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CONSIGLIO MINISTRI * DDL CONTRASTO VIOLENZA SU DONNE; « VELOCIZZAZIONE PROCESSI – ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA – ATTRIBUZIONI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA »

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06.52 - giovedì 8 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica.
Con il provvedimento, il Governo intende:
– velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico;
– rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
– rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
– migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Il disegno di legge recepisce, tra l’altro:
– le istanze più urgenti emerse nell’ambito dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
– le osservazioni contenute nella relazione finale della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere”;
– gli orientamenti della procura generale della Corte di Cassazione in materia.

Principali misure introdotte
1. Rafforzamento dell’“ammonimento” da parte del questore
L’“ammonimento” da parte del questore è una misura di prevenzione oggi prevista per tutelare le vittime di atti di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori (stalking). Lo scopo è di garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali. Quando le forze di polizia ricevono una segnalazione, si attivano delle rapide procedure di verifica che possono portare al provvedimento di ammonimento. La persona “ammonita” deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza e può subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d’ufficio.
Con il ddl approvato oggi, si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento. Si includono adesso i cosiddetti “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento.
Si prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento.
Per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero.
Inoltre, si amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.

2. Potenziamento delle misure di prevenzione
Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale). Queste misure si applicano indipendentemente dalla commissione di un precedente reato.
La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza.
Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze.
Si prevede, infine, che in attesa dell’emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, possa disporre d’urgenza, in via temporanea, il divieto d’avvicinamento. Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare
Si assicura il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate )per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner). Sarà assicurata priorità anche alla richiesta e trattazione delle richieste di misura cautelare personale.

4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica
Si prevede l’obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
Si inserisce, nel Codice di procedura penale, un nuovo articolo (Misure urgenti di protezione della persona offesa), con la previsione che il pubblico ministero abbia un massimo di 30 giorni dall’iscrizione della persona indagata nell’apposito registro per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari. Ulteriori 30 giorni al massimo saranno a disposizione del giudice per la decisione sull’istanza. Anche qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari, dovrà proseguire le indagini preliminari.

6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Si prevede l’applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza.

7. Arresto in flagranza differita
Si prevede l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica…). L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

8. Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico
Si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Si prevede la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

9. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione
Si estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, comprese l’evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Al fine di potenziare la “circolarità informativa” e la “multi-attorialità” nel delicato campo della violenza domestica o contro le donne, si prevede anche che l’autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in melius di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

10. Sospensione condizionale della pena
Si modificano gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena. Si integra la previsione per cui, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.

11. Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime
Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Si supera quindi l’attuale limite della necessità dell’acquisizione della sentenza di condanna.

 

ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA ALL’UNIONE EUROPEA
Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Il decreto, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, contiene una serie di disposizioni la cui approvazione si rende necessaria a fronte di atti normativi dell’Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ovvero dell’avvio di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia che comportano obblighi statali di adeguamento. In particolare, il provvedimento mira ad agevolare la chiusura di 8 procedure di infrazione, di 7 casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l’ordinamento nazionale a 4 regolamenti e una direttiva.
Le procedure di infrazione sulle quali si interviene sono relative a diverse materie, dall’agevolazione in materia d’imposta di registro per l’acquisto della cosiddetta prima casa alle misure di tutela nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, dalla disciplina del personale volontario e a tempo determinato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle misure per il miglioramento della qualità dell’aria e della prevenzione dei rischi connessi all’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Quanto alle procedure di pre-infrazione, si agevola la chiusura dei casi aperti alla Commissione europea in relazione alle disposizioni in materia di: garanzia dei depositi bancari; cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali; pubblicità nel settore sanitario; rilascio dei passaporti; verifica dell’efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas.

 

FLOROVIVAISMO
Delega al Governo in materia di florovivaismo (disegno di legge – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge di delega al Governo in materia di florovivaismo.
L’obiettivo della delega è quello di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata.
Si prevedono sia la necessità di una disciplina dell’articolazione della filiera che comprenda le attività agricole e quelle di supporto alla produzione sia una definizione puntuale dell’attività agricola florovivaistica.
Al fine dell’individuazione delle misure di indirizzo del settore è previsto un coordinamento nazionale, con l’elaborazione, con cadenza quinquennale, di un Piano quale strumento programmatico e strategico per avviare azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, per la competitività e per lo sviluppo delle aziende florovivaistiche.
Si prevede l’istituzione di piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole) al fine di garantire la distribuzione/movimentazione della produzione del settore florovivaistico verso l’Unione europea e i Paesi terzi.
Si stabilisce la definizione delle figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni dell’ISTAT e l’attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy.

 

STUDI E ISTITUTI STORICI
Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

CONCORSI PUBBLICI
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari dell’Ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari dell’Ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa.
Il testo adegua le disposizioni di rango regolamentare alle modifiche, soprattutto in materia di dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali del Ministero della difesa, apportate da successivi interventi normativi. Le nuove disposizioni provvedono quindi, tra l’altro:
– ad allineare le strutture dirigenziali ai rimodulati posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale effettivi al Dicastero;
– a introdurre all’interno delle modalità organizzative della struttura ordinativa del Dicastero un indispensabile elemento di flessibilità, consistente nella previsione di rinviare a decreti di struttura la ripartizione numerica delle strutture di livello non generale, civili e militari, tra gli elementi di organizzazione di livello generale, riservando al livello normativo regolamentare sia la disciplina in termini di numero, collocazione ordinativa, funzioni e tipologia di direzione degli elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale, sia la fissazione del numero complessivo degli elementi di organizzazione di livello dirigenziale non generale.

 

DIFESA DEL TERRITORIO
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato l’approvazione del secondo aggiornamento dei Piani di gestione delle acque 2021 – 2027 dei distretti idrografici: fiume Po; Alpi orientali; Appennino settentrionale; Appennino meridionale; Appennino centrale; Regione Siciliana e Regione Sardegna.

 

INFORMATIVE
Il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri in merito alla cessione della partecipazione detenuta dal Ministero in Italia Trasporto Aereo S.p.a.

 

NOMINE
Il Consiglio dei ministri ha deliberato:
– su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Giuseppe Scognamiglio presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy;
– su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, la nomina a dirigente generale penitenziario del dott. Mario Antonio Galati, dirigente dei ruoli dirigenziali dell’amministrazione penitenziaria.

 

MOVIMENTO DI PREFETTI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato il seguente movimento di prefetti:
– dott. Armando FORGIONE, da Ispettore Generale di Amministrazione, è destinato a svolgere le funzioni di Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;
– dott. Giuseppe SCANDONE, da Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è destinato a svolgere le funzioni di Ispettore Generale di Amministrazione.

 

LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato otto leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare:
1. la legge della Regione Abruzzo n. 19 del 05/04/2023, recante “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione”;
2. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 3 del 13/04/2023, recante “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”;
3. la legge della Regione Calabria n. 13 del 14/04/2023, recante “Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco”;
4. la legge della Regione Basilicata n. 3 del 18/04/2023, recante “Disposizioni legislative in varie materie d’intervento”;
5. la legge della Regione Basilicata n. 8 del 18/04/2023, recante “Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”;
6. la legge della Regione Calabria n. 15 del 18/04/2023, recante “Istituzione della riserva naturale regionale del Vergari”;
7. la legge della Regione Puglia n. 8 del 18/04/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”;
8. la legge della Regione Campania n. 9 del 26/04/2023, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 19.403,75. Delibera Ufficio di Presidenza n. 128 del 22 febbraio 2023”.

 

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