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CENTRALE UNICA EMERGENZA PAT: CIA, CONFLITTO DI INTERESSI CON COLLEGIO IPASVI?

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10.21 - giovedì 6 aprile 2017

(Fonte: Claudio Cia) – Posizioni apicali della Centrale unica di emergenza e del Collegio Ipasvi, incompatibili tra loro? Sul sito dell’Anac sono riportati indirizzi in materia di applicazione della legge anticorruzione (legge 190/2012). In particolare il sito riporta vari “Orientamenti”. L’Orientamento n. 6/2015 sottoscritto dal dott. Raffaele Cantone, in relazione ad un quesito di un comune in materia di conflitto di interessi, evidenzia quanto segue: “Si richiama in via preliminare l’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 – introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 – ai sensi del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

La disposizione stabilisce, da un lato, l’obbligo di astensione per i soggetti ivi indicati, ad adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; dall’altro, un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione (Pna) (All. 1, par. B.6), la predetta disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati.

Lo stesso Pna precisa al riguardo che la norma va coordinata con le disposizioni del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il quale – dopo aver evidenziato, all’art. 3, che il dipendente pubblico deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e

imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi – stabilisce all’art. 7 («obbligo di astensione») che «il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza».

Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse e contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza.”

 

Ciò posto, interrogo il Presidente della Giunta provinciale per sapere

1. se la Provincia abbia erogato nell’ultimo decennio, sotto qualunque voce, pubbliche risorse al collegio infermieri (Ipasvi) di Trento presieduto dalla dott.ssa Luisa Zappini, dirigente del Servizio emergenza della Pat,;

2. quale sia il rapporto tra l’esecutivo provinciale e la stessa dott.ssa Luisa Zappini, presidente del collegio Ipasvi, nonché dirigente della predetta struttura, in relazione al suo ruolo di presidente del collegio Ipasvi per quanto riguarda le problematiche, anche contrattuale, della categoria professionale dalla stessa dott.ssa rappresentata nei vari ambiti istituzionali provinciali o ad essa riconducibili, ivi compresa l’Apss;

3. se in relazione al ruolo di presidente del collegio Ipasvi, ente di natura pubblica, non possa ravvisarsi una situazione di conflitto di interessi quando la dott.ssa Luisa Zappini interloquisce con la Provincia a nome e per conto del collegio dalla stessa presieduto, e nelle interconnessioni con l’attività che la stessa svolge in Provincia e relativi enti ad essa collegati, tenendo conto della declaratoria delle sue attribuzioni;

4. se il responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia, in relazione ai suoi compiti previsti dalla legge n. 190/2012, non abbia ravvisato profili di conflitto di interesse a fronte del cumulo delle due cariche da parte della dott.ssa Luisa Zappini e se la medesima abbia dichiarato di non versare in situazioni di incompatibilità.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

 

 

 

 

 

In allegato l’interrogazione contenuta nel comunicato stampa:

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Foto: archivio Pat

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