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AVV. SCHUSTER * SENTENZA 33/2021: « TUTELARE I MINORI NATI DA GESTAZIONE PER ALTRI » (DICHIARAZIONI MADRE SOCIALE VALENTINA E I DUE PADRI DEL VERONESE »

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18.58 - martedì 9 marzo 2021

Secondo comunicato stampa sentenza 33/2021. Tutelare i minori nati da gestazione per altri.

La Corte costituzionale conferma quello che i padri del Veronese e il loro figlio avevano lamentato davanti ai giudici della Cassazione: la decisione delle Sezioni unite del 2019 determina la violazione dei diritti del minore. Infatti, il diritto italiano non può individuare quale soluzione una forma di adozione che, ad esempio, ha i limiti dell’adozione semipiena o in casi particolari, poiché – scrive la Corte – se si opta per l’adozione, essa “dovrebbe essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983”, cioè la cosiddetta step-child adoption.

Per la Consulta occorre quindi intervenire rapidamente e tale compito spetta al Parlamento. Il monito è forte e scritto a chiare lettere. Rimane poi fermo il principio secondo cui al giudice spetta comunque la “ricerca della soluzione ottimale in concreto per l’interesse del minore”, senza schemi astratti che potrebbero negare riconoscimento a colui o colei che, nei fatti, assume il ruolo di genitore nella realtà degli affetti.
La famiglia dei ricorrenti è stata assistita dal Prof. Avv. Antonio Saitta e dall’avv. Alexander Schuster.

Per i padri “si tratta di una sentenza che ci rincuora, che restituisce dignità prima di tutto a nostro figlio. Avremmo voluto che la Corte consentisse a quella magnifica donna canadese, che ancora oggi ci è vicina con la sua famiglia, di portare la propria esperienza, di illustrare come si sia liberamente determinata a sostenere con una gravidanza il nostro progetto. In Italia registriamo molta ignoranza, perché non è ancora maturata la capacità di distinguere situazioni di vero sfruttamento da situazioni in cui la donna, senza costrizione, liberamente decide se e come aiutare altre persone a fondare una famiglia”.

 

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Secondo comunicato stampa sentenza 32/2021 (madre sociale esclusa)
La decisione depositata oggi riguarda il caso di una madre sociale, cioè percepita tale quasi per sette anni dalle sue figlie, volute con fecondazione eterologa realizzata all’estero, che nell’ottobre 2018 si è vista negare dalla madre biologica via Whatsapp ogni accesso futuro alle bambine.

Valentina è stata assistita da un collegio difensivo composto dai professori avvocati Sara Valaguzza, Vittorio Angiolini e Ugo Salanitro, nonché dall’avv. Alexander Schuster. Da una prima lettura della sentenza emerge come la Corte costituzionale abbia sostanzialmente riconosciuto tutte le carenze dell’attuale diritto italiano che erano state portate all’attenzione del Giudice delle leggi. Chiaro il passaggio con il quale la Consulta dichiara e così certifica che “risulta evidente che i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell’orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall’altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi”. Di rilievo è la chiara estensione anche al caso di coppia lesbica della considerazione, già enunciata nel caso di coppia eterosessuale, per cui «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa».

La carenza di tutela è poi ampiamente denunciata rispetto all’adozione in casi particolari (step-child adoption), la quale appare manifestamente inidonea a tutelare i minori coinvolti. Tanto più in caso di conflitto fra adulti.

Tuttavia, la Corte non accoglie la domanda di estendere in un’ottica di tutela certa dei minori il principio che si applica nel caso sia il compagno a prestare il consenso alla fecondazione eterologa, pur richiamando ampiamente proprio la giurisprudenza che ha cristallizzato i “diritti [del nato] nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità”. Ne segue, tuttavia, un monito dai toni inusitatamente perentori ad agire rapidamente, poiché “non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore, riscontrato in questa pronuncia”. Incombe quindi a questo Parlamento agire subito, per evitare che i pregiudizi ai minori diventino irreparabili.

Valentina, la donna che si è rivolta al Tribunale di Padova per chiedere di vedersi confermato dal diritto quel ruolo di madre che ha rivestito quotidianamente per quasi setti anni, commenta così la sentenza: “Sono commossa a leggere che il dato genetico non è più un requisito indispensabile per la genitorialità. È il riconoscimento del fatto che è l’amore che crea una famiglia, che è l’affetto che definisce e dà sostanza alla genitorialità. Sono parole importanti quelle di oggi della Corte costituzionale, parole che mi spingono ad andare avanti per il bene delle mie bambine”.

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