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COMUNE DI ROVERETO (TN) * NOTA AVV. CALLIPARI: « IN RIFERIMENTO ALLA NOTA DIFFUSA IN DATA ODIERNA DALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI » (TESTO INTEGRALE)

Scritto da
19.31 - venerdì 21 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Buonasera,
Ricevo e inoltro comunicato stampa da parte dell’Avv. Callipari in riferimento alla nota diffusa in data odierna dalla Procura generale della Corte dei Conti.
Cordiali saluti,
Marco Nicolò Perinelli

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Trattandosi di materia tecnica, sono stato richiesto dal dott. Valduga di elaborare un comunicato stampa che possa chiarire gli esatti termini dei fatti che stanno alla base del comunicato stampa del 21.4.2023 della Procura della Cortedei Conti d Trento, diffuso dalla stampa locale, in merito al giudizio promosso quale Sindaco del Comune di Rovereto in relazione alla “reiterazione del conferimento dell’incarico di Dirigente e di Direttore Generale dell’Ente locale al dott. Mauro Amadori”.

La stessa diffusione aveva avuto la notizia della condanna subita in primo grado con sentenza n. 81 del 2021, appellata dal dott. Valduga avanti le Sezioni Centrali di Appello della Corte dei Conti di Roma (giudizio 59221/2021).

I fatti, come si sa, traggono origine dalla nomina del dott. Amadori nel 2015 quale Direttore Generale del Comune di Rovereto, a seguito della procedura selettiva indetta con avviso n. prot. 48375 del 2.10.2015, che aveva portato ad individuare i 6 soggetti tra cui il Sindaco aveva scelto il Direttore Generale.
Il giudizio di primo grado si è svolto nel 2021, in piena pandemia, con la conseguenza che tutti i difensori delle parti coinvolte nel giudizio, assieme al dott. Amadori, all’udienza pubblica del 14.4.2021, erano dotati di mascherina e tenuti al distanziamento tra loro ed il Collegio giudicante.
La sentenza di primo grado si è basata fondamentalmente sul presupposto che il dott. Di Giorgio, allora Segretario Generale e titolato ad assumere direttamente l’incarico di DG, avrebbe dichiarato che il Sindaco gli avrebbe fatto pressione affinché “si mettesse da parte”.
Va detto che di tale circostanza la difesa del dott. Di Giorgio non aveva fatto neppure cenno negli atti difensivi.
La pubblicazione della sentenza 81/2021, che a suo tempo ha avuto vasta eco sulla stampa locale, ha sorpreso amaramente sia il dott. Valduga che gli altri incolpati a medesimo titolo, nonché il suo difensore, avv. Osele e lo stesso dott. Di Giorgio, che, interpellato sul punto, con mail indirizzata al Sindaco Valduga che si ritiene opportuno riportare, escludeva categoricamente che il Sindaco gli avesse mai chiesto di mettersi da parte.
“Buona sera, aderendo alla richiesta pervenutami a mezzo del legale, con la presente sono a fornire alcuni chiarimenti in ordine al passaggio contenuto a pag. 90 della sentenza in oggetto nella parte in cui si chiama in causa la mia e la Sua persona.
Premesso che all’udienza pubblica richiamata in sentenza non ho potuto assistere per le restrizioni adottate quale misura di prevenzione anti Covid, smentisco, senza equivocabilità alcuna, la riconducibilità al sottoscritto dei fatti e concetti come riportati nel periodo di pag 90 della sentenza con la formula dubitativa “avrebbe”. Non ho mai subito la Sua scelta, in qualità di Sindaco all’epoca dei fatti, di nominare il dott. Amadori quale direttore generale nè prima della decisione di indire la selezione nè prima o durante i lavori della commissione di valutazione, così come non ho mai avuto da Lei comunicazione di altri nominativi per la funzione di direttore generale. Parimenti, non ho mai ricevuto da Lei richiesta di mettermi da parte, del resto non Le ho mai manifestato la volontà di mantenere l’incarico di direttore generale, la cui scelta fiduciaria rientra fra le prerogative del Sindaco.
Tralascio in questa sede ogni ulteriore considerazione sul fatto e sulle sue anomalie che saranno motivo di impugnativa in appello. Cordiali saluti. Giuseppe Di Giorgio”
La collega avv. Maria Cristina Osele, anch’essa adducendo di non aver mai pronunciato in udienza quanto riportato in sentenza in merito alle dichiarazioni del suo assistito (si veda, p. 90 sent.), ha inviato alla Corte dei Conti di Trento un’istanza che si ritiene parimenti utile riportare in estratto , nella quale escludeva di aver mai affermato quanto riportato in sentenza e di cui chiedeva una rettifica.
“[…] – l’errore materiale emerge, altresì, dal contesto di tutte le difese, anche scritte, svolte dal dott. Di Giorgio ed improntate in modo univoco e coerente a difendere la correttezza della procedura e non certo ad addossare responsabilità in capo ad altri convenuti, come invece parrebbe dalla citata frase riportata a verbale. Non solo. A sostegno della presente istanza, si osserva anche che: l’errore materiale può essere identificato con l’errore nell’espressione dell’idea (v. Carnelutti, 284) o con l’errore nella manifestazione del pensiero (Cons. Stato, Sez. IV, 20/02/2020, n. 1270); la frase oggetto della presente istanza è, all’evidenza, il frutto di una divergenza fra quanto riassunto ex post dal verbalizzante nel verbale del 26.4.2021 e le differenti espressioni letterali ed i differenti concetti utilizzati nel corso della discussione del 14.4.2021 dalla Difesa del dott. Di Giorgio. Tale frase è, pertanto, il frutto di un errore nella manifestazione, per mano del verbalizzante, del pensiero espresso dalla Difesa del dott. Di Giorgio; – l’Ordinamento disciplina le modalità di correzione del verbale d’udienza all’art. 46 delle disposizioni attuative del c.p.c. Tale disciplina si applica al processo contabile ex art. 25 dell’Allegato 2 al C.G.C. (cfr. anche Senato della Repubblica Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile luglio 2016 – Atto del Governo n. 313), essendo inoltre un principio generale applicabile ex art. 7 C.G.C.
A fronte di quanto precede, il dott. GIUSEPPE DI GIORGIO, come rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE
che l’On.le Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige – Sudtirol – Sede di Trento, previo ogni opportuno provvedimento di rito, voglia: – ove ritenuto necessario anche ai sensi dell’art. 113 del Codice di Giustizia Contabile, emettere decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle Parti avanti a sé, e, quindi, fissare il termine perentorio per la notificazione della presente istanza e del richiesto decreto alla Procura Regionale di Trento a tutte le altre Parti nel domicilio ex lege o eletto presso i rispettivi Difensori;
– procedere, anche ex art. 46 delle disposizioni attuative del c.p.c., alla correzione del verbale del 14-26 aprile 2021 e dell’errore materiale nei termini sopra esposti in narrativa, con soppressione dei seguenti passaggi in quanto le relative parole non sono state espressamente pronunciate dalla propria Difesa: a pag. 6 rigo 14 e rigo 15 del verbale del 14-26.4.2021 (doc. 1) “(…) il dott. Di Giorgio avrebbe in qualche modo “subito” la scelta del Sindaco di nominare il dott. Amadori (…)”, a pag. 6 rigo 16 e rigo 17 del verbale 14-26.4.2021 (doc. 1) “(…) il Sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di “mettersi da parte (…)” e con ogni conseguente effetto. […]”.
La stessa collega veniva sentita dal Collegio che aveva pronunciato la sentenza, il quale rigettava l’istanza in quanto ritenuta irrituale, affermando che una modifica della sentenza avrebbe potuto intervenire solo in sede di appello.
Il Dott. Valduga ha interposto appello contro la sentenza 81/2021 in data 7.9.2021, in occasione del quale la collega avv. Osele, nel proprio atto di appello, ha avuto modo di negare la riferibilità alla sua persona di quanto dichiarato in udienza relativamente alle dichiarazioni del dott. Di Giorgio. Si riportano per estratto che qui le parti dell’appello di interesse.
“ […] 1. La sentenza impugnata a pagina 90 afferma: “Inoltre, lo stesso Di Giorgio, secondo quanto riferito in udienza dal suo avv. difensore (si veda il verbale d’udienza) avrebbe in qualche modo “subito” la scelta del Sindaco di nominare il dott. Amadori, atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto più titolato a ricoprire l’incarico di Direttore generale, mentre il Sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di “mettersi da parte” (ciò troverebbe anche conferma negli articoli di stampa che individuavano il dott. Amadori come il probabile Direttore generale del Comune di Rovereto ben prima che la procedura fosse indetta)” (p. 90 sent.). Tale inciso – oltremodo censurabile anche perché riferito al Difensore – è radicalmente errato e l’appellante dott. Di Giorgio ha interesse a chiarire la propria posizione e l’esatta realtà storica. La gravata sentenza a pagina 90 fa riferimento al verbale d’udienza del 14.4.2021-26.4.2021, che a sua volta riporta la frase: “Secondo l’avv. Osele poi il dott. Di Giorgio avrebbe in qualche modo “subito” la scelta del Sindaco di nominare il dott. Amadori, atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto più titolato a ricoprire l’incarico

di D.G., mentre il Sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di “mettersi da parte”. La Difesa del dott. Di Giorgio non ha mai pronunciato tale frase, né ha espresso tali concetti, per cui quanto sopra riportato è evidente frutto di un errore di percezione, al pari di altri errori e refusi presenti nel verbale e riferiti al medesimo giudizio. Per le vie brevi la difesa dell’appellante, dopo la pubblicazione della sentenza e dopo aver appreso – inaspettatamente – che non vi era la registrazione audio dell’udienza, ha altresì rappresentato al Collegio trentino di prime cure il macroscopico errore di trascrizione ed interpretazione compiuto, ma correttamente il medesimo Collegio ha rimesso la vicenda al Giudice di Appello. 2. In ogni caso e con riferimento a tale singolare “passo della motivazione”, si osserva che: a) la frase è riportata in un verbale formato e sottoscritto 13 giorni dopo l’udienza, ovvero il 26.4.2021 rispetto all’udienza pubblica (ma celebrata a porte chiuse) del 14.4.2021. Il verbale è stato redatto sulla base della memoria del verbalizzante, per eccezionale assenza di registrazione audio dell’udienza, circostanza emersa solo a seguito della pubblicazione della sentenza e di richiesta della registrazione da parte della difesa del dott. Di Giorgio. Il tutto con possibile applicazione in via analogica del principio valevole in materia di sanzioni amministrative, secondo il quale “il processo verbale non redatto nella immediatezza non acquista valore dí fede privilegiata, almeno per quanto attiene alle dichiarazioni riferite al trasgressore, le quali possono, peraltro, essere liberamente apprezzate dal giudice” (Cass. civ., Sez. I, 17/07/2001, n. 9686); b) il verbale riporta una sintesi della discussione svolta nell’interesse del dott. Giuseppe Di Giorgio e, per quanto attiene la parte citata in sentenza, è il frutto di un’errata percezione dei concetti e delle difese esposte, anche con uso di espressioni virgolettate non attribuibili al Difensore, ma utilizzate dal verbalizzante alla stregua di modi di dire; c) la frase contiene verbi al condizionale, forme dubitative e espressioni anche di sintesi (“avrebbe” “… in qualche modo …” o “… in sostanza …”) ed è, all’evidenza, frutto di un riassunto “postumo” delle spiegate difese ed esprime un’errata interpretazione soggettiva del verbalizzante; d) tale frase non acquisisce fede privilegiata, giacché: “L’efficacia di prova legale del verbale, tuttavia, non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale e alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sentenza, 11/02/2014, n. 426, similmente Corte d’Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 04/05/2020; T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, Sentenza, 14/02/2012, n. 46); e) tale frase non è riportata nel verbale in prima persona (art. 99, comma 5, C.G.C.,) e non è resa nella forma della dichiarazione a verbale, secondo quanto previsto dall’art. 37 C.G.C. e, ancor più nello specifico, dall’art. 91 C.G.C. La chiarezza del dettato normativo è confermata dal più generale principio, valevole anche nell’ambito della giustizia contabile, secondo il quale “l’art. 126 c.p.c. – che prevede la verbalizzazione delle dichiarazioni ricevute dalle parti – va inteso, con riferimento anche al disposto dell’art. 84 delle disposizioni di attuazione c.p.c., nel senso che le parti possono chiedere ed il giudice autorizzare la verbalizzazione di dichiarazioni delle parti, ma non che tutte le dichiarazioni delle parti debbano essere comunque verbalizzate” (TAR Toscana, Sez. II, sent. 5/1992 in Trib. Amm. Reg., 1992). Il verbale di udienza non è stato tale, anche nel senso civilistico del termine, non avendone il Cancelliere disposto la lettura e sottoscrizione del medesimo in udienza. 3. Da quanto precede, è evidente che la trasposizione di tale frase del verbale all’interno della sentenza è nulla per i vizi formali e sostanziali di cui è affetto il medesimo verbale. […]”
“ […] 4. Quel che si vuole fare apparire in sentenza è una certa situazione di sofferenza del dott. Di Giorgio, in rapporto alla scelta del Sindaco e che, a dire della sentenza, avrebbe “subito” tale decisione. Tale narrazione non corrisponde allo stato d’animo del dott. Di Giorgio, alla ricostruzione storica dei fatti e alla discussione avvenuta all’udienza del 14.4.2021. Il dott. Di Giorgio non ha subito dal Sindaco la scelta di nominare il dott. Amadori quale Direttore Generale né prima della decisione di indire la selezione, né prima o durante i lavori della Commissione di valutazione. Il dott. Di Giorgio non ha mai ricevuto dal Sindaco richiesta di “mettersi da parte”, anche in considerazione del fatto che il conferimento dell’incarico di Direttore Generale è una scelta fiduciaria, che rientra fra le prerogative del Sindaco, che il dott. Di Giorgio ha sempre ritenuto doveroso rispettare. […]

Le censure sopra illustrate trovano infine conferma, coerentemente, in tutti gli atti di causa e non solo nella difesa del dott. Di Giorgio. Anche sotto tale profilo la sentenza, e ancora prima la verbalizzazione dell’udienza, paiono illogiche nel senso che, se davvero in udienza il difensore avesse inteso esprimere, anche solo nella sostanza, i concetti erroneamente verbalizzati, senza alcun precedente riscontro ed anzi in contraddizione rispetto a quanto esposto nelle precedenti fasi e difese, non si sarebbe potuta che aprire ampia ed accesa discussione sul punto, quantomeno da parte delle difese degli altri convenuti, che, invece, nulla hanno eccepito nel corso dell’udienza del 14.4.2021. Per tutte queste ragioni, il dott. Di Giorgio invoca la riforma della sentenza, viziata anche per nullità e per errata trasposizione della frase del verbale di udienza, così come riportata a pagina 90 della sentenza, e comunque per l’irrilevanza della citata frase riportata a verbale e dell’associazione operata solo in sentenza con articoli di stampa, ed ininfluenza di detta frase ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo. […]”
Stante le affermazioni di cui sopra è auspicabile che l’appello possa trovare accoglimento a assolvere integralmente il dott. Valduga e gli altri incolpati.
Quello che appare chiaro è però che il dott. Di Giorgio ha dichiarato di non aver mai detto quanto riferito in udienza dal suo legale e dalla stessa negato, così come riportato in sentenza, ovvero che il dott. Valduga gli avrebbe chiesto di “mettersi da parte” in occasione della procedura selettiva indetta nel 2015 per la nomina del Direttore Generale del Comune di Rovereto.
In questa sede non è il caso di discutere delle problematiche giuridiche che hanno la loro naturale sede avanti la Corte die Conti.
Quello che conta, anche da un punto di vista politico, è il fatto che il dott. Valduga non ha mai detto quanto riferito in udienza dal legale del dott. Di Giorgio, riportato in sentenza e dallo stesso negato, ovvero “di mettersi da parte” nell’ambito della procedura selettiva che ha portato alla nomina del dott. Amadori a Direttore Generale del Comune di Rovereto.
E’ da aggiungere che, poiché il Sindaco ha ritenuto che il dott. Amadori avesse lavorato bene, raggiungendo tutti gli obiettivi affidatigli, non poteva che rinnovargli l’incarico di Direttore Generale, anche a tutela della continuità amministrativa dell’Ente.
Su questo la Procura ha ritenuto diversamente di intravedere un ulteriore danno a carico del dott. Valduga e nonostante le sue controdeduzioni inviate, di rinviarlo a giudizio con udienza fissata per il 15 novembre p.v.
Da ciò il comunicato stampa della Procura del 21.4.2023 che ha già avuto grande diffusione sulla stampa locale, che legittima il dott. Valduga, tramite il sottoscritto, ai suesposti chiarimenti.

 

Verona, lì 21 aprile 2023
Avv. Natale Callipari

 

 

 

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