(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
La vincita al gioco si dimostra esibendo lo scontrino originale. La Corte di cassazione ha ribadito che per superare la presunzione di imponibilità delle operazioni bancarie è necessaria la prova puntuale e specifica della provenienza delle somme.
Non basta affermare che i movimenti bancari traggano origine da una vincita al Superenalotto per sottrarsi alle presunzioni di imponibilità, il contribuente deve fornire una prova piena, analitica e specifica per ogni operazione contestata, documentando non solo la fonte del denaro, ma anche la tracciabilità dei flussi. Con l’ordinanza n. 18172/2025, la suprema Corte ribadisce l’impianto rigoroso del regime probatorio nelle indagini finanziarie fondate sull’articolo 32 del Dpr n. 600/1973.
La vicenda processuale
Nel giugno 2011, l’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, esercente l’attività di promotore finanziario, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, contestando un maggior reddito imponibile di 497.233 euro ai fini Irpef, Iva e Irap. L’accertamento si basava sulle risultanze di indagini bancarie, che avevano evidenziato movimentazioni sospette sui conti correnti del contribuente.
Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, sostenendo che le somme contestate non derivassero da redditi occultati, ma da una vincita al Superenalotto del 1999, i cui proventi erano stati affidati a una parente, che glieli stava restituendo in più tranche.
La Ctp ha accolto il ricorso, annullando l’avviso. L’Agenzia, dunque, ha proposto appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che ha ridotto l’importo accertato a 102.204 euro, ritenendo in parte provata la tesi difensiva, anche sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio (Ctu). L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, tutti accolti dalla suprema Corte.
La posizione della Corte
La Cassazione ha ritenuto contraddittoria e apparente la motivazione della Ctr della Puglia, che da un lato ha riconosciuto l’insufficienza probatoria delle giustificazioni fornite dal contribuente, ma dall’altro ha comunque accolto in parte il ricorso. In particolare, la Corte ha ribadito che per superare la presunzione di imponibilità delle somme versate sui conti correnti, il contribuente deve fornire prova puntuale e specifica della loro provenienza. Nel caso di vincite al gioco, ciò implica l’esibizione dello “scontrino” originale della giocata, non una generica attestazione bancaria.
Nel caso in esame, la documentazione prodotta era priva di elementi essenziali. Mancava il timbro di ricevuta, l’indicazione del soggetto che aveva presentato il titolo all’incasso e la destinazione delle somme. Inoltre, la parente, che il contribuente indicava quale persona a cui aveva affidato le somme della vincita, aveva negato di aver ricevuto somme a titolo di vincita, dichiarando invece che i versamenti effettuati erano restituzioni di un prestito personale.
La Corte ha inoltre censurato la decisione della Ctr per aver considerato giustificati anche versamenti effettuati da soggetti terzi, mai invocati dal contribuente, e per i quali il Ctu non aveva rinvenuto alcun elemento utile a ricondurli alla vincita.
Infine, la Cassazione ha ribadito che, in base all’orientamento consolidato (cfr Cassazione, sezioni unite n. 12108/2009 e ss.), i redditi dei promotori finanziari devono essere qualificati come redditi d’impresa. Di conseguenza, la presunzione legale di imponibilità di cui all’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 si applica non solo ai versamenti, ma anche ai prelevamenti non giustificati. Il contribuente, quindi, ha l’onere di dimostrare analiticamente la causale di ogni singola operazione bancaria.
Nel caso in esame, nessuna prova analitica era stata fornita. La Ctr aveva omesso di verificare l’effettiva destinazione delle somme prelevate, limitandosi a considerazioni generiche, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale.
Conclusioni
L’ordinanza n. 18172/2025 conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità in materia di accertamenti bancari. Il principio affermato è chiaro: in presenza di movimentazioni bancarie anomale, il contribuente deve fornire una prova precisa, documentata e coerente della loro natura non reddituale. Le mere dichiarazioni o attestazioni generiche non sono sufficienti a superare la presunzione legale di imponibilità.
