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PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ORDINANZA 44 PRESIDENTE FUGATTI / COVID: « A PARTIRE DAL 14 SETTEMBRE 2020 I BAMBINI 3-6 ANNI SUL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA E NON DI LINEA DEVONO INDOSSARE LA MASCHERINA » (PDF)

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22.25 - giovedì 3 settembre 2020

Il Presidente – Trento, 03 settembre 2020 Prot. n. A001/2020/537065/2020-1 – Ordinanza n. 44

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di trasporto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l’articolo 8, comma 1, punti 25) e 26), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di assistenza e scuola materna;

VISTO l’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), che attribuisce potestà amministrativa alla Province autonome nelle materie in cui alle medesime lo Statuto speciale attribuisce potestà legislativa;

VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;

CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell’imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono

dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74; VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l’ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia, ed in particolare l’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento di data 27 giugno 2020 sui servizi di trasporto pubblico locale, nonché il documento “Linee guida per l’informazione agli utenti e modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 in materia di trasporto pubblico”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni di data 31 agosto 2020;

CONSIDERATO l’andamento epidemico sul territorio provinciale come attestato dal Report casi Covid-19 elaborato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, aggiornato al 18 agosto 2020, ove si mostra una situazione endemica stabile, al netto di circoscritte situazioni di focolaio non riguardanti la filiera del trasporto

Servizi di trasporto

a partire dal 14 settembre 2020, in coerenza con il documento “Linee guida per l’informazione agli utenti e modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 in materia di trasporto pubblico”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni di data 31 agosto 2020, e fermo restando quanto previsto dalla l’ordinanza 516106 dd. 25 agosto 2020 laddove prevede che oltre a tutti i restanti utenti del trasporto anche i bambini nella fascia d’età 3-6 anni che fruiscono dei servizi di trasporto pubblico locale di linea e non di linea devono indossare la mascherina a copertura delle vie respiratorie per il tempo necessario al compimento del viaggio, si definisce come di seguito la capienza possibile dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, ferroviario, automobilistico, lacuale e funiviario:

a) servizi di trasporto di linea TPL (urbano ed extraurbano) svolti in modalità automobilistica e ferroviaria: è ammessa l’occupazione sino all’80% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l’utilizzo dei posti a sedere e con divieto di occupazione dei posti vicino al conducente. Analoga limitazione di coefficiente di riempimento e divieto vale per i servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati per servizi di linea e omologazione anche a posti in piedi, mentre per i servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati ncc è ammessa l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere; per i servizi di linea svolti in modalità funiviaria sulla funivia Trento Sardagna e di Mezzocorona il coefficiente di carico massimo ammesso è pari rispettivamente a 6 e 4 passeggeri eccettuato il caso di nuclei famigliari di numero superiore;

b) servizi di trasporto speciale per alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado svolti in modalità automobilistica: è ammessa l’occupazione dell’80% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l’utilizzo dei posti a sedere e con divieto di occupazione dei posti vicino al conducente, per i servizi svolti con mezzi immatricolati per servizi di linea e omologazione anche a posti in piedi, mentre è consentita l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere in caso di mezzi immatricolati a noleggio con conducente ncc a condizione che, in caso di pieno carico, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell’aria; per i servizi speciali bike express svolti in modalità automobilistica è consentita l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere in caso di mezzi immatricolati a noleggio con conducente ncc a condizione che, in caso di pieno carico, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell’aria;

c) servizi ncc: per i servizi svolti con autovetture e natanti sino a 5 posti valgono le limitazioni poste dal documento “Linee guida per l’informazione agli utenti e modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 in materia di trasporto pubblico”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni di data 31 agosto 2020 laddove si prevede il limite dei due posti occupati sui sedili posteriori e divieto vicino al conducente; per i servizi svolti con autovetture e natanti con 6 posti e oltre, e con bus, è consentita l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere a condizione che, in caso di pieno carico dei mezzi su gomma, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell’aria.

Medesime limitazioni dell’ncc si applicano ai mezzi immatricolati in uso proprio in capo a persone giuridiche.

Tutto ciò premesso,

il Presidente ordina quanto segue

Servizi di trasporto

1. a partire dal 14 settembre 2020, in coerenza con il documento “Linee guida per l’informazione agli utenti e modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 in materia di trasporto pubblico”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni di data 31 agosto 2020, e fermo restando quanto previsto dall’ordinanza prot. n. 516106 dd. 25 agosto 2020 laddove prevede che oltre a tutti i restanti utenti del trasporto anche i bambini nella fascia d’età 3-6 anni che fruiscono dei servizi di trasporto pubblico locale di linea e non di linea devono indossare la mascherina a copertura delle vie respiratorie per il tempo necessario al compimento del viaggio, si definisce come di seguito la capienza possibile dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, ferroviario, automobilistico, lacuale e funiviario:

a) servizi di trasporto di linea TPL (urbano ed extraurbano) svolti in modalità automobilistica e ferroviaria: è ammessa l’occupazione sino all’80% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l’utilizzo dei posti a sedere e con divieto di occupazione dei posti vicino al conducente. Analoga limitazione di coefficiente di riempimento e divieto vale per i servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati per servizi di linea e omologazione anche a posti in piedi, mentre per i servizi di linea svolti mediante sub affidamento a vettori con mezzi immatricolati ncc è ammessa l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere; per i servizi di linea svolti in modalità funiviaria sulla funivia Trento Sardagna e di Mezzocorona il coefficiente di carico massimo ammesso è pari rispettivamente a 6 e 4 passeggeri eccettuato il caso di nuclei famigliari di numero superiore;

b) servizi di trasporto speciale per alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado svolti in modalità automobilistica: è ammessa l’occupazione dell’80% dei posti per i quali il mezzo è omologato, privilegiando l’utilizzo dei posti a sedere e con divieto di occupazione dei posti vicino al conducente, per i servizi svolti con mezzi immatricolati per servizi di linea e omologazione anche a posti in piedi, mentre è consentita l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere in caso di mezzi immatricolati a noleggio con conducente ncc a condizione che, in caso di pieno carico, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell’aria; per i servizi speciali bike express svolti in modalità automobilistica è consentita l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere in caso di mezzi immatricolati a noleggio con conducente ncc a condizione che, in caso di pieno carico, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell’aria;

c) servizi ncc: per i servizi svolti con autovetture e natanti sino a 5 posti valgono le limitazioni poste dal documento “Linee guida per l’informazione agli utenti e modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 in materia di trasporto pubblico”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni di data 31 agosto 2020 laddove si prevede il limite dei due posti occupati sui sedili posteriori e divieto vicino al conducente; per i servizi svolti con autovetture e natanti con 6 posti e oltre, e con bus, è consentita l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere a condizione che, in caso di pieno carico dei mezzi su gomma, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell’aria.

Medesime limitazioni dell’ncc si applicano ai mezzi immatricolati in uso proprio in capo a persone giuridiche.

Restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni

 

dott. Maurizio Fugatti

 

 

 

 

 

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