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ACGM – ANTITRUST * PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: « CLAUSOLE VESSATORIE, SI CONTESTA ALLA SOCIETÀ GOOGLE IRELAND LTD LA VIOLAZIONE DELL’ART 37-BIS COMMA 2 CODICE CONSUMO »

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19.01 - lunedì 8 novembre 2021

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE IP348 – GOOGLE DRIVE-CLAUSOLE VESSATORIE.
Provvedimento n. 29863

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore Prof. Michele Ainis;

VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l’art. 37-bis, comma 2, del Codice del Consumo in base al quale, in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera n. 29817 del 7 settembre 2021, con la quale l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nei Termini di servizio di Google, che il consumatore deve accettare per poter usufruire di Google Drive, adottati da Google Ireland Ltd., e ha disposto la pubblicazione per venti giorni di un estratto del provvedimento (allegato alla delibera stessa) nella home page del proprio sito web, versione italiana;

VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:
Con provvedimento n. 29817 del 7 settembre 2021, l’Autorità ha accertato la vessatorietà, ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettere b), d) e m), del Codice del Consumo, di alcune clausole del modello contrattuale dei Termini di servizio di Google, sottoposto all’accettazione dei consumatori che vogliano usufruire di Google Drive.

L’Autorità ha, in particolare, accertato la vessatorietà delle disposizioni che prevedono:
− esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a Google riguardo al corretto svolgimento dei servizi e alla loro qualità;
− la possibilità di sospensione o interruzione dei servizi decisa unilateralmente da Google senza indicazione delle modalità e delle tempistiche con le quali verrà comunicato all’utente il relativo preavviso e gli verrà consentito di opporsi alle decisioni della Società;
− la mancata indicazione da parte di Google, in caso di modifiche contrattuali, di modalità certe di comunicazione preventiva della modifica effettuata.

Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha accertato la vessatorietà delle clausole sopra indicate nonché disposto, in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori, ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, la pubblicazione per venti giorni – a cura e spese della società – di un estratto del citato provvedimento n. 29817 adottato nei confronti di Google Ireland Ltd., sulla homepage del sito web, versione italiana, del Professionista.

Nel provvedimento è stato assegnato alla società un termine pari a venti giorni per dare seguito alla pubblicazione dell’estratto, richiedendo espressamente di comunicare all’Autorità le modalità e i tempi di esecuzione di detta pubblicazione.
Il citato provvedimento n. 29817 del 7 settembre 2021 risulta comunicato al Professionista in data 22 settembre 2021.

Con comunicazione pervenuta l’11 ottobre 2021, Google ha comunicato le modalità e le tempistiche seguite per la pubblicazione, dal 12 ottobre 2021, dell’estratto del provvedimento.
In data 13 ottobre 2021, la Direzione ha chiesto al Professionista di fornire le informazioni necessarie per poter verificare le modalità di pubblicazione dell’estratto disposto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

In data 15 ottobre 2021, la Società ha presentato la relazione di ottemperanza all’ordine di pubblicazione dell’estratto del provvedimento e contestualmente ha fornito chiarimenti in risposta alla suindicata richiesta di informazioni.

Alla luce delle informazioni acquisite, e tenuto conto delle verifiche effettuate, è emerso che “al fine di garantire immediata evidenza all’estratto del provvedimento, Google ha realizzato la pubblicazione facendo apparire sulla versione italiana del sito www.google.com e sulle pagine corrispondenti con altri top level domain nazionali contenenti la stringa del motore di ricerca e accessibili dall’Italia un riquadro informativo, avente le caratteristiche di seguito illustrate. Il riquadro informativo recita: “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Estratto del provvedimento CV194 Google Drive Clausole Vessatorie” e consente agli utenti di accedere all’estratto predisposto dall’AGCM (cliccando su “Leggi qui”) o di confermare l’avvenuta notifica ricevuta interagendo con il messaggio (cliccando su “Chiudi”)”.

Google ha poi specificato che “Gli utenti che non hanno un account Google, gli utenti che non sono loggati nel proprio account Google e gli utenti che cancellano i loro cookie vedranno il riquadro informativo sia in sede di primo accesso, sia in tutti gli accessi successivi fino al 31 ottobre 2021. E ciò anche nel caso in cui abbiano precedentemente cliccato su “Leggi qui” o su “Chiudi”. Non potendo tracciare le loro interazioni sui Siti Google, la Società non è infatti in grado di stabilire se tali utenti abbiano già letto l’informativa e continuerà pertanto a mostrarla per tutto il periodo indicato, anche al costo di farla leggere più volte ai medesimi utenti. Per quanto concerne gli utenti che sono loggati nel proprio account Google e che accedono ai Siti Google, vale invece quanto segue: (i) se non cliccano né su “Leggi qui” né su “Chiudi”, continueranno a rivedere il riquadro ad ogni nuovo accesso ai Siti Google fino al 31 ottobre 2021, al pari di quanto accade agli utenti cui si riferisce il paragrafo precedente; (ii) se invece cliccano su “Leggi qui” o su “Chiudi”, l’avviso non ricomparirà di nuovo, salvo che accedano nuovamente ai Siti Google da un dispositivo diverso, dopo essersi sconnessi dall’account o dopo aver cancellato i loro cookie. Grazie ai pulsanti “Chiudi” e “Leggi qui”, Google è infatti in grado di stabilire con certezza se l’utente (loggato) ha interagito con il messaggio informativo ed è quindi venuto a conoscenza dell’esistenza del

*

BOLLETTINO N. 44 DEL 8 NOVEMBRE 2021

provvedimento, e smetterà pertanto di mostrare l’informativa agli utenti che daranno prova di averla ricevuta cliccando su uno dei due pulsanti indicati”.
In sostanza, Google ha adottato una modalità per cui, per gli utenti che accedono alla pagina in questione attraverso il proprio account Google, il riquadro informativo dell’esistenza dell’estratto del provvedimento dell’Autorità compare solamente al primo accesso, al verificarsi di alcune circostanze, anziché rimanere visibile per venti giorni come disposto dal provvedimento n. 29817. Dall’insieme degli elementi acquisiti e sopra descritti, emergerebbe il mancato rispetto, da parte della società Google Ireland Ltd., della delibera n. 29817 del 7 settembre 2021.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 37- bis, comma 2, del Codice del Consumo volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 29817 del 7 settembre 2021, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Google Ireland Ltd. la violazione di cui all’art. 37-bis, comma 2, Codice del Consumo, per non aver ottemperato all’ordine di pubblicazione disposto con delibera dell’Autorità n. 29817 del 7 settembre 2021, secondo quanto richiesto dalla stessa delibera;

b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37-bis, comma 2, Codice del Consumo per la violazione dell’ordine di pubblicazione;

c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Paola Scotti;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore dell’Autorità, dal legale rappresentante della società Google Ireland Ltd. ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché richiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

 

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

*

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

 

 

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