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DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * EDILIZIA ABITATIVA: « PERCHÉ ITEA NON ELIMINA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANCHE NEGLI IMMOBILI MISTI? »

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07.53 - sabato 11 marzo 2023

Interrogazione n. 4370. ITEA non elimina le barriere architettoniche. IL DPR 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, all’art. 1 c. 4 recita: “Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento”. A 27 anni dall’entrata in vigore di detta normativa gli edifici pubblici e/o misti amministrati e/o gestiti da ITEA dovrebbero essere scontatamene tutti regolarizzati. Pare però che vi siano ancora immobili non regolarizzati, nonostante sia stata avanzata specifica richiesta da parte di utenti con disabilità motoria dell’immobile, ma che si sono invece addirittura visti respingere l’istanza.

In questo specifico caso, in un condominio misto in un Comune della Valsugana, (cioè quella tipologia di edifici ove sussistono anche proprietari privati), ITEA ha negato la disponibilità a partecipare alla propria quota parte di spesa per procedere ad eliminare le barriere architettoniche con un ascensore montacarichi, con la conseguenza che un cittadino disabile è praticamente segregato in casa da anni. Il DPR n. 503/’96, all’art.1 c. 7 precisa poi che “Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.”, ma pare che ITEA, in alcuni immobili, abbia utilizzato soldi pubblici per ristrutturare appartamenti di proprietà pubblica e adeguarli alle normative vigenti, omettendo di abbattere le barriere architettoniche.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. Se è corretta, anche alla luce della sua mission sociale, l’opposizione di ITEA a non agevolare l’eliminazione delle barriere architettoniche anche in immobili misti, negando la compartecipazione alle spese per la loro installazione;

2. se ITEA ha sempre ottemperato alle previsioni di cui al comma 7 dell’art 1 del DPR n. 503/96, investendo risorse pubbliche per ristrutturazioni immobiliari contestualmente privilegiando gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

 

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Cons. prov. Filippo Degasperi

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