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QUESTURA DI TRENTO * PANDEMIA: « SANZIONATE DIECI PERSONE PER NON AVER RISPETTATO L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO »

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10.05 - martedì 28 luglio 2020

Sono una decina le persone, che si sono presentate presso il front–office della Questura, a cui è stata contestata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Trento la sanzione amministrativa di euro 400, per mancata osservanza del periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni previsto per i cittadini stranieri.

Si ricorda che sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per i seguenti Stati:

Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
Andorra, Principato di Monaco
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Viceversa, se si proviene da Paesi non europei l’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:

comprovate esigenze lavorative
di assoluta urgenza
motivi di salute
comprovate ragioni di studio

Dal 1° luglio 2020 è consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:

cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia);
cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.

E’ previsto sia consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.

Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue (elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).

(Ordinanza del ministro della Salute del 30 giugno 2020, DPCM 14 luglio 2020)

Quando non è permesso l’ingresso in Italia

Arrivi da Paesi a rischio

Dal 9 al 31 luglio è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. (Ordinanza del Ministro della Salute del 9 luglio 2020, DPCM 14 luglio 2020).

Altri casi in cui non permesso l’ingresso nel nostro Paese:

diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:

febbre ≥ 37,5°C e brividi
tosse di recente comparsa
difficoltà respiratorie
perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto
raffreddore o naso che cola
mal di gola
diarrea (soprattutto nei bambini)

contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da:

Stati membri dell’Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
Andorra, Principato di Monaco;
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

Le ulteriori informazioni aggiornate è possibile reperirle sempre sul sito della Questura di Trento, il Cinformi o il sito del Ministero della Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

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