(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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S.126/2024 del 05/06/2024
Udienza Pubblica del 05/06/2024, Presidente BARBERA, Redattore BUSCEMA
Norme impugnate: Art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 04/08/2022, n. 10.
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica – Corte dei conti – Norme della Provincia autonoma di Trento – Certificazione della contrattazione collettiva provinciale – Previsione che, fino all’entrata in vigore di una specifica norma di attuazione statutaria finalizzata a introdurre una disciplina sulla verifica, da parte della Corte dei conti, dell’attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva e della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, tale verifica è assicurata esclusivamente dalla Provincia attraverso il collegio dei revisori dei conti – Denunciata preclusione, fino all’emanazione di una norma di attuazione, dell’esercizio di competenze spettanti alla Corte dei conti in tema di certificazione della compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi – Inidoneità delle norme di attuazione dello Statuto speciale a incidere sulle attribuzioni della Corte dei conti – Esorbitanza dalle competenze legislative attribuite alla Provincia autonoma dallo Statuto speciale – Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, disciplina degli organi dello Stato nonchè in materia di “giurisdizione e norme processuali” – Ritenuta applicabilità diretta della normativa statale – Contrasto con il principio di leale collaborazione – Lesione del principio di equilibrio di bilancio, anche in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea – Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e in materia di “ordinamento civile” – Lesione delle competenze in materia di controllo riservate alla Corte dei conti volte ad assicurare la sana gestione finanziaria, la prevenzione degli squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e il vincolo in materia di indebitamento.
Dispositivo: inammissibilità