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AGCM – ANTITRUST * ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA: « PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO »

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18.21 - lunedì 13 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO/CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 24 gennaio 2023, ha ritenuto di svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, in relazione alle distorsioni concorrenziali riconducibili all’adozione, da parte della Provincia Autonoma di Trento, della Legge Provinciale n. 16 del 7 dicembre 2022, inerente al Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’articolo 26-septies della Legge Provinciale n. 4 del 6 marzo 1998, (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse).

La normativa in esame rappresenta attuazione della competenza primaria della Provincia Autonoma di Trento in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico ai sensi dell’art. 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige1. Quest’ultimo articolo prevede che le procedure di assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza, prorogate ope legis al 31 dicembre 20242, debbano essere indette nei nove mesi precedenti tale scadenza (quindi, entro il 31 marzo 2024), in deroga al principio generale che prevede l’indizione delle gare con due anni di anticipo3.

Attraverso la modifica normativa in esame, in particolare, con l’introduzione dei commi 2-bis e seguenti nell’art. 26-septies, della L.P. n. 4/1998, il legislatore provinciale ha previsto una proroga delle concessioni ben oltre i termini individuati dall’art. 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in particolare fino al 1° aprile 20294. La proroga è subordinata all’approvazione, da parte della summenzionata Provincia, di un piano industriale presentato dai concessionari incumbent, che preveda, inter alia, investimenti sulle strutture di produzione e misure di efficientamento. A tale approvazione consegue, infatti, una sospensione delle procedure per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano per tutta la durata dello stesso.

 

 

*1 Approvato con D.P.R. n. 670/1972.
2 Tale termine è stato da ultimo modificato dalla legge n. 118 del 5 agosto 2022, ossia la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Si rammenta che tale termine era già stato esteso al 31 dicembre 2022 dalla Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018 e, successivamente, al 31 dicembre 2023 dalla Legge n. 160/2019, (c.d. Legge di Bilancio 2019).

3 Previsto, in particolare, dall’art. 1-bis 1, comma 1.8, L.P. n. 4/1998, secondo cui: “entro due anni antecedenti alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono indette le procedure per le loro assegnazione. Con riguardo alle concessioni prorogate ai sensi dell’articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale, le procedure di assegnazione sono indette entro nove mesi prima della scadenza prevista dal medesimo articolo 13”.

4 Ossia, il termine individuato dall’art. 12, comma 6, del D.Lgs. 79/1999, per la scadenza delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche rilasciate a ENEL S.p.A..

Conformemente a quanto già espresso in diversi precedenti5, l’Autorità intende ribadire che la competenza legislativa provinciale in materia di rilascio delle concessioni di grande derivazione idroelettrica debba essere esercitata nel rispetto dell’ordinamento euro-unitario (ai sensi dell’art. 117, comma 1, Costituzione) e dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, compresa la tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale (ex art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione).

In particolare, deve essere rispettata la c.d. concorrenza per il mercato, l’unica possibile in contesti economici caratterizzati dalla scarsità dei titoli che legittimano lo sfruttamento di risorse naturali limitate, come nel caso della produzione idroelettrica (cfr. art. 12, Direttiva 2006/123/CE, c.d. Direttiva Servizi). In tali casi, le proroghe di concessioni idroelettriche esistenti in scadenza o scadute non possono essere giustificate, se non nella misura in cui siano funzionali all’espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario, i quali devono essere improntati ai principi di massima partecipazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L’Autorità auspica, quindi, che il legislatore della Provincia Autonoma di Trento intervenga per eliminare le prospettate criticità concorrenziali derivanti dalla L.P. n. 16/2022. La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

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IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

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5 Si citano, ex multis, AS1151 – Provincia Autonoma di Trento – Affidamento di concessioni per grandi derivazioni di
acqua pubblica ad uso idroelettrico, dell’8 ottobre 2014; AS1697 – Disciplina in materia di rilascio delle concessioni di
grande derivazione idroelettrica, del 3 settembre 2020; AS1730 – Proposte

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