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CORTE COSTITUZIONALE * BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA: « RIDUZIONE TRASFERIMENTI STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO – INAPPLICABILITÀ PER GLI ANNI DAL 2023 AL 2033 »

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13.09 - giovedì 27 maggio 2021

Deposito del 27-05-2021 (dalla 107 alla 111) – S.107/2021 del 14/04/2021 – Udienza Pubblica del 13/04/2021, Presidente CORAGGIO, Redattore BUSCEMA

Norme impugnate: Art. 39, c. 14° quater, 14° quinquies, 14° sexies e 14° septies, del decreto-legge 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28/02/2020, n. 8.

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica – Misure organizzative urgenti per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle Regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria – Modifica al comma 321 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 – Inapplicabilità per gli anni dal 2023 al 2033 della riduzione dei trasferimenti erariali di cui comma 321 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 – Modifica al comma 322 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 – Regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme di cui al comma 321 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 e definizione dei criteri e delle modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano – Inapplicabilità per gli anni dal 2023 al 2033 – Previsione che, in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l’anno 2022 confermando gli importi dell’ultima annualità definita con il decreto di cui al comma 322 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 – Inserimento del comma 322-bis all’art. 1 della medesima legge – Previsione, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, che le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 dell’art. 1 e all’art. 2, comma 64, del decreto-legge n. 262 del 2006 sono destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all’art. 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018 – Modifiche all’art. 2, comma 64, del decreto-legge n. 262 del 2006 – Misure in materia di riscossione – Sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali per gli anni dal 2023 al 2033 – Previsione che, in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l’anno 2022 confermando gli importi dell’ultima annualità definita con il decreto di cui al comma 64 dell’art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.

Dispositivo: illegittimità costituzionale
Atti decisi: ric. 47/2020

 

 

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