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ANM * COMITATO DIRETTIVO: « GRAVI INEFFICIENZE DEL PROCESSO TELEMATICO NEGLI UFFICI MINORILI E PRESSO I GIUDICI DI PACE »

Scritto da
14.52 - domenica 9 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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L’ANM SULLE GRAVI INEFFICIENZE DEL PROCESSO TELEMATICO NEGLI UFFICI MINORILI E PRESSO I GIUDICI DI PACE

L’art. 196-quater disp. att. c.p.c. così come novellato dal D.L.gs. 10 ottobre 2022 n. 149, prevede l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti.

In base all’art. 35, comma 3 del menzionato decreto legislativo si stabilisce che “…davanti a Giudice di Pace, al Tribunale per i Minorenni… le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data”.

Allo scopo di ottemperare agli impegni del PNRR, dunque, è stata avviata l’indiscriminata informatizzazione dei servizi, estesa anche ai procedimenti in corso, senza alcuna verifica di “funzionalità” e senza alcuna adeguata preparazione del personale.

Ciò ha comportato che gli uffici del Giudice di Pace e dei Tribunali per i Minorenni, finora del tutto sprovvisti di sistemi informatici per il deposito di atti e documenti di parte nonché dei provvedimenti giurisdizionali, si trovino nell’attualità a fronteggiare gravissime criticità.

Ad esempio, con riferimento agli Uffici del Giudice di Pace sono stati segnalati dagli stessi Presidenti dei Tribunali “assenza di hardware all’interno degli uffici, mancata consegna ed adeguamento di portatili, assenza di schede CMG, formazione ancora insufficiente del personale del Giudice di Pace” (cfr. a titolo di esempio il decreto del presidente del Tribunale di Napoli Nord del 29 Giugno 2023).

Così che, per evitare la paralisi, Presidenti di alcuni Tribunali hanno autorizzato le parti al deposito con modalità non telematiche degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo e gli atti introduttivi, invocando il disposto del quarto comma dell’articolo 196 quater disp. att. cpc il quale, tuttavia, prevede siffatta possibilità “quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza”.

Con riferimento ai Tribunali per i Minorenni, risultano segnalate gravissime criticità a causa del difetto di trasmigrazione dei documenti scannerizzati dalla cancelleria dal vecchio sistema Sigma al Sicid, con difficoltà da parte dei giudicanti di consultare in telematico l’intero fascicolo, ed impossibilità di provvedere, con deposito telematico, alle convalide, nei tempi stringenti imposti dalla riforma “Cartabia” dei provvedimenti ex art. 403 c.c. e delle altre misure di allontanamento a protezione di minori vittime di violenza domestica.

Sul versante delle iscrizioni e del deposito degli atti, gli uffici minorili registrano significativi aggravi della cancelleria chiamata a scannerizzare tutte le istanze provenienti da interlocutori non istituzionali e deficit di dialogo del sistema informatico nella ricezione di iscrizioni di procedimenti sia ad iniziativa di parte privata che di parte Pubblica.
Notevoli gli aggravi dei servizi di cancelleria in quanto le relazioni dei servizi sociali devono essere scannerizzate dalle cancellerie e, nella fase di output, queste devono caricare nel Sicid il provvedimento del magistrato, poi chiudere il sistema, e comunicare tramite PEC il provvedimento ai Servizi Sociali affidatari dei minori o comunque incaricati della loro tutela.
Del tutto deficitari, poi, risultano i servizi di assistenza informatica e la formazione sia del personale di cancelleria che di magistratura sul funzionamento degli applicativi (che, nel caso del Tribunale per i Minorenni, non contengono fra i placeholders neppure la voce relativa al “curatore del minore”).

Anche in molti Tribunali per i Minorenni, dunque, è stato autorizzato il deposito cartaceo con provvedimenti ex art. 196 comma 4 disp att. c.p.c.

Pertanto, l’Anm chiede un incontro con il Ministro per discutere di queste gravissime criticità auspicando un immediato intervento normativo che assicuri omogeneità gestionali negli Uffici dei Giudici di Pace e nei Tribunali per i Minorenni scongiurando la paralisi dei servizi in settori cruciali per assicurare una giustizia rapida ed efficace per il cittadino.

 

Roma, 9 luglio 2023

Approvato dal Comitato direttivo centrale

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