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CRTCU TRENTO * ACQUISTO DIAMANTI: « FALLIMENTO DITTA IDB SPA, C’È TEMPO FINO ALL’8 MARZO 2019 PER CHIEDERE L’AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO »

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11.51 - venerdì 25 gennaio 2019

Acquisto diamanti: fallimento della ditta Idb Spa (Intermarket Diamond Business Spa). C’è tempo fino all’8 marzo 2019 per chiedere l’ammissione allo stato passivo

Molti anche in Trentino i consumatori, che, consigliati dalle Banche, hanno acquistato diamanti con l’auspicio di una stabilità e sicurezza della forma d’investimento.

I problemi non sono certo mancati per coloro che li hanno acquistati, infatti, anche a seguito dei procedimenti che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (PS10677 – PS10678) ha portato a termine, sanzionando per circa quindici mln di € società e banche per aver ingannato i consumatori una delle società coinvolte, la Idb Spa, è stata da poco dichiarata fallita.

Per completezza si riferisce che il Tar Lazio, con 5 sentenze depositate il 14 novembre (numeri da 10965 a 10969), ha confermato le sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a banche e intermediari per le due pratiche commerciali scorrette.
La procedura fallimentare

Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 43 del 15 gennaio 2019, ha dichiarato il fallimento di Intermarket Diamond Business s.p.a. (Idb s.p.a.), nominando quale curatore della procedura l’Avv. Giampieretti Maria Grazia, assegnando termine per il deposito dell’ammissione allo stato passivo per i creditori e per i terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito l’8 marzo 2019, con fissazione dell’udienza di esame dello stesso l’8 aprile 2019.

Pertanto, tutti coloro che hanno deciso di lasciare in deposito i diamanti presso la società IDB Spa devono intervenire ora per chiederne la restituzione fisica, rivendicandone la proprietà, e coloro che hanno diritti di credito possono insinuarsi al passivo della procedura.

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Le banche sono responsabili

Per tutte le richieste risarcitorie, riconducibili al minor valore delle pietre rispetto il prezzo d’acquisto (circostanza dell’inganno che ha portato alla condanna di banche e società) si può prospettare la via del ricorso avverso le banche che hanno venduto i diamanti, in forza delle sentenze del Tar Lazio recenti che hanno insistito molto sul loro ruolo attivo (e, quindi ritenendole responsabili) nella vendita: “Ne discende che, ai fin dell’imputabilità dell’illecito ai sensi del Codice del Consumo, ciò che rileva è che il professionista abbia con il suo contegno contribuito, in qualità di co-autore, alla realizzazione dell’illecito, non solo ove il suo contributo abbia avuto efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile alla realizzazione della violazione, ma anche allorquando il contributo abbia sostanziato una agevolazione dell’altrui condotta, traendone un diretto vantaggio economico, pur se il professionista non abbia direttamente interagito con il consumatore (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3763)”.

“Le Sentenze del Tar Lazio aprono importanti spiragli su cui fondare i ricorsi agli Arbitri attivi in materia bancaria e finanziaria, individuando specifiche responsabilità in capo alle Banche che hanno offerto i diamanti ai consumatori”, commenta il dott. Carlo Biasior, direttore del Crtcu.

Il Crtcu è a disposizione per valutare le singole fattispecie di acquisto e le eventuali responsabilità, oltre che per l’ammissione al passivo dei consumatori coinvolti.

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