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PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PREVIDENZA: « AL VIA LE RICHIESTE PER OTTENERE L’INCREMENTO DELLA PENSIONE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI ASSOLUTI E SORDI »

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16.46 - martedì 3 novembre 2020

Incremento della pensione per invalidi civili, ciechi assoluti e sordi: al via le richieste.

Al via le richieste per ottenere l’incremento della pensione per invalidi civili, ciechi assoluti e sordi, che era già previsto per le persone di età superiore ai 60 anni e che è stato esteso anche a quelle di età superiore ai 18 a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale (n. 152/2020). L’incremento alla pensione è erogata in provincia di Trento dall’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa. Allo scopo si dovrà presentare un’apposita domanda rivolgendosi, previo appuntamento telefonico, ad un Patronato oppure agli Sportelli periferici di informazione e di assistenza al pubblico della Provincia autonoma di Trento.

Con il decreto-legge 104 del 14 agosto scorso, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, anche agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi che hanno compiuto i 18 anni – e non più i 60 anni – è stata riconosciuta una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo, pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità a partire dal mese di agosto 2020.

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

– redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro

– redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.

Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dalla legge, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Si precisa inoltre che la maggiorazione della pensione riconosciuta per ottenere un importo complessivo pari ad euro 651,51 è riferita ad un importo massimo, ciò significa che l’incremento diventa più basso man mano che il reddito aumenta fino ad azzerarsi quando si superano i limiti reddituali.

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