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CORTE COSTITUZIONALE * MISURA DI PREVENZIONE: « IL QUESTORE NON PUÒ AUTONOMAMENTE VIETARE IL POSSESSO O L’UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI, LA DECISIONE SPETTA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA »

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12.04 - giovedì 12 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –
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LA MISURA DI PREVENZIONE DEL DIVIETO DI POSSESSO O USO DEL CELLULARE PUÒ ESSERE DISPOSTA SOLO PER ATTO MOTIVATO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Nei confronti di persone già condannate per delitti non colposi, e abitualmente dedite, per la loro condotta, alla commissione di reati, il questore non può autonomamente disporre la misura di prevenzione consistente nel divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari. Trattandosi di un provvedimento che incide sulla libertà di comunicazione, l’autorità di pubblica sicurezza può farne proposta, ma la decisione spetta all’autorità giudiziaria, come prevede l’art. 15 della Costituzione. È quindi costituzionalmente illegittima la disposizione del codice delle leggi antimafia nella parte in cui, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, include i telefoni cellulari nella nozione di «apparato di comunicazione radiotrasmittente» di cui il questore può vietare – con l’avviso orale “rafforzato” – il possesso o l’utilizzo. Lo stabilisce la sentenza n. 2 del 2023 (redattore Nicolò Zanon), in risposta alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Sassari.

La sentenza afferma che le limitazioni relative all’uso di un determinato mezzo non necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale che l’impiego di quel mezzo consenta di soddisfare. Riconosce, tuttavia, che nello specifico caso in esame la disciplina restrittiva relativa al telefono cellulare – considerata l’universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale – «finisce per penetrare all’interno del nucleo essenziale del diritto, determinando evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione».
Per questa ragione, come appunto richiede l’articolo 15 della Costituzione, la decisione non può che spettare all’autorità giudiziaria.

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