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ZANELLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * COVID: « QUANTI SONO I CONSIGLIERI/E, ASSESSORI/E E SINDACI/CHE SONO SENZA GREEN PASS? »

Scritto da
09.54 - mercoledì 3 novembre 2021

Premesso che:

il DL n. 127 del 21 settembre 2021 prevede che i lavoratori del settore pubblico e privato debbano esibire il green pass per poter lavorare;

il DPCM n. 246 del 12 ottobre 2021 precisa le modalità per il controllo del green pass nelle pubbliche amministrazioni. Nel caso in cui un dipendente pubblico comunichi di non essere in possesso della certificazione verde CoViD-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;

i titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni devono possedere ed esibire la certificazione verde CoViD-19, salvo esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;

la circolare del 4 ottobre 2021 emessa dal Consorzio dei Comuni trentini in merito all’interpretazione del DL 127/2021, al punto 2 cita: “ L’obbligo di possedere ed esibire il green pass si applica altresì “ai soggetti titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice”. Nel caso di amministrazioni comunali si applica quindi, tipicamente, al sindaco, ai membri della giunta comunale e ai consiglieri comunali. Nei confronti di costoro si applicheranno solo le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, e 8 [dell’articolo 1 del DL 127/2021]. Non trovano quindi applicazione il comma 6, relativo alla disciplina dell’assenza ingiustificata con conseguente sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione, né il comma 7, relativo alla sanzione pecuniaria per l’accesso ai luoghi di lavoro. Pertanto, ai titolari di cariche elettive privi di Green Pass non sarà consentito l’accesso agli uffici comunali, ivi compresi quelli presso i quali si svolge attività tipicamente politica (es. sala del consiglio comunale), pur mantenendo il trattamento economico ordinario e restando immuni da sanzioni amministrative. Si precisa che il consigliere privo di Green Pass non ha il diritto di partecipare alla seduta in videoconferenza, in quanto la convocazione in videoconferenza è una facoltà del presidente del consiglio e non un diritto del consigliere.” ;
questo trattamento nei confronti degli eletti e ancor di più dei nominati nelle Istituzioni che decidono di non ottenere il green pass (trattamento di favore previsto dallo stesso comma 11 dell’articolo 1 del DL 127/2021) privilegia questa categoria rispetto a tutti gli altri lavoratori, perché prevede che l’indennità di carica venga comunque versata (a differenza degli stipendi dei lavoratori sospesi), anche se si esercitano le funzioni in modo parziale, non potendo frequentare i luoghi della politica istituzionale e della pubblica amministrazione;
cittadine e i cittadini non sono però a conoscenza di quanti siano gli/le amministratori/trici che, decidendo di non esibire il green pass, vengono meno a parte consistente del loro ruolo istituzionale, senza per questo rinunciare, come succede ai lavoratori e alle lavoratrici, a parte della propria indennità di carica.

Tutto ciò premesso:
CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL’ASSESSORE COMPETENTE
1. quanti/e sono i/le Consiglieri/e, gli/le assessori/e e i/le sindache dei Comuni e i Commissari delle Comunità di valle a non essere in possesso di green pass;
2. se si ritiene corretto informare la cittadinanza di queste assenze;
3. se sono note situazioni di assenze di assessori/e e/o sindaci/che per mancanza di green pass nelle Giunte comunali che stanno mettendo a rischio il funzionamento dell’ente;
4. se si ritiene corretto ed equo nei confronti degli altri lavoratori – al di là del fatto che lo preveda la legge – che tali amministratori/trici non subiscano alcun tipo di decurtazione dell’indennità, non svolgendo appieno la loro attività amministrativa e istituzionale.

 

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PAOLO ZANELLA Gruppo consiliare FUTURA

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