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TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – TRENTO * NOTA SU ARTICOLO “LICENZA PER IL FUCILE UN “SÌ” E UN “NO” DAI GIUDICI DEL TAR”, COMPARSO SUL QUOTIDIANO TRENTINO

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15.02 - giovedì 14 dicembre 2017

Con riferimento all’articolo “Licenza per il fucile un “si” e un “no” dai giudici del Tar”, comparso sul quotidiano Trentino in data 1 dicembre 2017, il tenore del quale lascia sottintendere un comportamento contradditorio del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Il porto d’armi non costituisce un diritto, ma rappresenta al contrario un’eccezione al generale divieto di portare armi e, di conseguenza, può essere concesso solo alle persone che offrano garanzie circa il buon uso delle armi stesse, in modo da escludere rischi per l’ordine pubblico e l’incolumità della collettività.

Ciò premesso, pur trattando le sentenze del Trga di Trento lo stesso tema (requisiti morali per il rilascio e il mantenimento della licenza di porto d’armi per uso di caccia), i due casi differiscono in maniera rilevante.

I cacciatori che si sono visti negare dal Questore il rinnovo della licenza di porto d’armi erano stati condannati per reati che le norme di pubblica sicurezza configurano come ostativi al rilascio della licenza e, in entrambi i casi, avevano ottenuto la riabilitazione; in un solo caso, tuttavia, la pena detentiva era stata sostituita con una pena pecuniaria, poiché il giudice penale aveva valutato la tenuità del reato commesso.

Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato a cui il Trga di Trento ha aderito, in sede di valutazione della sussistenza dei requisiti per il porto d’armi, la sola riabilitazione non è rilevante; rileva invece la tenuità del reato commesso, ritenuta dal giudice penale nel momento in cui ha sostituito la pena detentiva con la pena pecuniaria.

E poiché in questa ipotesi il Questore non deve disporre d’ufficio la revoca della licenza, ma deve verificare se il cacciatore che richiede il porto d’armi possa essere ritenuto “affidabile”, sulla base della gravità dei reati valutati dal giudice penale, è del tutto coerente che la diversità della pena comporti valutazioni anche difformi.

Dalla sentenza con cui il diniego del Questore è stato annullato non consegue il rilascio della licenza: il Questore, invece, in questa ipotesi, dovrà rivalutare la richiesta di porto di fucile presentata dal ricorrente, con la possibilità di confermare oppure no il diniego.

 

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