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CONSIGLIERI PAT / DEMAGRI – ROSSI – FERRARI – ZANELLA * SANITÀ: « ISTITUZIONE SERVIZIO “PSICOLOGIA CURE PRIMARIE”, PRESENTATO OGGI IL DISEGNO DI LEGGE INTEGRATIVO LA LEGGE PROVINCIALE »

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11.06 - lunedì 18 luglio 2022

(Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della Legge provinciale sulla scuola 2006 e della Legge provinciale sul lavoro 1983): istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie.”

 

 

RELAZIONE

La Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 disciplina il servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Il presente DDL è volto ad integrare tale legge provinciale istituendo il servizio di psicologia delle cure primarie.

L’istituzione di questo servizio non può più essere rimandata dalla politica, poiché nella popolazione negli ultimi anni il bisogno di supporto psicologico si è fortemente incrementato. Ciò è parso ancora più evidente durante il periodo pandemico. E’ chiaro che le soluzioni immediate sono fondamentali per dare una pronta risposta all’emergenza, ma è anche necessario strutturare un’offerta psicologica integrata all’interno del Sistema Sanitario.

Con l’intervento legislativo che si propone la psicologia delle cure primarie si occuperà degli interventi psicologici territoriali e offrirà un supporto psicologico tempestivo e diffuso, che consisterà nel sostenere l’azione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei professionisti della salute mentale nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base di natura psicologica dei cittadini.

La psicologia delle cure primarie sarà erogata a livello ambulatoriale e, al bisogno, al domicilio dell’utente fragile, disabile o anziano.

Con il presente disegno di legge si prevede anche di disciplinare l’individuazione delle competenze e dei titoli necessari affinché i professionisti possano svolgere le attività previste.

Il coordinamento e l’indirizzo delle attività verranno affidati ad una Cabina di regia della quale faranno parte anche alcuni rappresentanti del mondo medico dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

L’ammontare delle spese gravanti sul bilancio della Provincia in conseguenza del presente disegno di legge, viene stimato nell’importo di 3.000.000 euro all’anno.

In conclusione, si sottolinea l’importanza di introdurre in Trentino il servizio di assistenza e consulenza psicologica per far fronte all’aumento del disagio psicologico nella cittadinanza. La gravità di tale situazione è testimoniata dal generale aumento di stati ansioso-depressivi, dell’isolamento, del ritiro sociale e di condotte a rischio, riconducibili in buona parte all’impatto della pandemia da Covid-19. E’ infatti importante intercettare precocemente tali situazioni di difficoltà e utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per migliorare il benessere dei cittadini.

 

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Cons. Paola Demagri

 

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DISEGNO DI LEGGE 10 giugno 2022, n. 151. Integrazioni della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983): istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie.

D’iniziativa dei consiglieri Paola Demagri (Partito autonomista trentino tirolese), Ugo Rossi (Gruppo misto), Sara Ferrari (Partito democratico del Trentino), Paolo Zanella (Futura 2018).

Presentato il 10 giugno 2022 Assegnato alla Quarta Commissione permanente.

 

DISEGNO DI LEGGE 10 giugno 2022, n. 151
Integrazioni della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983): istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie

 

Art. 1
Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)
1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale n. 5 del 2016 è inserito il seguente:
“Art. 2 bis
Istituzione, finalità ed aree di intervento della psicologia delle cure primarie
1. La Provincia istituisce, presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, l’unità operativa di psicologia delle cure primarie, con le modalità indicate nell’articolo 2. I costi dell’assistenza prestata dallo psicologo di cure primarie sono a carico del servizio sanitario provinciale.
2. La psicologia delle cure primarie si occupa degli interventi psicologici territoriali e offre un supporto psicologico di prossimità tempestivo e diffuso, che consiste nel sostenere l’azione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei professionisti della salute mentale nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base di natura psicologica dei cittadini.
3. Lo psicologo delle cure primarie opera prioritariamente nelle seguenti aree di intervento:
a) prevenzione e promozione della salute in sinergia con gli altri operatori delle cure primarie;
b) prevenzione in favore delle persone che manifestano iniziali segni di sofferenza psicologica,
attraverso un’attività di screening della tipologia del bisogno psicologico e del livello di
urgenza e gravità;
c) interventi di primo livello finalizzati a limitare l’evoluzione patologica e ridurre il rischio che
possa evolvere in psicopatologia con conseguenti costi individuali, sociali ed economici
correlati all’aggravamento e alla cronicità;
d) consulenza e supporto psicologico alla persona e alla famiglia per le condizioni di sofferenza
psicologica determinate da una patologia organica, da eventi stressanti di vita, crisi evolutive e
del ciclo di vita, fragilità, disabilità e problematiche neuropsicologiche;
e) orientamento e accompagnamento ai servizi specialistici della salute mentale e dipendenze,
consultori familiari, ambulatori specialistici, servizi sociali e realtà del territorio;
f) interventi psicologici di prossimità, in integrazione con gli altri servizi e presidi sanitari e socio-sanitari, nell’ottica di un’organizzazione dell’assistenza psicologica a livelli crescenti di intensità e complessità d’intervento, per rispondere ai bisogni previsti e disciplinati dai livelli
essenziali di assistenza;
g) registrazione e rendicontazione delle prestazioni di psicologia delle cure primarie, secondo le
modalità e i flussi indicati con specifica nota dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
4. La psicologia delle cure primarie è erogata a livello ambulatoriale e, al bisogno, al
domicilio dell’utente fragile, disabile o anziano. In ogni casa di comunità è presente almeno uno psicologo delle cure primarie a tempo pieno, a garanzia della risposta tempestiva alla domanda di psicologia portata dalle persone e dal territorio. Le azioni dello psicologo di cure primarie sono svolte in luoghi prossimi agli utenti, alle famiglie e alla comunità e forniscono un primo livello di assistenza psicologica, basato sull’evidenza scientifica, appropriato, facilmente e rapidamente accessibile. Se previsto da un accordo tra Provincia ed enti locali, lo psicologo delle cure primarie può operare logisticamente anche all’interno di locali forniti dall’ente locale.
5. L’unità di psicologia delle cure primarie opera in rete con i servizi specialistici della salute
mentale, con l’unità operativa di psicologia clinica, con i consultori familiari, della disabilità, fragilità, cronicità, dei servizi di prevenzione e promozione della salute, dei reparti ospedalieri e di riabilitazione, con tutte le articolazioni funzionali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e con i servizi sociali del territorio.”

 

 

Art. 2
Inserimento dell’articolo 2 ter nella legge provinciale n. 5 del 2016
1. Dopo l’articolo 2 bis della legge provinciale n. 5 del 2016 è inserito il seguente:
“Art. 2 ter
Competenze e formazione dello psicologo delle cure primarie
1. La psicologia delle cure primarie richiede le seguenti specifiche competenze:
a) una conoscenza teorica ed esperienziale dei servizi della salute mentale e dei consultori;
b) un’approfondita competenza nella diagnosi psicologica e nell’utilizzo degli strumenti e test per
la valutazione psicologica;
c) abilità nell’operare in contesti individuali, familiari e di gruppo con utenti molto diversi, tra i
quali adolescenti, disabili, persone affette da patologie organiche e anziani.
2. La Giunta provinciale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di
quest’articolo, disciplina le specifiche competenze e titoli degli psicologi di cure primarie, le loro modalità di selezione e la gestione dei relativi incarichi, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:
a) laurea magistrale in psicologia;
b) iscrizione all’albo A dell’ordine degli psicologi;
c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio
sanitario nazionale o dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
3. La Giunta provinciale promuove, regolamenta e sostiene l’attivazione di un corso annuale di formazione specialistica obbligatoria non universitaria in psicologia delle cure primarie. In fase di prima applicazione, in attesa della realizzazione e completamento delle prime edizioni dei corsi di formazione specialistica, accedono alle selezioni per gli incarichi di psicologo delle cure primarie gli psicologi che, in aggiunta ai requisiti indicati nel comma 2, documentano l’esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle strutture del servizio sanitario nazionale, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o nelle strutture private accreditate. Per i candidati che presentano l’attestazione di una struttura accreditata è necessaria la documentazione fiscale che provi l’attività contrattualmente svolta.”

 

 

Art. 3

Inserimento dell’articolo 2 quater nella legge provinciale n. 5 del 2016
1. Dopo l’articolo 2 ter della legge provinciale n. 5 del 2016 è inserito il seguente:
“Art. 2 quater
Cabina di regia delle attività di psicologia delle cure primarie e territoriali
1. La Giunta provinciale costituisce la commissione per il coordinamento delle attività di psicologia delle cure primarie stabilendo le relative modalità di funzionamento.
2. La cabina di regia è composta da:
a) due componenti della struttura competente in materia di salute mentale dell’Azienda provinciale-4-
per i servizi sanitari;
b) un componente della struttura competente in materia di cure primarie e disabilità dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari;
c) il direttore di ciascun distretto sanitario;
d) un rappresentante indicato dall’ordine degli psicologi della provincia di Trento;
e) un rappresentante di una società scientifica di psicologia di settore;
f) un rappresentante designato dal sistema scolastico provinciale.
3. La cabina di regia svolge un’azione di coordinamento e indirizzo sulle attività prestate dalla psicologia delle cure primarie e del territorio nell’ambito delle attività regolate da questa legge.
4. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, né rimborsi spese.
5. La cabina di regia è costituita entro centoventi giorni dall’entrata in vigore di quest’articolo.”

 

 

Art. 4

Disposizione finanziarie
1. Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge, previste nell’importo di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

 

 

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