News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

OSSANNA (PATT) * FAUNA SELVATICA: « GESTIONE GRANDI CARNIVORI, DEPOSITATO OGGI IL MIO DISEGNO DI LEGGE »

Scritto da
14.48 - martedì 18 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

 

“Inserimento dell’articolo 31bis – Controllo dei grandi carnivori – nella Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24: Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”.

Gli ultimi drammatici episodi verificatisi in Trentino, dalla tragica uccisione di un giovane uomo da parte dell’orso in Val di Sole alle numerose predazioni sul bestiame da parte dei lupi, dimostrano che il quadro normativo in vigore in materia di grandi carnivori e le procedure finora adottate non sono sufficienti a garantire la sicurezza della popolazione residente e operativa in montagna e a preservare gli alpeggi e le attività economiche nelle aree montane, compresa quella turistica.

Il Trentino è caratterizzato da un‘agricoltura contadina strutturata in aziende di piccole e piccolissime dimensioni, a stretto contatto con l’ambiente naturale. Gli alpeggi in quota e le tradizionali attività silvo-pastorali, praticate da secoli, costituiscono una componente storicamente significativa dell’offerta agricola trentina, non solo per il valore e la qualità della produzione, ma anche per la conservazione del paesaggio coltivato e il mantenimento di presidi umani su territori e strutture (dagli alpeggi alle strade forestali) che, una volta abbandonate, sarebbero destinate al declino. Costituiscono, in definitiva, uno degli elementi caratterizzanti, in maniera positiva, della vitalità della montagna trentina, della varietà della nostra offerta turistica e dell’originalità dello stesso marchio “Trentino”.

L’alpeggio e la pastorizia sono, ormai da diversi anni, minacciati dalla crescente presenza di grandi predatori.
La vicinanza dei grandi carnivori ai paesi, alle abitazioni e alle stalle, unitamente alle predazioni su animali da reddito da parte dei lupi e alle aggressioni, una tragicamente mortale, all’uomo da parte degli orsi e soprattutto la previsione di un aumento consistente del loro numero impongono urgentemente un intervento normativo di controllo e contrasto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e prevenire ulteriori gravi danni alle colture e agli allevamenti.

Attualmente in Provincia di Trento è in vigore la Legge Provinciale 9/2018, secondo cui “al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”.

Vi sono però alcuni aspetti che indeboliscono l’efficacia della legge: un problema di tempi e un problema di quantità.
Nella L.P. 9/2018 è indispensabile, prima di agire, acquisire il parere dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che è quindi obbligatorio, come chiaramente riportato nella parte finale del comma 2 (…”previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)“…). Ciò di fatto vanifica le tempistiche che l’emergenza dell’azione di cattura e uccisione imporrebbero.
L’altra questione, non risolta o comunque non affrontata, è la necessità urgente di un contingentamento delle due specie in sovrannumero e con una crescita annua ormai fuori controllo.

Orsi, lupi e linci sono specie animali di interesse comunitario, la cui presenza è rigorosamente tutelata e regolamentata a livello comunitario dall’art. 12 e dall’Allegato IV della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, denominata per semplicità “Direttiva habitat”, recepita dal Legislatore nazionale con il D.P.R. n. 357 del 1997 e normata sul nostro territorio attraverso la Legge provinciale n. 9/2018. La Direttiva habitat, pur vietando la cattura e l’uccisione dell’orso e del lupo, prevede che gli Stati membri possano, a determinate condizioni, autorizzare deroghe in assenza di altre soluzioni valide.
Negli scorsi anni ed anche oggi, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale del 27 settembre 2019 n. 215, vi è una sorta di riserva da parte dello Stato a legittimare le deroghe di abbattimento in capo alle nostre due Province autonome. E ciò nonostante il potere di applicare direttamente quanto previsto dalla direttiva comunitaria sia consentito, per quanto riguarda la deroga al divieto di cattura ed uccisione dell’orso e del lupo, anche su disposizione delle due Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel 2019 la Corte Costituzionale ha cassato, sostanzialmente, tutti i motivi di ricorso posti in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per far dichiarare illegittima la Legge provinciale n.9/2018 del Trentino nella parte in cui prevede la possibilità di prelevare, catturare o uccidere l’orso o il lupo, a determinate condizioni e nel caso non esistano altre soluzioni, una volta acquisito il parere obbligatorio dell’ISPRA, confermando di fatto la legittimità costituzionale della norma provinciale che, in sostanza, applica direttamente la Direttiva habitat. Ciò avviene per analogia di applicazione in altri Paesi comunitari, come la Germania e l’Austria, in cui la competenza ad autorizzare i prelievi in deroga previsti dalla Direttiva habitat è affidata ai singoli Länder, o della Svizzera, in cui è prevista la competenza cantonale.
La presente proposta legislativa si basa sulla possibilità per la Provincia autonoma di Trento di usufruire delle deroghe gestionali ammesse dalla Direttiva europea habitat ed ha lo scopo di definire un sistema di controllo e di intervento locale a gestione autonoma, attuato modificando la L.P. 24/91, la cosiddetta legge sulla caccia.

Essenzialmente, la proposta legislativa prevede con un unico articolo:
– il rispetto della Direttiva habitat nell’esercizio della deroga per l’abbattimento;
– l’esercizio del controllo faunistico dei grandi carnivori anche da parte di persone in possesso di licenza di caccia;
– l’istituzione del Comitato operativo grandi carnivori, costituito da rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali e dell’ISPRA;
– l’utilizzo, nella programmazione dei grandi carnivori, dei dati e dei monitoraggi elaborati dal Servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento;
– il controllo numerico dei grandi carnivori sia per le necessità attuali che, soprattutto, per la programmazione futura;
– un Piano di controllo, elaborato e gestito dalla Provincia autonoma di Trento;
– l’informazione puntuale sulle misure assunte al Consiglio, allo Stato e alla Commissione Europea.
– L’attività di gestione nel comitato è gratutita.
Nello specifico, l’articolo proposto va ad inserire nella L.P. 24/91 un nuovo articolo, il 31bis – Controllo grandi carnivori, composto da 7 commi che prevedono rispettivamente:
– al comma 1, le motivazioni per intervenire con il prelievo, la cattura e l’uccisione, che si rifanno alla Direttiva habitat europea;
– al comma 2, il controllo faunistico dei grandi carnivori che può essere esercitato da persone, oltre che dagli agenti preposti alla vigilanza, adeguatamente formate ed in possesso di licenza per l’esercizio venatorio;
– al comma 3, la costituzione del Comitato operativo grandi carnivori, composto dal presidente della Provincia o dall’assessore competente, dal dirigente generale competente in materia di fauna selvatica, dal dirigente del Servizio faunistico, da un rappresentante dell’ISPRA e da un esperto in materia di grandi carnivori nominato dal Consiglio Provinciale;
– al comma 4, i compiti del Comitato operativo grandi carnivori, che, mediante l’elaborazione dei dati in possesso, definisce il contingente dei grandi carnivori in rapporto alle esigenze di sicurezza pubblica, al contesto socio-economico e al mantenimento della popolazione vitale della specie; il Comitato, inoltre, predispone il piano di controllo dei grandi carnivori e per espletare il proprio compito si avvale del Servizio faunistico della Provincia;
– al comma 5, i contenuti del Piano di controllo, quali il numero di soggetti catturabili, l’arco temporale previsto, le aree di intervento, le azioni ammesse (cattura per captivazione o prelievo) e l’individuazione dei soggetti problematici e pericolosi;
– al comma 6, l’informazione annua sulle misure assunte al Consiglio Provinciale, allo Stato e alla Commissione Europea.
– al comma 7, si prevede che i componenti del comitato operativo grandi carnivori non percepiscono alcun compenso.

 

*
Proponente
Consigliere Lorenzo Ossanna

 

///

DISEGNO DI LEGGE
Inserimento dell’articolo 31bis: “Controllo dei grandi carnivori” nella Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”.
Art. 1
Inserimento dell’articolo 31bis nella Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Legge provinciale sulla caccia 1991)
1. Dopo l’articolo 31 della Legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:

“Art. 31bis
Controllo dei grandi carnivori

1. La Giunta provinciale, su parere del Comitato operativo grandi carnivori, al fine di salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali tradizionali del territorio montano provinciale, di proteggere la fauna autoctona locale ed evitare squilibri ecologici, di conservare gli habitat naturali, di prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, al patrimonio ittico e di contenere i conflitti con le attività antropiche, per motivi di sicurezza e sanità pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluse ragioni di natura sociale o economica, può autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione delle specie Ursus arctos e Canis lupus.
2. L’abbattimento o la cattura dei grandi carnivori può esercitarsi senza alcun limite temporale e anche nelle zone in cui la caccia è vietata. Tale controllo faunistico è esercitato dagli agenti preposti alla vigilanza ovvero dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone, purché in possesso della licenza per l’esercizio venatorio, previamente autorizzati e adeguatamente formati.
3. Il Comitato operativo grandi carnivori, di cui al comma 1, è costituito con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto dal Presidente o dall’Assessore competente, dal Dirigente generale del dipartimento competente in materia di fauna selvatica, dal Dirigente del Servizio faunistico, da un rappresentante dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da un esperto in materia di grandi carnivori nominato dal Consiglio provinciale.
4. Il Comitato operativo grandi carnivori, di cui al comma 1, è istituito quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia ed ha il compito di ricercare ed indagare, mediante l’elaborazione dei dati relativi, le dinamiche in atto nell’ambiente naturale con particolare riferimento ai grandi carnivori.
Il Comitato operativo grandi carnivori definisce il contingente di grandi carnivori socialmente sostenibile, con riferimento alle problematiche di sanità e sicurezza pubblica, al contesto ambientale e socio-economico del territorio, alle attività agricole, zootecniche e forestali, al mantenimento di una popolazione vitale delle specie.
Il Comitato operativo grandi carnivori predispone il piano di controllo dei grandi carnivori.
Per l’espletamento dei propri compiti il Comitato operativo grandi carnivori si avvale del Servizio faunistico.
5. Il piano di controllo, di cui al comma 4, dovrà definire:
• il numero di soggetti catturabili, l’arco temporale e le aree di intervento;
• le azioni ammesse (cattura per captivazione o prelievo);
• l’individuazione dei soggetti problematici o pericolosi.
Il piano di controllo viene approvato annualmente dalla Giunta provinciale.
6. La Giunta provinciale informa annualmente il Consiglio sulle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato nei confronti della Commissione Europea.
7. L’attività e la partecipazione alle riunioni del Comitato operativo grandi carnivori sono prestate a titolo gratuito.

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.