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ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * AUTOSOSPENSIONE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: « UN NUOVO ISTITUTO INVENTATO DAI POLITICI LEGHISTI NOMINATI DALLA GIUNTA PROVINCIALE? »

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09.16 - venerdì 31 luglio 2020

Autosospensione nelle società partecipate: un nuovo istituto inventato dai politici leghisti nominati dalla giunta provinciale?

Il tema delle nomine pubbliche è sempre stato delicato.
Non sempre è facile trovare il corretto equilibrio tra requisiti che possono risultare in contrasto. Da un lato dovere dell’istituzione che nomina è verificare la competenza della persona nominata; una competenza non necessariamente tecnica nell’ambito specifico, ma legata alla governance dell’ente. Dall’altro lato esiste una legittima rivendicazione di instaurare un rapporto fiduciario tra istituzione che nomina e soggetto nominato, un rapporto fiduciario che non può tuttavia essere inteso come mera fedeltà o appartenenza ad una forza politica, bensì come condivisione di una linea strategica rispetto alla governance dell’ente.

Proprio la delicatezza della questione, ed il rischio di condotte illegittime conseguenti ad un rapporto molto stretto tra politica e persone nominate, hanno indotto il legislatore a disciplinare la materia, con criteri e requisiti definiti dalla legge.

In particolare il decreto legislativo 39 del 2013 definisce tali criteri, elencando motivi di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici, comprese gli enti di diritto privato a controllo pubblico, soprattutto a tutela di principi di trasparenza e tutela di fronte al rischio di corruzione.

Non si trova all’interno di questa disposizione alcun riferimento alla pratica dell’autosospensione come strumento per evitare conflitti di interesse o incompatibilità, anche perché mantenere un incarico senza esercitarlo espone l’ente ad una evidente limitazione nella propria operatività e ad un potenziale danno.
Recentemente in Trentino, l’ormai consolidata prassi della giunta provinciale di nominare persone di comprovata fedeltà, a prescindere dalla competenza, comprese coloro che ricoprono incarichi politici in consigli comunali, ha comportato un’esposizione delle società interessate, e in ben due casi si è assistito all’autosospensione di membri di cda nominati dalla giunta provinciale in “quota lega Salvini”.

Ci riferiamo al consigliere comunale della Lega di Rovereto Maurizio Bisoffi, nominato nel cda di Trentino Digitale, ed autosospesosi dall’incarico nelle more della procedura di selezione del direttore generale della stessa società. Peraltro una anomalia per la quale non abbiamo trovato precedenti: il membro di un cda che deve scegliere il direttore generale, che rimane in carica autosospendendosi (cioè non partecipando ai cda), per partecipare alla selezione del direttore generale che il cda di cui fa parte dovrà nominare.

Nel frattempo il Presidente di Trentino Digitale si è dimesso in seguito ad una condanna penale, ed il cda ha nominato lo stesso Bisoffi vice Presidente della società; quindi, fino alla nomina del nuovo Presidente, svolgerà le funzioni di Presidente. E quindi sarà lui a nominare il direttore generale tra la rosa di nomi scelti dalla commissione selezionatrice tra i diversi candidati, tra i quali c’era lui stesso. Peraltro era stata annunciata la nomina del nuovo direttore nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni dell’ex presidente Soj, ma il termine “entro una settimana” annunciato dall’assessore Spinelli è trascorso senza nomina.
Se sulla legittimità di tale condotta si possono avere dei dubbi, sull’inopportunità di certo tutti possono convenire.

Il secondo caso lo ha offerto il consigliere comunale di Trento Andrea Merler, nominato nel cda di Patrimonio del Trentino spa, candidato dalla Lega Salvini sindaco di Trento. Anche in questo caso assistiamo ad una autosospensione, che significa che per il periodo della campagna elettorale il consigliere non parteciperà alle riunioni del cda, lasciandolo privo di un membro. E poi cosa succederà? In caso di vittoria elettorale si dimetterà? In caso di sconfitta elettorale, e quindi elezione come semplice consigliere comunale, rimarrà in carica o si dimetterà comunque? O rinuncerà alla carica in consiglio comunale?

 

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Tutto ciò premesso si interroga la giunta provinciale per sapere:

1) in base a quale disposizione normativa i membri nominati dalla giunta provinciale nelle società partecipate hanno adottato la prassi dell’ “autosospensione” nelle fasi di possibili conflitti di interessi o inopportunità politica;

2) in base a quali disposizioni normative tale pratica potrebbe sanare possibili conflitti di interessi o incompatibilità;

3) se non si ritenga che la pratica dell’autosospensione possa creare un danno alle società interessate, poiché la persona rimane componente in carica del Cda, impedendo la nomina di un sostituto che possa esercitare con pienezza il proprio mandato, e al contempo priva lo stesso cda di un elemento e quindi incide sul meccanismo di funzionamento del massimo organo decisionale.

A norma di regolamento, chiedo risposta scritta.

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