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CONSULTA PROVINCIALE GENITORI – TRENTINO * LETTERA A FUGATTI – SEGNANA – BISESTI: FRESCHI, « RIENTRO A SCUOLA AL 14MO GIORNO SENZA TAMPONE, QUALE NORMATIVA PER EVITARE FALSE DICHIARAZIONI? »

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18.19 - sabato 29 gennaio 2022

Richiesta chiarimenti inviata a Fugatti, Segnana e Bisesti.

Gentile Presidente Fugatti e gentili assessori,

con la presente sono a richiedere chiarimenti in merito a quanto dichiarato dalla dott.ssa Franchini nella conferenza stampa del giorno 28 gennaio 2021 come da trascrizione seguente:

“… nel caso in cui il genitore non volesse fare effettuare il tampone antigenico al bambino non vaccinato in decima giornata ecco che può protrarla fino al quattordicesimo giorno …”

In questi giorni sono stati inviati alle famiglie i nuovi modelli di dichiarazione per il rientro dei contatti di positivi in ambito scolastico nei quali i genitori dovrebbero dichiarare e sottoscrivere quanto segue:

”… di aver ottemperato, con riferimento alla propria situazione, a quanto previsto:
– dal decreto legge n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di
il sorveglianza sanitaria” e dalla circolare del Ministero della Salute num. 60136 del 30/12/2021 per quarantenamento da osservare in caso di contatto stretto (ad ALTO RISCHIO) in relazione alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3. Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto- sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
– dall’Ordinanza del Presidente della Provincia di Trento n. 87 del 19 gennaio 2022.

E’ consapevole che qualora per l’uscita dalla quarantena sia prevista l’effettuazione di un test molecolare o antigenico in strutture accreditate e questo non fosse eseguito, la quarantena mantiene la durata prevista per legge in relazione alla specifica condizione.”

La circolare del Ministero della Salute num. 60136 del 30/12/2021 non fa riferimento alla possibilità di rientro al quattordicesimo giorno senza tampone ma differenzia semplicemente i tempi di quarantena in funzione dello stato vaccinale o di guarigione:

“1. Quarantena e sue modalità alternative
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:
– abbiano ricevuto la dose booster, oppure
– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”

Poiché dalla stessa conferenza stampa è emerso che all’inizio della prossima settimana rientreranno dalla quarantena alcune migliaia di studenti, si richiede pertanto di indicare chiaramente e al più presto quale sia il riferimento normativo che giustifichi la possibilità di rientrare al quattordicesimo giorno senza tampone per evitare che i genitori possano incorrere in false dichiarazioni.

Si evidenzia inoltre che i nuovi moduli inviati agli istituti in allegato la circolare del 26 gennaio 2021 a firma congiunta del Dott. Ceccato e della Dott.ssa Zuccali sono stati inoltrati alle famiglie solo in alcuni istituti, questi ritardi nella comunicazione generano ancor più confusione tra le famiglie disponendo di moduli diversi in istituti diversi.

In attesa di un tempestivo riscontro porgo cordiali saluti.

 

*
Maurizio Freschi

Presidente Consulta Provinciale Genitori del Trentino

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