(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Come Carabinieri ci è stato richiesto di utilizzare solo espressione “Punto nascita” e non altre eventuali dizioni che l’associazione si è data autonomamente, per non ingenerare equivoci.
Due precisazioni:
1. Da ratio del 193 Tuls è che se c e una struttura sanitaria (elencate nell’articolo) ci debba essere anche la possibilità dello Stato di procedere a controlli per vedere cosa viene fatto e come viene fatto. Altrimenti avremmo strutture dove può essere realizzata qualsiasi operazione o attività senza che nessuno possa entrare a controllare cosa avviene e come perché è “Proprietà privata”. Nello specifico il parto a domicilio si può fare ed è rimborsato dal Ssn, ma in questo caso l’ utente è ben consapevole di non essere in una struttura/clinica autorizzata (ospedale) , con tutto ciò che ne comporta in termini di rischi.
2. La preziosa collaborazione dei dirigenti dell’Apss Trentino, che ci hanno segnalato l’anomalia.
*MEMORIA LEGALE
Articolo 193 del R.D. del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di
cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il
pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti,
senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito
il parere del consiglio provinciale di sanità.
L’autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la
osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per
l’apertura dei locali ove si dà alloggio per mercede.
Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il
prefetto ritenga di imporre nell’atto di autorizzazione, è punito con l’arresto
fino a due mesi o con l’ammenda da lire 1.000.000 a 2.000.000 [111].
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura
degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza
ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza
l’autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare
la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle
prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tale
casa, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi. Il
provvedimento del prefetto è definitivo.
MODIFICATO
Articolo 23 del DPR 10 Giugno 1955 n. 854
Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo
comma dell’art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quando si tratti di ambulatori, è attribuito al
sindaco, che provvede sentito l’ufficiale sanitario.Alla predetta autorizzazione si
applicano le norme di cui ai successivi commi del citato articolo, intendendosi
sostituito il sindaco al prefetto.Dei relativi provvedimenti è data comunicazione
entro otto giorni al prefetto, il quale, sentito il medico provinciale, può
annullarli entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento.Il prefetto,
sentito il Consiglio provinciale di sanità, può formulare piani per il
coordinamento della attività degli ambulatori della Provincia.Resta fermo il
disposto di cui all’art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie.
Le disposizioni anzidette si applicano anche per gli ambulatori e i laboratori
veterinari. In tali casi il sindaco o il prefetto provvedono, sentito,
rispettivamente, il veterinario comunale o il veterinario provinciale.