Gentile direttore,
le allego la mia lettera aperta a Kompatscher e Locher, circa i mandati dei sindaci di piccoli comuni.
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Egregio dott. Arno Kompatscher
Presidente della Regione Autonoma
Trentino – Alto Adige/Südtirol
Egregio Signor Franz Thomas Locher
Vice Presidente e Assessore agli enti locali
della Regione AutonomaTrentino – Alto Adige/Südtirol
e p.c.
Spettabili organi di stampa e d’informazione
Oggetto: Osservazioni in merito al disegno di legge regionale concernente “Modifiche urgenti alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2”.
Egregio presidente, egregio assessore regionale,
nel 1993 il Parlamento italiano approvò una legge, la numero 81 (promulgata il 25 marzo), che disciplinava l’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, dei Consigli comunali e di quelli provinciali. L’articolo 2 fissava in quattro anni la durata del mandato (comma 1) e stabiliva che “chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche” (comma 2). Tradotto: un sindaco poteva rimanere in carica per due mandati consecutivi per una durata massima di 8 anni.
La nostra Regione legiferò su questa materia venti mesi più tardi, con grave ritardo e in vista delle elezioni comunali indette per la primavera del 1995.
Con la Legge 30 novembre 1994, n. 3, la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol recepì la legge statale con sostanziali modifiche, in primis quelle sulla durata e sulla limitazione del numero dei mandati dei sindaci, ma anche, ad esempio, sul numero dei componenti dei Consigli comunali. La durata del mandato fu fissata in cinque anni e il limite del numero dei mandati di un sindaco fu aumentato a tre. Risultato: nella nostra regione a statuto speciale un sindaco poteva essere eletto per tre volte consecutive, rimanendo in carica fino a 15 anni, quasi il doppio di quanto previsto dalla Legge 81/1993.
Trent’anni dopo l’approvazione della LR 3/1994, invece di proporre un’opportuna e auspicabile limitazione a due mandati per tutti i sindaci, senza distinzioni determinate dalle diverse fasce demografiche, con il disegno di legge presentato il 1 ottobre 2024 la Giunta della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol intende abolire il limite dei mandati dei sindaci nei comuni con meno di 5.000 abitanti, consentendo di fatto, in via teorica, di avere dei primi cittadini “a vita”. Sembra, infatti, questa la ratio della norma, illustrata a pagina 3 del disegno di legge: “La disciplina recata dall’articolo 1 della presente proposta sopprime il limite dei mandati per l’eleggibilità dei sindaci nei comuni fino a 5.000 abitanti”. Dico “sembra”, perché la formulazione dell’articolo 1 (vedi allegato) non esplicita questa previsione, limitandosi a disciplinare la fattispecie dei comuni con popolazione “superiore ai 5.00 abitanti e fino a 15.000 abitanti” e quella dei comuni “con popolazione superiore ai 15.000 abitanti”. Al di là della formulazione ambigua e pasticciata dell’articolato, la Giunta regionale, invece di rivendicare la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, si conforma sostanzialmente alla disciplina statale introdotta con l’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38.
Togliere il limite dei mandati ai sindaci dei piccoli comuni, non solo rischia di violare alcuni fondamentali diritti e principi costituzionali, ma contribuirà ad allontanare i cittadini dalle istituzioni, a far aumentare l’astensionismo e a indebolire le ragioni delle autonomie speciali.
Per tali motivi – oltre a esprimere la mia profonda e convinta contrarietà a questa proposta di modifica e a quella relativa all’abolizione del limite al numero di mandati per gli assessori di tutti i comuni – invito la Giunta regionale a ritirare il disegno di legge approvato il 25 ottobre 2024 nella prima Commissione legislativa, prima della discussione in aula prevista per la metà del mese di novembre.
Ricordo infine, che la Corte Costituzionale con la sentenza 60/2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 aprile 2023) ha chiarito, al punto 7.2., che “è comunemente riconosciuto che il limite ai mandati consecutivi dei sindaci (e dei presidenti di provincia), introdotto con la legge n. 81 del 1993 è stato pensato quale temperamento ‘di sistema’ rispetto alla contestuale introduzione della loro elezione diretta”. La stessa Corte, riprendendo una sentenza della sezione sesta del Consiglio di Stato (n. 2765 del 9 giugno 2008), ha precisato che la previsione “di un tale limite si presenta quale «punto di equilibrio tra il modello dell’elezione diretta dell’esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva»: sistema che può produrre «effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione»”.
Grazie per la cortese attenzione.
Cordiali saluti.
dott. Salvatore Ferrari (*)
Caldes, 27 ottobre 2024
(*) Già candidato alle elezioni comunali di Caldes del maggio 2010 con la lista “L’alternativa c’è” e alle elezioni della Comunità della Valle di Sole dell’ottobre 2010 con la lista “Noi Comunità”.