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ZANELLA (FUTURA) * ACCESSO CURE: « PRESENTATO DDL, PER ISCRIZIONE SISTEMA SANITARIO PROVINCIALE DELLE PERSONE SENZA DIMORA E SCELTA MEDICO DI BASE »

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09.41 - lunedì 8 agosto 2022

Futura presenta un ddl per garantire l’iscrizione delle persone senza dimora, prive di residenza, al sistema sanitario provinciale e per permettere quindi di scegliere il medico di base.

Cittadini e cittadine italiani/e senza dimora e senza residenza oggi subiscono una discriminazione nell’accesso alle cure rispetto ai cittadini italiani che hanno una casa dove risiedono o dove sono domiciliati e che hanno accesso a tutte le opportunità offerte dal SSP.

Anche le persone straniere presenti regolarmente sul nostro territorio e quindi in possesso di un titolo di soggiorno valido, quando sono senza dimora e senza residenza, non hanno la possibilità di scegliere un medico di base, al pari dei cittadini italiani privi di residenza.

I cittadini stranieri ad oggi possono accedere a prestazioni urgenti e in Trentino anche rivolgersi ai medici di base per singole prestazioni, anche se privi di titolo di soggiorno valido, attraverso i codici STP (Straniero Temporaneamente Presente) e ENI (Europro Non Iscritto), ma non possono vedersi assegnato un MMG di riferimento.

Si tratta in entrambi i casi di un vuoto di tutela in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione, in termini di pari opportunità e di accesso alle cure.

Nel quadro normativo nazionale, che detta i principi generali, la presente proposta di legge riconosce ai cittadini italiani e stranieri senza dimora e privi di residenza, presenti sul territorio provinciale, la possibilità di iscriversi al SSP e di poter scegliere il MMG, per accedere pienamente all’assistenza primaria.

Il diritto alla salute – in quanto diritto fondamentale – non può essere subordinato a requisiti quali la residenza.

Le Regione Emilia Romagna e la Regione Puglia lo scorso anno hanno approvato leggi analoghe a quella in oggetto – ma solo per i cittadini italiani senza dimora – e altri disegni di legge sul tema sono depositati nei Consigli regionali delle Regioni Toscana, Campania, Veneto e Umbria. A livello nazionale vi sono alcune proposte di legge per eliminare il criterio della residenza per l’iscrizione al SSN.

I dati del Rapporto annuale 2022 dell’ISTAT registrano un incremento vertiginoso della povertà assoluta negli ultimi 15 anni, che nel 2021 è arrivata a interessare il 9,4% della popolazione (5,6 milioni di persone) e il 7,5% delle famiglie. I dati del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 dell’ISTAT sono ancora in fase di elaborazione, ma quelli del 2011 registravano circa 35mila persone senza tetto e si ipotizza che nell’arco di dieci anni questa parte della popolazione sia aumentata come conseguenza della crisi economica. Nel 2014, grazie a una convenzione tra Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora e Caritas Italiana, è stata realizzata in 158 comuni un’indagine sulla condizione delle persone che vivono in povertà estrema. Dall’indagine è emerso che, nei mesi di novembre e dicembre 2014, hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna 50.724 persone senza dimora, il 2,43 per mille della popolazione regolarmente iscritta presso i comuni considerati.

In Trentino nel 2021 le persone che hanno fatto domanda per un posto letto in dormitorio presso lo Sportello unico per l’accoglienza delle persone senza dimora sono state 964. I dati del 2018 parlano di oltre un terzo delle persone senza dimora prive di residenza.

Le persone senza dimora non in possesso della residenza, oltre a vivere in condizioni di povertà e precarietà estrema, risultano “invisibili” anche dal punto di vista sociale e istituzionale, tolti gli aiuti che ricevono dal terzo settore che si occupa di bassa soglia. Senza il requisito della residenza anagrafica, in base al terzo comma dell’articolo 19 della legge 833/78, è preclusa l’iscrizione al SSP e la scelta del medico di medicina generale e quindi un pieno godimento del diritto alla salute. Anche l’iscrizione anagrafica attraverso la “residenza fittizia” non è un diritto chiaramente esigibile, poiché la normativa viene interpretata da ciascun Comune in modo diverso, rimane una soluzione farraginosa e per certi versi stigmatizzante, che spesso non viene percorsa dalla persona senza dimora.

Per le persone senza dimora l’assistenza di base è garantita solo dagli ambulatori gestiti da medici volontari del Gr.I.S. Trentino e l’assistenza ospedaliera è limitata alla gestione delle situazioni di emergenza attraverso le prestazioni erogate dal Pronto soccorso, con costi che per il sistema pubblico risultano da tre a dieci volte superiore rispetto alle prestazioni di un medico di medicina generale (laddove ovviamente la prestazione non richieda realmente un accesso urgente in PS).

La condizione di persone senza dimora è spesso caratterizzata da fragilità e scarsa consapevolezza dei propri diritti, nonché delle procedure necessarie per esercitarli. L’obiettivo del progetto di legge è dunque quello di garantire alle persone senza dimora e senza residenza, italiane e straniere, che vivono sul territorio provinciale, l’esercizio effettivo del diritto alla salute a partire dalla scelta del MMG e, contemporaneamente, garantire un miglior impiego delle risorse pubbliche, dato che i costi a carico del sistema sanitario sono esponenzialmente più alti se si lascia questa platea di persone senza cure e senza la copertura del medico di base e quindi le si costringe ad utilizzare, in caso di necessità, i servizi di pronto soccorso.

 

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Paolo Zanella
Gruppo consiliare Futura 2018

 

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DISEGNO DI LEGGE

Iscrizione delle persone senza dimora al sistema sanitario provinciale: integrazione della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 1

Inserimento dell’articolo 53 quater nella legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo l’articolo 53 ter della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

“Art. 53 quater

Iscrizione delle persone senza dimora al servizio sanitario provinciale

1. La Provincia riconosce ai cittadini italiani senza dimora e senza residenza e ai cittadini stranieri senza dimora e senza residenza nel nostro Paese, muniti di regolare titolo di soggiorno, privi di assistenza sanitaria, il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e di effettuare la scelta del medico di medicina generale, nonché di accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza per i cittadini italiani residenti in Italia.

2. L’iscrizione nelle liste degli assistiti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari avviene a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo modalità e procedure definite con deliberazione della Giunta provinciale, da approvarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di quest’articolo.

3. Con cadenza triennale la Giunta presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che fornisce informazioni sull’attuazione di quest’articolo relativamente a:

a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al servizio sanitario provinciale; b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza dimora; c) eventuali criticità emerse dall’applicazione di questo articolo.”

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Ai maggiori oneri derivanti dall’articolo 1, previsti nell’importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 13 (Tutela della salute), programma 02 (Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti).

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

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