Pare evidente che ad oggi non vi sia alcuna garanzia del rispetto del comma 1, art 242-ter del D. Lgs. 152/2006 laddove dice che Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità’ e tecniche che non pregiudichino ne’ interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, ne’ determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
In considerazione che:
la norma, peraltro richiamata nel progetto RFI, specifica in modo preciso che nessuna opera legata a finanziamenti del PNRR può essere realizzata qualora pregiudichi la possibilità di eventuali bonifiche successive;
ad oggi l’unica via possibile per la realizzazione del tratto di circonvallazione sulle aree inquinate e la relativa bonifica dei volumi interessati che si prevede di utilizzare è quella che è stata appena autorizzata dal Ministero per il tratto delle Rogge demaniali;
si tratta di un sistema sperimentale di cui si attende l’esito;
tale metodologia coprirà in modo definitivo la parte di materiale inquinato sotto i binari senza più alcuna possibilità di accesso;
sotto il materiale inquinato vi sono falde acquifere non inquinate motivo per il quale è necessario prima o poi procedere alla bonifica del materiale nel loro intorno;
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Andrea Maschio
Consigliere comunale ONDA
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