Ordinanza Numero: 4308, deposito del 31 gennaio 2025. Ordinanza | Materia: Stranieri. Trattenimento amministrativo – Art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dall’art. 5-bis d.lgs. n. 142 del 2015 – Rinvio all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge n. 69 del 2005 – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2 e 117 Cost., in riferimento all’art. 6, par. 1, CEDU – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.
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Presidente: G. De Marzo
Relatore: F. Casa
Data udienza: 31 gennaio 2025
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L’esito in sintesi
La Prima Sezione penale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato dall’art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, rinviando all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte di cassazione giudichi in conformità al modello procedimentale previsto per il caso di mandato di arresto europeo “consensuale”.