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DEGASPERI (ONDA) * DISEGNO DI LEGGE 30/11/2022- N. 169: « È ISTITUITO IL CONSIGLIO DELLA SALUTE PAT, QUALE ORGANO AUTONOMO A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO »

Scritto da
11.32 - lunedì 5 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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DISEGNO DI LEGGE 30 novembre 2022, n. 169

Sostituzione dell’articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 8
Sostituzione dell’articolo 8 della legge provinciale 23 luglio 2010, n.16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. L’articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal
seguente: “Art. 8 Consiglio della salute della Provincia Autonoma di Trento

1. E’ istituito il consiglio della salute della Provincia autonoma di Trento, quale organo autonomo a carattere tecnico-scientifico.

2. Il consiglio della salute è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale.

3. Il consiglio della salute è composto:
a) dall’assessore provinciale competente;
b) dal direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
c) dal presidente della consulta provinciale per la salute;
d) dai presidenti degli ordini e collegi delle professioni sanitarie provinciali;
e) da otto medici, di cui tre in rappresentanza del personale medico dipendente dall’azienda, tre del personale medico convenzionato per l’assistenza territoriale, tra i quali almeno un pediatra di libera scelta e due medici odontoiatri rappresentanti della medicina accreditata;
f) da tre infermieri;
g) da due operatori socio-sanitari di cui uno dipendente di una residenza assistenziale sanitaria e uno dipendente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che svolge le proprie mansioni sul territorio.

4. I componenti del consiglio della salute previsti dal comma 3, lettere e), f) e g), vengono designati per metodo elettivo attraverso una piattaforma digitale apposita dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, alla quale sia l’elettorato attivo che passivo può accedere previa registrazione. La definizione dei meccanismi elettivi è stabilita con deliberazione di Giunta provinciale.

5. I componenti del consiglio della salute previsti dal comma 3, lettere e), f) e g), vengono designati secondo criteri atti a promuovere la pari rappresentanza di genere, stabiliti dalla Giunta provinciale.

6. Il consiglio della salute adotta il proprio regolamento, che è approvato dalla Giunta provinciale.

7. Il consiglio della salute:
a) nomina il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e i direttori distrettuali;
b) approva il piano provinciale per la salute previsto all’articolo 8 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);
c) a richiesta della Giunta provinciale esprime un parere su provvedimenti a carattere generale o programmatorio.

8. Il consiglio della salute svolge ogni sua attività a titolo gratuito.”

 

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