Risposa del Vicepresidente Tonina al consigliere Degasperi sul rinnovo delle concessioni idroelettriche.
Oggetto: interrogazione risposta. Con riferimento all’interrogazione in oggetto, nell’inviare in allegato l’elenco richiesto, si precisa quanto segue.
Dal titolo dell’interrogazione si desume che l’elenco di interesse sia riferito alle piccole derivazioni idroelettriche, ossia quelle precedentemente assoggettate a rinnovo dal Testo Unico delle Acque (artt. 28 e 30 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) ed oggi a riassegnazione mediante procedura comparativa ai sensi del Capo II bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, introdotto dall’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6. Come previsto dal medesimo Capo II bis, l’istituto del rinnovo rimane applicabile solo in caso di concessioni per autoconsumo.
Nell’elenco ci si è limitati, per la loro significatività, alle concessioni di potenza nominale media annua superiore a 20 kW.
Quanto alle modalità di rilascio ed alla durata delle concessioni, esse sono state tutte rilasciate previa istruttoria, con pubblicazione delle domande ed acquisizione di eventuali domande concorrenti e con l’adozione di un provvedimento espresso a sua volta pubblicato.
Tali provvedimenti sono stati adottati dall’ente e struttura competente al momento del rilascio (Regio Decreto, Decreto Ministeriale, deliberazione di Giunta provinciale, determinazione del dirigente del Servizio competente ecc.), i relativi procedimenti sono generalmente complessi, spesso numerosi ed articolati e non possono quindi essere riassunti in tabella.
Ci si limita in questa sede a ricordare che, di norma, la durata delle concessioni idroelettriche è pari a 30 anni, al termine dei quali era comunque previsto come detto il rinnovo al concessionario uscente (pur nel rispetto delle ragioni di pubblico interesse), ma che nel tempo diverse disposizioni di legge hanno prorogato o comunque modificato tali termini.
Nell’elenco allegato viene riportata in ordine cronologico la data della scadenza della concessione: la prima parte dell’elenco si riferisce a concessioni ad oggi scadute e che per effetto delle disposizioni transitorie del citato Capo II bis della l.p. n. 18/1976 dovranno essere riassegnate entro il 31 luglio 2024 (quelle con potenza non superiore a 220 kW) oppure entro il 31 dicembre 2027 (quelle con potenza superiore a 220 kW e non superiore a 3.000 kW), mentre la seconda parte riguarda concessioni di futura scadenza.
I canoni indicati comprendono i canoni demaniali (attualmente pari a 17,88 Euro/kW) e, per le sole concessioni di potenza nominale media superiore a 220 kW, i sovracanoni BIM di cui alla legge n. 959/1953 che vengono versati ai relativi consorzi di Comuni (oggi 31,97 Euro/kW), i sovracanoni a beneficio dei Comuni rivieraschi (art. 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, oggi 6,02 Euro/kW) e l’energia gratuita dovuta alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto (220 kWh per ogni kW).
Distinti saluti.
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Mario Tonina
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Interrogazione. Rinnovo concessioni idroelettriche.
Considerata l’incertezza sul prossimo rinnovo delle concessioni idroelettriche e tenuto conto della necessità di avere un quadro chiaro ed aggiornato della situazione
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
il dettaglio delle concessioni idroelettriche in essere oggi con indicazione del concessionario, specificando se si tratta di soggetto pubblico, privato o misto, della data e delle modalità di rilascio della concessione, della durata della stessa nonché il dettaglio del canone.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
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Cons. prov. Filippo Degasperi