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RYANAIR – CANCELLAZIONE VOLI: CODACONS, ESPOSTO AD ENAC SI INFORMINO I VIAGGIATORI

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17.11 - lunedì 18 settembre 2017

(Fonte: Ufficio stampa Codacons) – Ryanair, Codacons presenta esposto ad Enac. Compagnia deve informare circa compensazione pecuniaria cui hanno diritto utenti e risarcire in automatico senza spese per utenti.

Disagi enormi per passeggeri che avevano acquistato biglietti.

Un esposto all’Enac contro Ryanair. Ad annunciarlo il Codacons, che sta ricevendo le richieste di aiuto di centinaia di passeggeri cui è stato cancellato il volo.

“Abbiamo deciso di rivolgerci all’Enac affinché sia aperto un procedimento formale nei confronti della compagnia aerea, e sia fatta luce su come il vettore stia informando i viaggiatori – spiega il presidente Carlo Rienzi –.

Al di là del rimborso del biglietto, il vero nodo è il risarcimento che spetta agli utenti in caso di cancellazione in prossimità della data del volo, e che può arrivare a 600 euro a seconda della tratta.

Ryanair deve assolutamente dare informazioni chiare ed esaustive ai viaggiatori, e disporre i risarcimenti in modo automatico senza alcuna spesa per i consumatori”.

Il Codacons segnala inoltre grandi disagi per i passeggeri che hanno subito la cancellazione del proprio aereo, molti dei quali hanno perso giorni di vacanza o notti in albergo non essendo riusciti a organizzare in tempo un volo alternativo.

 

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L’associazione, infine, ricorda quali sono i diritti dei viaggiatori in caso di cancellazione del volo: il passeggero ha diritto alla scelta tra:

– Rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata

– Imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea

– Imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero

 

 

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La legge prevede anche un risarcimento monetario che tuttavia viene meno quando il passeggero sia stato informato della cancellazione:

– Con almeno due settimane di preavviso

– Nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto

– Meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

 

 

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