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CENTRO EUROPEO CONSUMATORI * VIAGGIO IN TRENO: « DIRITTI E OBBLIGHI PASSEGGERI, DAL 7/6 IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2021/782 PER EVITARE INCERTEZZE GIURIDICHE »

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15.24 - giovedì 8 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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In viaggio in treno: Cosa cambia con il nuovo regolamento per i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario? Il Regolamento (UE) 2021/782 entra in vigore il 7 giugno. Sostituisce il Regolamento (UE) 2007/1371 e disciplina i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. In particolare, questa nuova legislazione europea mira a creare maggiore chiarezza e quindi a evitare incertezze giuridiche. Il Centro europeo Consumatori (CEC) ha confrontato i due regolamenti e illustra di seguito le innovazioni che hanno attirato particolarmente l’attenzione dei consulenti legali del CEC.

Chi si aspettava innovazioni sostanziali con l’introduzione del regolamento n 782 del 2021, probabilmente non le troverà. Già nell’incipit del regolamento e nelle sue premesse si parla di una nuova formulazione per motivi di chiarezza. E questa chiarezza viene ottenuta rendendo più dettagliati gli articoli già esistenti e aggiungendo ulteriori punti.

Ecco di seguito una breve panoramica:

 

Rimborso del costo del biglietto e prosecuzione del viaggio: I passeggeri continuano ad avere il diritto di ottenere il rimborso o, alternativamente, il proseguimento del viaggio in caso di ritardi e cancellazioni. Il vettore deve garantire che il proseguimento del viaggio avvenga il più rapidamente possibile.

NOVITÀ: il nuovo regolamento approfondisce questo punto e sottolinea ancora una volta il principio secondo cui i passeggeri non devono sostenere costi aggiuntivi. Se il vettore non si è già dichiarato d’accordo prima, è previsto un limite di tempo di 100 minuti, allo scadere del quale i passeggeri hanno il diritto di effettuare il viaggio successivo anche con un altro fornitore di trasporto pubblico (treno, autobus o pullman) e di richiedere indietro i costi sostenuti.

 

Risarcimento. I passeggeri continuano ad avere diritto a un risarcimento per i ritardi di 60 minuti o più.

NOVITÀ: In precedenza, tale indennizzo era dovuto indipendentemente dalle circostanze che lo avevano determinato. Da un lato, ciò consentiva, a differenza di quanto accade ad esempio nel traffico aereo, che il vettore non potesse mai escludere tale risarcimento, ma dall’altro comportava incertezze legali e conflitti nella rivendicazione dei diritti, in particolare nella gestione stragiudiziale dei reclami come, ad esempio, per quelli riguardanti cancellazioni e ritardi dovuti a scioperi.
Con il nuovo regolamento, il legislatore europeo ha fatto chiarezza e ha menzionato esplicitamente le circostanze che non obbligano il vettore al risarcimento. Tra queste figurano le condizioni meteorologiche estreme, le gravi calamità naturali e le gravi crisi sanitarie, nonché la colpa del passeggero e il comportamento di terzi.
Gli scioperi del personale sono esplicitamente esclusi dall’elenco delle circostanze che esonerano il vettore dal risarcimento. Di conseguenza, in questi casi, il vettore resta tenuto a pagare il risarcimento.

 

Assistenza- In caso di ritardo di 60 minuti o più, i passeggeri hanno diritto all’assistenza sotto forma di pasti, bevande e, se necessario, sistemazione in hotel.
NOVITÀ: a differenza del regolamento del 2007, la durata della sistemazione in albergo è limitata a un massimo di tre notti se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a cause di forza maggiore.

 

Biglietti cumulativi. Si tratta di viaggi che comprendono una o più coincidenze acquistate nell’ambito di un’unica prenotazione.
NOVITÀ: Mentre in precedenza non era chiaro in che misura tali biglietti cumulativi sarebbero stati inclusi nel calcolo del rimborso, del proseguimento del viaggio e dell’indennizzo per ritardo, il nuovo regolamento stabilisce la regola che, se non diversamente e chiaramente comunicato, per i viaggi con una o più coincidenze, questi biglietti per le successive coincidenze successivi sono considerati biglietti cumulativi e quindi devono essere automaticamente inclusi nel calcolo della richiesta di indennizzo.
Una nuova aggiunta riguarda anche i venditori di biglietti o i tour operator. Se questi fornitori combinano più biglietti con un unico contratto, possono essere ritenuti responsabili del rimborso dell’importo totale pagato oltre a un risarcimento.

Mentre i punti sopra elencati non introducono nulla di nuovo, ma piuttosto approfondiscono norme già esistenti, fornendo quindi un’interpretazione di punti precedentemente controversi, il nuovo regolamento introduce anche alcune disposizioni che prima non esistevano. Ad esempio:

 

Modulo di reclamo. Come già previsto in altri settori del diritto dei consumatori, anche qui viene introdotto un modulo di reclamo comune per quanto riguarda il rimborso del prezzo del biglietto nonché per il risarcimento.
Va notato inoltre che, a differenza del vecchio regolamento, il legislatore prevede ora espressamente un termine di 3 mesi per la presentazione del reclamo da parte dei consumatori.

 

Passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta. La sezione che disciplina questo ambito trova molto più spazio nel nuovo regolamento. Si cerca di facilitare l’accesso al trasporto ferroviario e di agevolare gli spostamenti in treno senza barriere introducendo modifiche, seppur minime:

è esplicitamente prevista la possibilità di avere un accompagnatore personale e un cane da assistenza;

il termine di preavviso, entro il quale deve essere notificata la necessità di assistenza, è stato ridotto da 48 a 24 ore;

è stata inserita la possibilità per gli Stati membri di rendere obbligatoria la creazione di sportelli unici per le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Qui il link al testo legislativo:

Resta ora da vedere se le modifiche al Regolamento 2021/782 si dimostreranno utili e vantaggiose per i consumatori nella loro applicazione.

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