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ITALIA NOSTRA – TRENTO * NUOVO OSPEDALE DI CAVALESE: « IL NOSTRO RICORSO AL TAR, CONTRO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA SOCIETÀ MAK COSTRUZIONI »

Scritto da
17.54 - mercoledì 1 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA TRENTO

RICORSO
Della associazione ITALIA NOSTRA Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, in persona del legale rappresentante in carica (p.iva 02121101006 e c.f. 80078410588) con sede in 00198 Roma, Viale Liegi n. 33 rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al presente atto dall’avv. Andrea Lorenzi (codice fiscale: LRN NDR 62A28 L378F, recapito pec: andrea.lorenzi@pectrentoavvocati.it, fax n. 0461.236 928) nello studio
dello stesso elettivamente domiciliati in Trento – Via dei Paradisi n. 15/5
CONTRO
1) la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, (c.f. e p.iva 00337460224) in
persona del Presidente della Giunta provinciale in carica;

E NEI CONFRONTI
2) della società MAK COSTRUZIONI srl (c.f. e p.iva 01873500225) in
persona del legale rappresentante in carica. In punto:

ANNULLAMENTO
del verbale di delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 2173 dd. 28.11.2022 successivamente conosciuto, nonché ancora annullamento di tutti gli atti connessi e presupposti e derivati ivi comprese le richiamate e non conosciute note dd. 09.08.2021 a firma del Direttore generale coordinatore del Navip, nonché la proposta finale dd. 19.07.2022 presentata il 10.08.2022 e il verbale n. 11 dd. 24.10.2022 del Navip.

 

CENNI IN FATTO:
Il presente ricorso viene presentato da parte della Associazione Italia Nostra la quale ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione stimolando l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento di poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l’adeguata funzione (Artt. 1 e 2 dello Statuto).
La stessa è dunque statutariamente preposta alle finalità di protezione dell’ambiente, proprie dell’amministrazione dello Stato e, quindi, come già ha avuto modo di precisare il T.A.R. Campania, sez. I, 8 novembre 2011, n. 1769 “è legittimata ad agire in giudizio per la tutela di interessi ambientali non solo in senso stretto, ma anche in senso lato, comprendenti proprio la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici, della qualità della vita, fattori tutti intesi come beni e valori idonei, idonei a caratterizzare in modo peculiare ed irripetibile un determinato territorio e, pertanto, capaci di assicurare ad ogni individuo che, con tale territorio entra in relazione, una specifica utilità che non può essere assicurata altrove”.

Tale impostazione trova conferma in un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, formatasi in relazione all’art. 18, comma 5, della legge n. 349/1986 (norma sopravvissuta alla novella introdotta dal del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cfr. art. 318), a mente del quale “Le associazioni individuate in base all’articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”; la giurisprudenza ha poi valorizzato la portata di tale disposizione normativa, ravvisando il richiesto collegamento con interessi propriamente ambientali nel caso, ad esempio, di atti con cui era stato disposto l’inserimento nel programma triennale comunale di un’opera pubblica lesiva dei valori ambientali (cfr. Cons. Stato, 23 ottobre 2002 n. 5824, che ha ammesso un ricorso di Italia Nostra in quella materia), nonché nel caso di atti che, pur non essendo di “contenuto ambientale in senso stretto”, riguardassero la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente in senso ampio (quale paesaggio urbano, rurale e naturale), dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita, intesi tutti come beni e valori ideali idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico e territoriale rispetto ad ogni altro ambito geografico e territoriale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5365, sempre con ricorrente Italia Nostra).

Un simile allargamento della sfera d’azione degli enti ambientalistici è stato ritenuto indispensabile per “raggiungere l’effettiva tutela del patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico, che sarebbe esposto a gravissimi rischi di sopravvivenza se la legittimazione ad agire fosse circoscritta ai singoli cittadini direttamente e autonomamente lesi da provvedimenti amministrativi” (così Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760, a proposito della impugnazione di una variante al piano regolatore che prevedeva la realizzazione di un nuovo tracciato stradale). E tale orientamento ha poi trovato definitiva conferma nell’art. 310, comma 1, del d.lgs. n. 152/2004, secondo cui: “I soggetti di cui all’articolo 309, comma 1, (dunque, le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche) sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto”.
Può pertanto ritenersi oggi consolidata una “nozione allargata” di interesse ambientale, affidato alla cura degli enti esponenziali, nei termini sopra descritti.

Anche in sede consultiva il Consiglio di Stato ha affermato (Sez. I, parere n. 1217/2001 del 23.2.2002) che ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349 le associazioni ambientalistiche sono legittimate ad impugnare le deliberazioni nel caso in cui queste, pur presentando aspetti urbanistici, sono suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela.
E’ da dire che in effetti in località Masi di Cavalese vi è un appezzamento di terreno di particolare significatività sia sotto il profilo paesaggistico che ambientale che correttamente il Piano Urbanistico Provinciale vincola a area agricola di pregio imprimendo altresì sullo stesso il vincolo di tutela ambientale. Trattasi infatti di un contesto all’interno del quale il paesaggio ha un ruolo essenziale nell’attrattività turistica su cui poggia gran parte dell’economia locale.
Il ricorso che qui si propone si dirige infatti nei confronti del verbale della Giunta provinciale di Trento n. 2173 dd. 28.11.2022 con il quale l’organo giuntale ha recepito le conclusioni del Navip valutando positivamente la fattibilità tecnico economica della proposta ex art. 183 comma 15 del Decreto Legislativo 50/2016 di partenariato pubblico privato presentata dalla società Mak Costruzioni srl avente ad oggetto la progettazione definitiva esecutiva e realizzazione e finanziamento per la realizzazione del nuovo Ospedale delle Valli di Fiemme e Fassa nonché il mantenimento in efficienza per 18 anni della predetta struttura ospedaliera.

La Giunta provinciale ha individuato nella realizzazione del nuovo Ospedale la scelta più coerente nell’ottica di organizzazione in senso territoriale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dichiarando la fattibilità del pubblico interesse della proposta presentata e peraltro subordinando quanto deliberato “al positivo adeguamento urbanistico descritto negli atti istruttori richiamati (e non conosciuti) nel rispetto del PUP del PGUAP di tutti gli ulteriori strumenti urbanistici previsti e previa acquisizione delle aree interessate dalla costruzione della erigenda struttura”.
La tematica – come certamente questo On.le Tribunale conosce – ha avuto un notevole eco sia sulla stampa che nell’ambito dei territori interessati dalla iniziativa.
Crediamo che prima di dar corso alla individuazione dei vizi motivi che ad avviso dei ricorrenti affliggono l’atto deliberativo impugnato sia opportuno muovere alcune puntualizzazioni fattuali.
A) Nell’ambito del Comune di Cavalese già esiste una struttura ospedaliera cui fanno riferimento – per le specialità ospitate – i cittadini della Valle di Fiemme, della Valle di Fassa, di parte della Valle di Cembra e parte di alcuni comuni dell’Alto Adige (quali Trodena). Con delibera dd. 28.09.2015 n. 1666 la Giunta provinciale aveva dato corso ad un concorso di progettazione per la demolizione e ricostruzione dell’Ospedale.

Con successiva delibera della Giunta provinciale n. 430 dd. 29.03.2019 veniva nominato il vincitore del concorso approvandosi in particolare la proposta progettuale elaborata dallo studio Morosini – Ravegnani il quale sinteticamente prevedeva che l’intervento di demolizione e ricostruzione avvenisse in più fasi; in una prima fase si prevedeva la realizzazione della prima parte del nuovo Ospedale cui avrebbero dovuto fare seguito gli interventi, articolati in più fasi di demolizione del vecchio Ospedale e di sostituzione in ampliamento e completamento della parte inizialmente costruita del nuovo Ospedale e ciò al fine di coniugare la finalità perseguita di avere un Ospedale nuovo senza interrompere l’erogazione del servizio ospedaliero nella struttura destinata ad essere completamente sostituita. Precisiamo che già il bando di gara prevedeva quale vincolo per la progettazione che la realizzazione del nuovo Ospedale avvenisse sul luogo in cui attualmente insiste la struttura ospedaliera e in sostituzione della attuale struttura.

Dalla lettura della delibera che qui si impugna risulta che in data 17.03.2021 sarebbe stata presentata alla Provincia da parte della Mak Costruzioni srl una proposta di partenariato pubblico privato avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione, il finanziamento e la gestione di un nuovo Ospedale di Valle destinato a svilupparsi in località Masi di Cavalese.
L’infrastruttura di cui al progetto dovrebbe essere realizzata – secondo quanto risulta dalla scarne informazioni disponibili – non solo su area oggi di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme (acquisita da parte della PAT) ma anche su terreni privati, tant’è che alcuni di questi vennero contattati nei mesi scorsi da rappresentanti della Mak, i quali proposero loro l’acquisto dei terreni chiaramente indicando che detti terreni sarebbero poi stati utilizzati per la realizzazione del nuovo Ospedale.
Sempre prendendo lettura della delibera impugnata risulta che l’intervento proposto si proporrebbe l’obiettivo di realizzare la nuova struttura moderna ed efficiente e che detta struttura dovrebbe essere localizzata in località Masi di Cavalese sul confine catastale tra i Comuni di Cavalese e Tesero su di un terrazzamento prevalentemente di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme sito tra la strada provinciale 240 ed il torrente Avisio.
L’erigenda opera dovrebbe avere una superficie lorda massima stimata per le sole funzioni sanitarie pari a 22.600 metri quadri con autorimessa interrata e autorimessa per ambulanze; la superficie da costruire sarebbe pari a circa 32.000 metri quadri.
L’intervento comprenderebbe inoltre la sistemazione generale dell’intera area ospedaliera: piazzale, aiuole, strade interne, illuminazione, segnaletica, recinzioni, piazzetta dell’elicottero, viabilità di accesso all’Ospedale in deviazione dalla SP 240 comprendente nuova rotatoria, due bretelle di collegamento con la viabilità provinciale, deviazione della pista ciclabile, ampliamento del tratto di strada attualmente utilizzato come pista ciclabile / da fondo in località Centro Artigianale, Masi e realizzazione di nuova viabilità di accesso al Maso Cias. La proposta veniva presa in carico dal Navip in data 03.08.2021.

Con nota dd. 09.08.2021 il Direttore Generale, coordinatore del Navip, inviava una relazione alle ditte proponenti chiedendo alle stesse di presentare osservazioni ed eventuali documenti.
I proponenti con nota dd. 08.10.2021 svolgevano le proprie controdeduzioni e presentavano in data 22.02.2022 con nota prot. 0130221 una proposta aggiornata rispetto alle riflessioni avanzate da parte del Navip.
Il Navip quindi proseguiva l’istruttoria effettuando un confronto con il proponente anche mediante sotto tavoli tecnici di lavoro. La proposta finale di partenariato datata 19.07.2022 presentata in data 10.08.2022 portava il Navip a rendere il verbale n. 11 dd. 24.10.2022 nel quale – sempre secondo la delibera – si evidenziavano i necessari elementi che attestavano la fattibilità tecnico economica dell’iniziativa con valutazione di maggior convenienza della proposta medesima rispetto all’appalto tradizionale.

Sulla scorta delle determinazioni del Navip la Provincia con la delibera dd. 28.11.2022 n. 2173 ha fatto proprie le conclusioni rassegnate nel richiamato verbale n. 11/2022 del Navip individuando nella realizzazione di un nuovo Ospedale afferente il territorio della Valle di Fiemme, Valle di Fassa e Valle di Cembra la scelta più coerente nell’ottica di “riorganizzazione in senso territoriale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dichiarando la fattibilità e il pubblico interesse della proposta presentata e subordinando quanto deliberato al punto 3 (ossia la predetta fattibilità e il pubblico interesse) al positivo adeguamento urbanistico descritto negli atti istruttori richiamati nel rispetto del PUP, PGUAP e di tutti gli ulteriori strumenti urbanistici previsti e previa positiva acquisizione delle aree interessate alla costruzione dell’erigenda struttura”.

Sussiste in capo all’odierna ricorrente un interesse alla impugnativa sotto un duplice profilo:
1) in primo luogo, in quanto la nuova struttura ospedaliera dovrebbe interessare un appezzamento di terreno di particolare significatività sia sotto il profilo paesaggistico che ambientale che il Piano Urbanistico Provinciale vincola a area agricola di pregio imprimendo sullo stesso il vincolo di tutela ambientale;

2) in secondo luogo, in quanto tutta l’area di cui si discute sarebbe destinata ad essere pesantemente sovvertita per la realizzazione del nuovo Ospedale, rispettivamente di tutte quelle infrastrutture (stradali, viarie ecc.) che sono pur succintamente descritte nell’ambito della deliberazione.
Anticipiamo sin d’ora che gli odierni ricorrenti non hanno conoscenza degli atti istruttori e preparatori rispetto a quello qui impugnato ed in particolare non conoscono il verbale n. 11 del Navip dd. 24.10.2022 né le precedenti note interlocutorie che il Navip avrebbe avuto con la società proponente. Di qui la richiesta – che andremo a formalizzare in epigrafe al presente ricorso – a che da parte dell’On.le Tribunale di Giustizia Amministrativa venga ordinata alla Provincia la produzione in giudizio di tutti gli atti richiamati in quello impugnato nonché in generale degli atti preparatori con espressa riserva di presentare motivi aggiunti all’esito di detta produzione e dell’esame degli atti medesimi.

Allo stato ritiene comunque Italia Nostra che la delibera giuntale sia illegittima; si rivolgono a questo On.le Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa chiedendone l’annullamento per i sottoestesi motivi di DIRITTO

1) Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 28 l.p. 2/2016) erroneità nei presupposti e conseguente eccesso di potere.
Ai sensi dell’art. 28 della legge provinciale n. 2/2016 nella versione vigente all’epoca di presentazione della proposta il ricorso al partenariato pubblico e privato era ammissibile solo se il servizio oggetto della proposta non fosse inserito negli strumenti di programmazione dell’amministrazione o se al momento della presentazione della proposta detto servizio non fosse erogato in alcun modo da parte dell’Amministrazione e non era oggetto di procedura concorsuale finalizzata all’individuazione del prestatore”. Detta previsione, che era presente al momento di presentazione della proposta da parte della società Mak (17.03.2021) non è più contemplata a seguito della modifica avvenuta con l.p. 23.04.2021 n. 6.

Ciò che rileva peraltro è che all’epoca di presentazione della proposta vi era il divieto espresso di far corso al partenariato pubblico privato per quelle iniziative che – quali la realizzazione del nuovo ospedale – fossero già ricomprese nella programmazione dell’Amministrazione.
Ebbene come abbiamo ricordato in precedenza il progetto di realizzazione del nuovo Ospedale di valle non solo era contemplato nella programmazione provinciale ma si era già dato corso ad un concorso di progettazione e all’individuazione, ad iniziativa della Giunta provinciale, del soggetto vincitore del predetto concorso con contestuale approvazione del progetto preliminare.
Se da un lato lascia perplessi la circostanza che nell’immediato ridosso della presentazione della proposta da parte della Mak la Provincia si sia “affrettata” a eliminare la previsione sopra indicata, d’altro lato ci sembra di poter sostenere che tale eliminazione non ha avuto l’effetto evidentemente voluto poiché da parte della Giunta provinciale si sarebbe dovuto – sulla scorta della disciplina vigente all’epoca di presentazione della domanda – respingere la stessa anziché trasmetterla al Navip per la successiva attività istruttoria.

2) Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 28 l.p. 2/2016).
Ai sensi dell’art. 28 della l.p. 2/2016, anche nella versione ad oggi vigente, in coerenza con l’art. 21 del DPR 22.03.74 n. 381 (norme di attuazione dello Statuto Speciale) non sono ammissibili proposte (di partenariato pubblico privato) in contrasto con il Piano Urbanistico Provinciale compresa la disciplina delle invarianti quando l’attuazione di queste proposte impone l’adozione di una variante di piano.
Nel caso di specie risulta dal testo della delibera impugnata che l’iniziativa che qui si censura si pone in contrasto con il Piano Urbanistico Provinciale, tant’è che la stessa Provincia sospende per così dire l’efficacia dell’atto deliberativo subordinando all’intervento di modifiche dell’assetto pianificatorio che ad oggi non prevede la possibilità di realizzare sui siti di cui si discute un nuovo Ospedale. D’altro canto come abbiamo ricordato nelle righe iniziali del presente ricorso le particelle interessate dall’iniziativa, sono dal Piano Urbanistico Provinciale

ricomprese nell’ambito delle aree agricole di pregio le quali – come noto – costituiscono parte delle c.d. “invarianti” la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico produttivo che paesaggistico ambientale tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari” (art. 38 comma 2 del Piano Urbanistico Provinciale).
V’è di più, poiché una parte del progetto – secondo quanto consta ai ricorrenti – risulta altresì ricompreso nell’ambito delle aree di protezione fluviale del PUP disciplinate dall’art. 23 ed in particolare in classe P3 di pericolosità torrentizia secondo la Carta di Sintesi di pericolosità.

Ai sensi dell’art. 16 delle norme di attuazione del PUP nelle aree con penalità medie è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all’eliminazione del pericolo.
In altri e più espliciti termini, presupposto indefettibile per la presentazione (e a maggior ragione per l’approvazione) di ipotesi di partenariato pubblico privato è che l’iniziativa non risulti in contrasto con il Piano Urbanistico Provinciale.
Nel caso di specie il contrasto è evidente tant’è che la stessa Provincia da atto che si dovrà procedere ad una modifica anche del Piano Urbanistico Provinciale (oltre che della pianificazione subordinata).
Ai sensi del richiamato art. 28 della l.p. 2/2016 per contro allorquando – come nel caso di specie – l’attuazione dell’iniziativa richieda l’adozione di una variante al Piano Urbanistico Provinciale determina l’inammissibilità ella iniziativa medesima. Anche sotto questo profilo si giustifica la richiesta di annullamento del provvedimento qui impugnato.

3) Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 31 delle norme di attuazione del PUP in relazione agli artt. 37 e 38 del Piano Urbanistico Provinciale) carenza di istruttoria, erroneità nei presupposti e conseguente eccesso di potere.
Ai sensi dell’art. 31 del Piano Urbanistico Provinciale “la previsione di nuovi servizi e attrezzature di livello provinciale è subordinata alla loro preventiva localizzazione di massima da parte della Giunta Provinciale, sentita la comunità e il Comune o i Comuni interessati. Detta localizzazione è poi effettuata dai Piani territoriali della Comunità”. Ebbene nel caso di specie non vi è stata da parte della Provincia alcuna “preventiva” localizzazione del nuovo Ospedale che anzi il Piano Urbanistico Provinciale localizza – correttamente – quale sede ospedaliera il vecchio (rectius l’attuale) Ospedale di Cavalese in relazione al quale – come già ricordato – era già stato approvato un progetto di demolizione e ricostruzione con creazione quindi di un nuovo Ospedale. Nel caso di specie per contro è stato sufficiente che un operatore privato “buttasse lì” una proposta localizzativa mai neppure adombrata in alcuno studio o in alcun atto urbanistico provinciale (ma nemmeno da parte della Comunità) per ottenere un atto di assenso quale quello impugnato che evidentemente va a snaturare e mortificare uno dei contenuti fondanti del Piano Urbanistico Provinciale ed in particolare le c.d. invarianti.
Vero è che secondo il Piano Urbanistico Provinciale la localizzazione di nuove strutture e attrezzature di livello provinciale dovrebbe essere dapprima localizzata da parte della Provincia (e tale fase non vi è letteralmente stata) e, successivamente, dovrebbe essere declinata ed istruita da parte delle Comunità di Valle.

Infatti, con particolare riferimento al regime delle aree agricole, le Comunità possono eccezionalmente ridurre le aree agricole di pregio nel rispetto di quanto previsto ai commi 7, 8 e 10 dell’art. 37 ed al comma 7 dell’art. 38 delle norme di attuazione e quindi valutando previamente:

a) la possibilità di usare zone non classificate come aree agricole di pregio;

b) il grado di utilizzo delle aree già destinate ad insediamento;

c) il rapporto tra aree destinate all’agricoltura ed all’insediamento. Mancano tutti i requisiti per una riduzione delle aree agricole di pregio e per consentire quindi in una delle predette aree l’insediamento di una struttura quale quella proposta posto che già esiste – anche secondo la pianificazione provinciale oltre che comunale – una zona destinata a insediamenti ospedalieri.

Il PRG di Cavalese contiene ancora una notevole disponibilità di superfici destinabili all’insediamento ed inoltre il Comune di Cavalese presenta anche su scala provinciale uno dei rapporti più critici tra superficie urbanizzata e terreno libero.
V’è di più, poiché risulta totalmente pretermessa dall’atto deliberativo che qui si impugna una ulteriore condizione all’ipotesi (in realtà improponibile) di diminuzione dell’area agricola di pregio: detta diminuzione deve infatti prevedere la compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi superfici non inferiori all’80% dell’area gricola destinata ad insediamento, comprese le aree a bosco che possono formare oggetto di cambio colturale.
Come risulta dalle disposizioni indicate in oggetto tutte queste valutazioni che avrebbero dovuto essere effettuate da parte della Giunta provinciale prima di una eventuale localizzazione (mai avvenuta) della nuova struttura ospedaliera non sono state operate neppure in sede di supina approvazione del progetto presentato da parte della società Mak Costruzioni non avendo tra l’altro la Provincia neppure ottenuto una determinazione positiva da parte della Comunità di Valle.

4) Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 18 l.p. 15/2015), carenza di istruttoria, erroneità nei presupposti e conseguente eccesso di potere. La nuova legge urbanistica provinciale 15/2015 si propone dichiaratamente di perseguire l’obiettivo della limitazione del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile (art. 18 comma 1).
In particolare, si prevede che “al fine di contenere nuovi consumi del suolo nella realizzazione di edifici da destinare a finalità di pubblica utilità gli enti locali promuovono l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente ed in particolare di aree ed edifici degradati e dismessi”.
L’introduzione nell’ambito degli strumenti di pianificazione di nuove aree da destinare ad edificazione è prevista – tra l’altro imponendo una serie di valutazioni particolarmente stringenti – solo per nuove aree da destinare ad insediamenti residenziali e relativi servizi rispettivamente nuove aree da destinare ad insediamenti produttivi. Per quel che attiene invece alle aree sulle quali realizzare edifici pubblici si prevede al comma 2 un divieto di individuare le nuove zone edificabili dovendosi dar corso al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.

Nel caso di specie come già detto la Provincia aveva già approvato un progetto per la realizzazione del nuovo Ospedale di Valle mediante demolizione di quello attualmente esistente.
In modo inopinato la Provincia in violazione dell’art. 18 ed in violazione del principio di carattere generale che permea l’intera legge provinciale 15/2015 di evitare consumo di suolo libero, ha previsto la localizzazione di una infrastruttura particolarmente impattante sotto tutti i punti di vista (urbanistico, della mobilità, paesaggistico ambientale ecc.) in un’area libera destinata all’agricoltura senza neppure verificare la possibilità di soluzioni alternative (che pure debbono essere doverosamente esaminate allorquando si prevedano nuove zone residenziali o produttive).

Appare francamente insostenibile ritenere che la scelta di localizzare il nuovo Ospedale sull’area Masi di Cavalese fosse “dovuta”; già esisteva ed esiste un progetto che, tra l’altro, come vedremo più avanti, presenta e garantisce il soddisfacimento delle medesime funzioni del nuovo progetto, il quale in piena aderenza alla pianificazione provinciale, a quella comunale ed ai principi della legge urbanistica prevede il completo rifacimento della struttura ospedaliera esistente senza evidentemente dover aggredire e mortificare nuovo territorio.
Tra l’altro la scelta localizzativa che qui si censura si pone anche in contrasto oltre che con il richiamato art. 18 della legge provinciale urbanistica con la Convenzione delle Alpi del 1991 la quale indica i principi di sostenibilità delle Alpi e costituisce la base giuridica per la salvaguardia dei fragili ecosistemi alpini. Ai sensi dell’art. 2 del Protocollo “Difesa del Suolo” “le parti contraenti (nel caso di specie l’Italia) si impegnano ad adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino. Il controllo di queste misure avviene sotto la responsabilità delle autorità nazionali.
Se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature delle funzionalità dei suoli occorre in linea di principio dare priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo”.

5) Motivazione carente e illogica, contraddittorietà di comportamento, difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti e conseguente eccesso di potere. La Giunta provinciale nell’atto deliberativo impugnato al fine di “giustificare” la localizzazione del nuovo Ospedale in luogo del progetto già approvato, afferma che “la ristrutturazione dell’attuale Ospedale di Cavalese comporta l’evidente difficoltà di effettuare i lavori necessari al suo aggiornamento mantenendo concomitante l’attività sanitaria degenziale e specialistica necessaria per la popolazione”.
La circostanza non risponde semplicemente al vero, posto che la necessità di realizzare il nuovo Ospedale sul sito di quello esistente senza determinare interruzioni all’attività sanitaria degenziale e specialistica era già stato esaminato in occasione del bando di progettazione posto che nel documento preliminare del predetto bando si precisava che “oggetto del concorso è l’elaborazione del progetto preliminare del nuovo Ospedale di Cavalese che sorgerà sull’area dell’attuale ospedale a seguito di demolizione parziale di parte dell’Ospedale esistente, demolizione che sarà eseguita per fasi con successiva ricostruzione in modo da non interrompere la funzionalità operativa dell’Ospedale esistente”.

Ebbene nell’approvare il progetto poi risultato vincitore del concorso, la Giunta provinciale aveva dato atto che detta progettazione che conteneva l’articolazione per fasi nella realizzazione del nuovo Ospedale era assolutamente coerente con quanto previsto dal bando; si precisava infatti che “l’idea progettuale appare comunque (nonostante l’aumento dei costi ndr) soddisfare ampiamente le esigenze sanitarie previste nell’originario concorso di progettazione”.
Sotto questo profilo, quindi, non trova giustificazione la scelta operata con la delibera qui impugnata di optare per la realizzazione ex novo di un Ospedale anziché determinarsi nel recupero (sia pure attraverso la demolizione e ricostruzione) dell’Ospedale di Cavalese, recupero che già i progetti approvati prevedevano avvenisse con modalità e fasi tali da evitare soluzioni nella continuità della prestazione del servizio assistenziale e di degenza.

 

CONCLUSIONI
In via istruttoria: ordinare alla Provincia Autonoma di Trento di depositare in giudizio il verbale n. 11 24.10.2022 del Navip nonché tutti gli atti preparatori e/o istruttori rispetto alla deliberazione qui impugnata;
nel merito: annullare la delibera della Giunta Provinciale di Trento dd. 28.11.2022 n. 2173 nonché annullare tutti gli atti connessi, presupposti e derivati ivi compreso il richiamato parere del Navip n. 11 dd. 24.10.2022. Con carico di spese, diritti ed onorari di procedimento e rifusione del contributo unificato. Si depositeranno unitamente all’originale notificato del ricorso con mandato in calce:
1) delibera impugnata;
2) delibera della Giunta Provinciale dd. 29.03.2019 n. 430;
3) documento preliminare al concorso.
Ai fini della corresponsione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente vertenza è indeterminato.

Trento, lì 27 gennaio 2023

*

 

Avv. Andrea Lorenzi

 

 

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