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CONFCONSUMATORI * SCIOPERO TRASPORTO FERROVIARIO: FESTELLI, «CI AUGURIAMO CHE DISSERVIZI E DANNI SIANO LIMITATI»

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13.13 - domenica 8 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

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Sciopero trasporto ferroviario, attenzione ai diritti dei passeggeri. Non si tratta di una “circostanza straordinaria”. Confconsumatori: “Il Regolamento comunitario è purtroppo ancora poco conosciuto. Rimborsi e indennizzi spesso non richiesti.”

Lo sciopero del trasporto ferroviario in corso e previsto anche per domani, domenica 8 settembre, causerà certamente disservizi ai passeggeri che dovranno spostarsi in treno, con il rischio di cancellazioni e ritardi. Le imprese ferroviarie sono responsabili nei confronti dei passeggeri per i ritardi, le perdite di coincidenza e le soppressioni ed è opportuno, quindi, che i consumatori conoscano i propri diritti.

 

IL REGOLAMENTO COMUNITARIO – La materia è disciplinata dal Regolamento comunitario n. 782/2021 che prevede che lo sciopero non è circostanza straordinaria che esclude l’obbligo di corrispondere l’indennizzo. È previsto, infatti, che gli scioperi del personale dell’impresa ferroviaria, gli atti o omissioni di altre imprese che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria e gli atti o omissioni dei gestori delle stazioni e delle infrastrutture non siano coperti dalla deroga in virtù della quale non vi l’obbligo di pagare l’indennizzo. Quindi per gli scioperi di questi due giorni sono dovuti gli indennizzi.

 

RIMBORSO E ITINERARI ALTERNATIVI. Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista sarà di 60 minuti o più, l’impresa ferroviaria deve offrire immediatamente al passeggero la scelta tra queste opzioni e adottare le necessarie disposizioni: ottenere il rimborso integrale del biglietto; proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero.

Qualora l’itinerario alternativo simile sia fornito dalla stessa impresa ferroviaria o un’altra impresa sia incaricata, il passeggero non deve incorrere in costi aggiuntivi. Le imprese ferroviarie devono compiere sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze e assicurare che il ritardo nel tempo totale di viaggio sia il più breve possibile. Inoltre i passeggeri non potranno viaggiare con mezzi di trasporto di classe inferiore, a meno che non siano l’unica opzione di trasporto disponibile nell’ambito dell’itinerario alternativo.

Salve queste opzioni, l’impresa ferroviaria può permettere – su richiesta – che il passeggero concluda contratti con altri fornitori di servizi di trasporto in grado di consentirgli di raggiungere la destinazione finale in condizioni simili e, in tal caso, l’impresa ferroviaria deve rimborsare il passeggero per i costi sostenuti. I rimborsi devono essere corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

 

INDENNIZZO. Il passeggero ha inoltre diritto a un indennizzo da parte dell’impresa ferroviaria in caso di ritardo, con questi criteri: il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

L’indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l’indennizzo in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto al prezzo per tale tratta del viaggio indicato sul biglietto. L’indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. L’indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi ma deve essere corrisposto in denaro se lo richiede il passeggero.

Un’impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo, la perdita di coincidenza o la soppressione siano dovuti o intrinsecamente legati a: circostanze straordinarie esterne all’esercizio ferroviario, quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o gravi crisi sanitarie pubbliche che l’impresa ferroviaria, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare; colpa del viaggiatore; comportamento di terzi che l’impresa ferroviaria, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare, quali presenza di persone sui binari, furto di cavi, emergenze a bordo, attività di contrasto, sabotaggio o terrorismo.

 

ASSISTENZA. Qualora il ritardo sia di 60 minuti o più, o qualora il servizio sia soppresso, l’impresa ferroviaria che fornisce il servizio oggetto del ritardo o della soppressione offre gratuitamente ai passeggeri: pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti tenendo conto di criteri quali la distanza dal fornitore, il tempo necessario per la consegna e il costo; la sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile; in alcuni casi l’impresa ferroviaria può limitare la durata dell’alloggio a un massimo di tre notti; se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile. Se il servizio ferroviario è interrotto e non può più essere proseguito o non può essere proseguito entro un periodo ragionevole, l’impresa ferroviaria fornisce ai passeggeri quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi e adotta le disposizioni necessarie.

«Ci auguriamo che disservizi e danni siano limitati – commentano il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, e Carmelo Calì, responsabile Trasporti e turismo e vicepresidente dell’associazione – ma i passeggeri devono sapere che la normativa riconosce loro dei diritti. Da parte nostra ci batteremo affinché vengano riconosciuti a tutti».

I viaggiatori che desiderano ricevere informazioni e assistenza possono contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori inviando un’e-mail all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi a una delle sedi territoriali elencate al link www.confconsumatori.it/disservizi-in-vacanza-torna-lo-sportello-del-turista-di-confconsumatori/ per ricevere supporto telefonicamente, via e-mail o in presenza.

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