(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –
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Norme impugnate: Artt. 16 e 17, c. 1°, lett. a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27/12/2021, n. 22. Oggetto: Impiego pubblico – Assunzioni a tempo indeterminato – Norme della Provincia autonoma di Trento – Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2021 – Previsione che proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Contratto collettivo di lavoro – Integrazioni all’art. 5-bis della legge provinciale n. 2 del 2016 – Incentivi per funzioni tecniche – Riconoscimento ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell’esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica – Previsione che la contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute le relative retribuzioni incentivanti.
Dispositivo: illegittimità costituzionale – non fondatezza – inammissibilità.