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CORTE COSTITUZIONALE * RIDUZIONE VITALIZI EX SENATORI: « DICHIARATE INAMMISSIBILI LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, SOLLEVATE DAL CONSIGLIO DI GARANZIA DEL SENATO »

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12.57 - lunedì 28 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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La nuova disciplina dei vitalizi degli ex senatori – ridotti per effetto dell’applicazione del regime contributivo anche ai trattamenti maturati prima del 2012 e già in godimento – e la sua compatibilità con i principi generali in materia di previdenza, stabiliti dalla Costituzione, non può essere sindacata dalla Corte costituzionale.

La rideterminazione dei vitalizi è infatti disposta con un regolamento minore del Senato (la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 16 ottobre 2018, n. 6), che non rientra tra gli atti con forza di legge, sottoposti, ai sensi dell’art. 134 Cost., al proprio giudizio.

Esso è, invece, sindacabile direttamente dagli organi di autodichia del Senato, nell’ambito di un procedimento di natura sostanzialmente giurisdizionale, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

È quanto si legge nella sentenza n. 237 depositata oggi (redattrice Maria Rosaria San Giorgio), in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato, nei confronti della citata deliberazione, per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117 della Costituzione.

La Corte ha, tuttavia, precisato che gli emolumenti, dovuti al termine dell’incarico elettivo, «investendo una componente essenziale del trattamento economico del parlamentare, contribuiscono ad assicurare a tutti i cittadini uguale diritto di accesso alla relativa funzione» e scongiurano «il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare, […] possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale».

Fin dalla sua istituzione, il vitalizio ha avuto un regime speciale, definito con regolamenti interni delle Camere. La Corte costituzionale afferma che la sua previsione con legge assicurerebbe «un’auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare», oltre a garantire che quell’atto normativo potrebbe essere scrutinato dalla stessa Corte.

Sono, poi, state dichiarate inammissibili anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della norma di legge (l’art. 26, comma 1, lettera b, della legge n. 724 del 1994) che si è limitata a sopprimere ogni regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi spettanti agli ex parlamentari. Non è stata fornita alcuna motivazione – ha osservato la Corte – sul perché si riteneva di dover fare applicazione di una disposizione che riguardava il trattamento fiscale dei vitalizi, in un giudizio in cui è contestata la rideterminazione in senso peggiorativo dei vitalizi già in godimento dei senatori.

 

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