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APE SOCIALE: INPS, PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CONSIGLIO DEI MINISTRI

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09.10 - domenica 18 giugno 2017

(Fonte: Ufficio stampa Inps) – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, recante il Regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in materia di Ape sociale. Nella medesima serata l’Inps ha pubblicato la Circolare n. 100 del 16 giugno 2017 e dalle primissime ore di domani, data di entrata in vigore del Dpcm, sarà già operativa l’applicazione per la trasmissione telematica delle domande.

Con la circolare Inps n. 100 del 16 giugno 2017 vengono fornite le prime istruzioni applicative relative all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) che disciplinano l’Ape sociale, un’indennità riconosciuta fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia).

Nella circolare n. 100 sono descritti in dettaglio i soggetti beneficiari, i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio, le cause di esclusione e di incompatibilità.

I soggetti beneficiari dovranno avere almeno 63 anni, essere in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

 

*

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  • assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell’Ape sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A del Dpcm. 88 del 2017. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A) annesso al Dpcm. Per tale categoria è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

 

L’indennità non spetta ai titolari di un trattamento pensionistico diretto in Italia o all’estero, è subordinata alla residenza in Italia ed alla condizione che il soggetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2017, abbia cessato l’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

L’indennità è incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Asdi) e con l’indennizzo per cessazione attività commerciale previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996.

Il beneficiario dell’Ape sociale può svolgere un’attività lavorativa, in Italia o all’estero, durante il godimento dell’indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti non superino gli 8.000 euro lordi annui, e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui. In caso di superamento dei limiti annui il soggetto decade dall’APE sociale, l’indennità percepita nel corso dell’anno diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

 

 

 

In allegato il comunicato stampa:

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