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CRTCU TRENTO * NUOVA AZIONE DI CLASSE: « ESTESE LE TUTELE – NON SOLO AI CONSUMATORI – ED INTRODOTTI I COMPENSI PREMIALI PER I PROMOTORI »

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14.14 - venerdì 8 ottobre 2021

La nuova azione di classe: estese le tutele (non solo ai consumatori) e introdotti i compensi premiali per i promotori.

E’ trascorso poco più di un anno dall’entrata in vigore della nuova azione di classe e ora è tutto pronto. Esattamente il 19 maggio 2020 è entrata in vigore la legge 12 aprile 2019, n. 31 che introduce nell’Ordinamento una disciplina organica dei procedimenti civili collettivi (cd. class action), assorbendo e ridisegnando le azioni inibitorie e di classe già previste dagli artt. 139, 140 e 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che sono contestualmente abrogati.

La nuova azione di classe non è più limitata alla sola tutela dei consumatori, essendo estesa a tutti i portatori di diritti individuali omogenei lesi da imprese e da gestori di servizi pubblici.

 

Dal Codice del consumo al Codice di procedura civile
Sono stati abrogati gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), nuovi articoli da 840 bis a 840 sexiesdecies c.p.c..

 

Soggetti
Tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie, causate da illeciti plurioffensivi rispetto ai quali sia configurabile l’omogeneità dei diritti tutelabili.

 

Oggetto
L’azione sarà sempre esperibile in relazione a «diritti individuali omogenei» (e non anche in relazione ad «interessi collettivi», come previsto nel previgente articolo 140-bis del codice del consumo) da ciascun componente della classe, anche mediante associazioni o comitati volti alla tutela dei suddetti diritti.

 

Strumenti di tutela
Condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

 

Fasi dell’azione
Prima fase: filtro di ammissibilità.
Seconda fase: raccolta delle adesioni cosiddette «precoci» (perché si può aderire anche dopo la sentenza di condanna) e decisione sul merito.
Terza fase: di liquidazione, inizia con sentenza di accoglimento dell’azione e si chiude una volta che tutti gli aderenti siano stati soddisfatti.

 

Principali novità:
 La competenza per materia è del Tribunale delle Imprese.
 E’ stato introdotto il compenso «premiale» per il rappresentante della classe e il difensore del ricorrente, in caso di accoglimento della domanda, e fondo spese a carico degli aderenti a pena d’inefficacia dell’adesione.
 Adesioni anche dopo la sentenza che definisce il giudizio.
 Pubblicità sul portale dedicato del Ministero della Giustizia.

 

Si ampliano, pertanto, in maniera significativa i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione, con il vantaggio di rendere lo strumento maggiormente utilizzabile, considerato l’esiguo numero di azioni, soprattutto di quelle giunte a sentenza, che fino ad ora hanno cercato di tutelare la sola classe dei consumatori.

La nuova norma dedica un articolo specifico alle spese del procedimento, introducendo finalmente un’altra leva imprescindibile per il successo dell’azione di classe: i compensi premiali per il rappresentante comune degli aderenti e per il difensore del ricorrente, oltre a quello normalmente dovuto, e oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.

“Pensare che lo strumento dell’azione di classe potesse prendere piede senza la leva di un adeguato ritorno economico per i promotori, era scelta davvero naif: sino ad ora, infatti, nulla del genere veniva imposto dalla legge e le adesioni, oltre che tramite le associazioni di consumatori promotrici (che non necessariamente imponevano quote di adesione), potevano avvenire gratuitamente direttamente in cancelleria del tribunale” commenta il dott. Carlo Biasior, direttore del CRTCU.

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