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LANCIO D'AGENZIA

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ORDINANZA 43 PRESIDENTE FUGATTI / COVID: « NUOVO PROTOCOLLO COVID PER LA SALUTE / ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO » (PDF)

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23.00 - giovedì 3 settembre 2020

Il Presidente – Trento, 01 settembre 2020 – Prot. n. A001/2020/537055/2020-1 / PAT/RFD327-03/09/2020-0537055 – Ordinanza n. 43

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 28) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di edilizia scolastica;

VISTO l’articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

VISTO l’articolo 9, comma 1, punto 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di igiene e sanità;

Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 494600 – F +39 0461 494601 – www.provincia.tn.it – C.F. e P.IVA 00337460224
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato con decreto legislativo di data 19 novembre 2033, n. 346, che all’articolo
1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia Autonoma di Trento;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;

CONSIDERATO che:

• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell’imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;

• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, contenente, tra l’altro, alcune misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l’ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia;

Protocollo Salute e Sicurezza nelle scuole – Covid 2019 – Istituzioni scolastiche e formative di primo e secondo ciclo

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
VISTE le indicazioni sanitarie contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” e sue modifiche, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in data 28 maggio 2020, nonché le indicazioni impartite con successivi atti dal medesimo CTS;
VISTA l’approvazione del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”, adottato il giorno 6 agosto 2020 previo accordo tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, recependo le indicazioni contenute al Documento Tecnico di cui sopra;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale del 22 luglio 2020, n. 1030, che ha formalizzato l’adozione del “Protocollo Salute e Sicurezza nelle scuole – Covid 2019 – Istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo”;
RITENUTO necessario modificare il “Protocollo Salute e Sicurezza nelle scuole – Covid 2019 – Istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo”, adottato con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 luglio 2020, n. 1030, alla luce di quanto stabilito con il Protocollo nazionale convenuto tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020;

Modifiche al documento recante “Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza – Nidi d’infanzia e micro-nidi (0-3 anni) e servizio tagesmutter – nidi familiari” vers. 25 agosto 2020 di cui all’All. 1 dell’ordinanza del Presidente di data 25 agosto prot.n.
516106
CONSIDERATA la necessità di modificare, per coordinamento con le disposizioni sanitarie nazionali, l’allegato 1) “Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza – Nidi d’infanzia e micro-nidi (0-3 anni) e servizio tagesmutter – nidi familiari” dell’ordinanza
del 25 agosto 2020, sostituendo il paragrafo “Rilevazione della temperatura e gestione casi sospetti” con il seguente:

“RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI SOSPETTI

• A chiunque è vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5
°C e di non poter accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi suggestivi di Covid-19, o contatti stretti con persone positive nei 14 giorni precedenti, per quanto di propria conoscenza;
• il personale e i genitori/accompagnatori per i bambini, devono informare immediatamente il gestore del servizio nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19.;
• contatti stretti con persone positive Covid-19, per quanto di propria conoscenza;
• soggetto a misure di quarantena/isolamento;
• nessuno deve usufruire del servizio nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19, anche nei tre giorni precedenti;
• contatti stretti con persone positive Covid-19, per quanto di propria
conoscenza;
• soggetto a misure di quarantena/isolamento.
• al momento dell’accesso alla struttura il personale e i fornitori sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative definite dal responsabile della struttura;
• al momento dell’accesso alla struttura per gli accompagnatori dei bambini e per i bambini non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea;
• ai bambini, in presenza di sintomi influenzali manifestati durante la permanenza nella struttura, può essere misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazioni messi a disposizione (preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con il bambino ad esempio il termometro a infrarossi);
• il coordinatore/responsabile comunica a tutti i soggetti interessati, con apposita nota informativa, le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento stabiliti, anche in relazione a ulteriori previsioni di cui al DPCM 26-04-2020, allegato 6, e al PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è:
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/ Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf );
• se trattasi di lavoratore, per considerare il sospetto caso Covid-19 si rinvia a specifico punto “Comportamento in caso di riscontro positivo in azienda” contenuto nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione
disponibile è:
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/ Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf );
• se trattasi di bambino, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso il bambino viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo in un locale separato. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il pediatra di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario;
• la presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura, necessiterà l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione l’autorità sanitaria potrà dispone l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento;
• ai fini della prevenzione del contagio per il rientro nel servizio del bambino:
• dopo l’allontanamento dovuto a caso sospetto Covid -19 verificatosi nel servizio socio-educativo e se il bambino rientra entro i 3 giorni di calendario dall’allontanamento, la famiglia deve presentare una dichiarazione che attesta di aver preso contatto con il pediatra di libera scelta e di averne seguito le indicazioni;
• dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni di calendario, la famiglia
deve presentare idonea certificazione del pediatra di libera scelta attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive clinicamente rilevabili e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa;
• dopo assenza superiore a 3 giorni di calendario per casi diversi da malattia,
la famiglia deve presentare al servizio una dichiarazione che attesta che l’assenza è dovuta a ragioni diverse dalla malattia;
• se la famiglia non presenta la certificazione e le dichiarazioni previste dai
punti precedenti il bambino non può entrare nella struttura.”

Modifiche al documento recante “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza – Scuole dell’infanzia (3-6 anni)” vers. 25 agosto 2020 di cui all’ All. 2 dell’ordinanza del
Presidente di data 25 agosto prot.n. 516106
CONSIDERATA la necessità di modificare, per coordinamento con le disposizioni sanitarie nazionali, l’allegato 2) “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza – Scuole dell’infanzia (3-6 anni)” dell’ordinanza del 25 agosto 2020, sostituendo il paragrafo “Rilevazione della temperatura e gestione casi sospetti” con il seguente:
“RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI SOSPETTI
• A chiunque è vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5
°C e di non poter accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi suggestivi di Covid-19, o contatti stretti con persone positive nei 14 giorni precedenti, per quanto di propria conoscenza;
• il personale e i genitori/accompagnatori per i bambini, devono informare immediatamente la scuola nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19;
• contatti stretti con persone positive Covid-19, per quanto di propria conoscenza;
• soggetto a misure di quarantena/isolamento;
• nessuno deve recarsi a scuola nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19, anche nei tre giorni precedenti;
• contatti stretti con persone positive Covid-19, per quanto di propria
conoscenza;
• soggetto a misure di quarantena/isolamento;
• al momento dell’accesso a scuola il personale e i fornitori sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative definite dal responsabile della scuola;
• al momento dell’accesso a scuola per gli accompagnatori dei bambini e per i bambini non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea;
• ai bambini, in presenza di sintomi influenzali manifestati durante la permanenza a scuola, può essere misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazioni messi a disposizione (preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con il bambino ad esempio il termometro a infrarossi);
• il coordinatore/responsabile comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola, anche in relazione a ulteriori previsioni di cui al PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/ Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf );
• se trattasi di lavoratore, per considerare il sospetto caso Covid-19 si rinvia a specifico punto “Comportamento in caso di riscontro positivo in azienda” contenuto nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO , ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/ Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf );
• se trattasi di bambino, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso il bambino viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo in un locale separato e al bambino è fatta indossare una mascherina chirurgica, se compatibile col suo stato di salute. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il pediatra di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario;
• la presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella scuola, necessiterà l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione l’autorità sanitaria dispone l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento in ambito scolastico;
• ai fini della prevenzione del contagio per il rientro a scuola del bambino:
• dopo l’allontanamento dovuto a caso sospetto covid-19 verificatosi a scuola e se il bambino rientra entro i 3 giorni di calendario dall’allontanamento, la famiglia deve presentare alla scuola una dichiarazione che attesta di aver preso contatto con il pediatra di libera scelta e di averne seguito le indicazioni;
• dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni di calendario, la famiglia
deve presentare idonea certificazione del pediatra di libera scelta attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive clinicamente rilevabili e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa;
• dopo assenza superiore a 3 giorni di calendario per casi diversi da malattia,
la famiglia deve presentare alla scuola una dichiarazione che attesta che l’assenza è dovuta a ragioni diverse dalla malattia.
• se la famiglia non presenta la certificazione e le dichiarazioni previste dai punti punti precedenti il bambino non può entrare nella scuola.”

Convitti e strutture ricettive per studenti

VISTE le “Linee guida per la tutela della salute nei convitti e nelle strutture ricettive scolastiche”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 6 agosto 2020;
CONSIDERATA la necessità di adottare, in vista della graduale riapertura delle attività didattiche e sulla base delle peculiarità provinciali, un analogo protocollo che permetta alle diverse strutture di garantire la sicurezza degli utenti che rientrino nelle residenze di cui al punto precedente;
Aree scolastiche temporanee destinate alla didattica
VISTA la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 recante “Servizi antincendi” e vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 recante “Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano”;
CONSIDERATO che anche all’interno degli istituti scolastici provinciali è necessario, al fine di evitare assembramenti, garantire il rispetto della regola fondamentale del distanziamento interpersonale di almeno un metro secondo gli specifici protocolli di sicurezza sanitaria all’uopo adottati.
CONSIDERATA la necessità di contemperare il rispetto delle misure di prevenzione anti Covid con l’esigenza di garantire al maggior numero di studenti la didattica in presenza in aula, è consentito agli istituti scolastici provinciali di acquisire la disponibilità di strutture temporanee ovvero ricavare all’interno delle proprie strutture altri spazi temporanei da destinare all’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021, spazi oggi non destinabili a tale fine.
RITENUTO ragionevole per la finalità di cui sopra, nel bilanciamento dei vari interessi coinvolti, consentire che le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture o altri spazi temporanei idonei alla didattica scolastica possono essere eseguite in deroga a qualsiasi disposizione normativa provinciale in materia edilizia/urbanistica, compresi i piani regolatori e i regolamenti edilizi locali, nonché agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a seguito di sopralluogo congiunto tra i referenti dell’istituto scolastico e i Vigili del Fuoco. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente.

Deroghe in materia di SCIA per per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico
VISTA la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, recante “ Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica dell’art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale”;
CONSIDERATO che gli istituti scolastici dovranno garantire la fruizione del servizio di mensa scolastica nel rispetto del mantenimento delle distanze previste dalle disposizioni di sicurezza anti COVID 19 e che tale circostanza ridurrà la capienza delle strutture ad oggi preposte allo scopo;
CONSIDERATO che l’autonomia scolastica permette a ciascun istituto di agire in collaborazione con gli altri enti e associazioni del territorio anche per reperire spazi alternativi in modo da evitare eccessive concentrazioni di persone e posto che ad oggi sono ancora in corso le attività di individuazione di tali spazi;
CONSIDERATO che le operazioni di individuazione di spazi alternativi finalizzati alla fruizione del servizio mensa si concluderanno in prossimità della data di inizio delle lezioni scolastiche e che i gestori dei servizi mensa si troveranno nella situazione di dover preventivamente presentare le necessarie segnalazioni certificate prima di cominciare l’attività nei nuovi luoghi individuati, così comportando gravi ritardi nell’attivazione dei servizi;
RITENUTO opportuno derogare all’obbligo di presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività, per consentire un tempestivo approntamento dei servizi mensa in condizioni di sicurezza e per consentire la ripresa a pieno regime dell’attività e dei servizi scolastici;
CONSIDERATO inoltre che in diverse situazioni usufruiscono dei servizi mensa, sulla base di più convenzioni, utenze miste (studenti più lavoratori di aziende o enti convenzionati) e potendo rendersi in tali casi necessario un ampliamento di locali che offrono servizio mensa agli studenti, ma ricomprendono anche altre tipologie di utenza, sempre sulla base di convenzioni, si ritiene oppo rtuno estendere la deroga di cui al punto precedente anche ai contesti non esclusivamente scolastici individuati dalla lettera a) comma 1 dell’art. 3 della l.p. 9/2000;

il Presidente ordina quanto segue

COVID-19 Linee d’indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza – Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo

1) a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza si applica il protocollo “COVID-19 Linee d’indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza – Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo” vers. 3 settembre 2020 (All. 1), che sostituisce il “Protocollo Salute e Sicurezza nelle scuole – Covid 2019 – Istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo”, adottato con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 luglio 2020, n. 1030;

Modifiche al documento recante “Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza – Nidi d’infanzia e micro-nidi (0-3 anni) e servizio tagesmutter – nidi familiari” vers. 25 agosto 2020 di cui all’All. 1 dell’ordinanza del Presidente di data 25 agosto prot.n.
516106

2) di modificare, per coordinamento con le disposizioni sanitarie nazionali, l’allegato 1) “Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza – Nidi d’infanzia e micro- nidi (0-3 anni) e servizio tagesmutter – nidi familiari” dell’ordinanza del 25 agosto 2020, sostituendo il paragrafo “Rilevazione della temperatura e gestione casi sospetti” con il seguente:
“RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI SOSPETTI

• A chiunque è vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5
°C e di non poter accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi suggestivi di Covid-19, o contatti stretti con persone positive nei 14 giorni precedenti, per quanto di propria conoscenza;
• il personale e i genitori/accompagnatori per i bambini, devono informare immediatamente il gestore del servizio nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19.;
• contatti stretti con persone positive Covid-19, per quanto di propria conoscenza;
• soggetto a misure di quarantena/isolamento;
• nessuno deve usufruire del servizio nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19, anche nei tre giorni precedenti;
• contatti stretti con persone positive Covid-19, per quanto di propria conoscenza;
• soggetto a misure di quarantena/isolamento.
• al momento dell’accesso alla struttura il personale e i fornitori sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative definite dal responsabile della struttura;
• al momento dell’accesso alla struttura per gli accompagnatori dei bambini e per i bambini non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea;
• ai bambini, in presenza di sintomi influenzali manifestati durante la permanenza nella struttura, può essere misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazioni messi a disposizione (preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con il bambino ad esempio il termometro a infrarossi);
• il coordinatore/responsabile comunica a tutti i soggetti interessati, con apposita nota informativa, le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento stabiliti, anche in relazione a ulteriori previsioni di cui al DPCM 26-04-2020, allegato 6, e al PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è:
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/ Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf );
• se trattasi di lavoratore, per considerare il sospetto caso Covid-19 si rinvia a specifico punto “Comportamento in caso di riscontro positivo in azienda” contenuto nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è:
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/ Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf );
• se trattasi di bambino, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso il bambino viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo in un locale separato. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il pediatra di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario;
• la presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura, necessiterà l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione l’autorità
sanitaria potrà dispone l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento;
• ai fini della prevenzione del contagio per il rientro nel servizio del bambino:
• dopo l’allontanamento dovuto a caso sospetto Covid -19 verificatosi nel servizio socio-educativo e se il bambino rientra entro i 3 giorni di calendario dall’allontanamento, la famiglia deve presentare una dichiarazione che attesta di aver preso contatto con il pediatra di libera scelta e di averne seguito le indicazioni;
• dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni di calendario, la famiglia
deve presentare idonea certificazione del pediatra di libera scelta attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive clinicamente rilevabili e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa;
• dopo assenza superiore a 3 giorni di calendario per casi diversi da malattia,
la famiglia deve presentare al servizio una dichiarazione che attesta che l’assenza è dovuta a ragioni diverse dalla malattia;
• se la famiglia non presenta la certificazione e le dichiarazioni previste dai
punti precedenti il bambino non può entrare nella struttura.”

Modifiche al documento recante “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza – Scuole dell’infanzia (3-6 anni)” vers. 25 agosto 2020 di cui all’ All. 2 dell’ordinanza del
Presidente di data 25 agosto prot.n. 516106

3) di modificare, per coordinamento con le disposizioni sanitarie nazionali, l’allegato 2) “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza – Scuole dell’infanzia (3-6 anni)” dell’ordinanza del 25 agosto 2020, sostituendo il paragrafo “Rilevazione della temperatura e gestione casi sospetti” con il seguente:

“RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI SOSPETTI

• A chiunque è vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5
°C e di non poter accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi suggestivi di Covid-19, o contatti stretti con persone positive nei 14 giorni precedenti, per quanto di propria conoscenza;
• il personale e i genitori/accompagnatori per i bambini, devono informare immediatamente la scuola nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19;
• contatti stretti con persone positive Covid-19, per quanto di propria conoscenza;
• soggetto a misure di quarantena/isolamento;
• nessuno deve recarsi a scuola nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19, anche nei tre giorni precedenti;
• contatti stretti con persone positive Covid-19, per quanto di propria conoscenza;
• soggetto a misure di quarantena/isolamento;
• al momento dell’accesso a scuola il personale e i fornitori sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative definite dal responsabile della scuola;
• al momento dell’accesso a scuola per gli accompagnatori dei bambini e per i bambini non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea;
• ai bambini, in presenza di sintomi influenzali manifestati durante la permanenza a scuola, può essere misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazioni messi a disposizione (preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con il bambino ad esempio il termometro a infrarossi);
• il coordinatore/responsabile comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola, anche in relazione a ulteriori previsioni di cui al PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/ Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf );
• se trattasi di lavoratore, per considerare il sospetto caso Covid-19 si rinvia a specifico punto “Comportamento in caso di riscontro positivo in azienda” contenuto nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO , ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/ Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf );
• se trattasi di bambino, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso il bambino viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo in un locale separato e al bambino è fatta indossare una mascherina chirurgica, se compatibile col suo stato di salute. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il pediatra di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario;
• la presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella scuola, necessiterà l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione l’autorità sanitaria dispone l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento in ambito scolastico;
• ai fini della prevenzione del contagio per il rientro a scuola del bambino:
• dopo l’allontanamento dovuto a caso sospetto covid-19 verificatosi a scuola e se il bambino rientra entro i 3 giorni di calendario dall’allontanamento, la famiglia deve presentare alla scuola una dichiarazione che attesta di aver preso contatto con il pediatra di libera scelta e di averne seguito le indicazioni;
• dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni di calendario, la famiglia
deve presentare idonea certificazione del pediatra di libera scelta attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive clinicamente rilevabili e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa;
• dopo assenza superiore a 3 giorni di calendario per casi diversi da malattia,
la famiglia deve presentare alla scuola una dichiarazione che attesta che l’assenza è dovuta a ragioni diverse dalla malattia.
• se la famiglia non presenta la certificazione e le dichiarazioni previste dai punti punti precedenti il bambino non può entrare nella scuola.”

Convitti e strutture ricettive per studenti

4) a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, viene applicato il protocollo “COVID-19 Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti” vers. del 2 settembre 2020 (All.2);

Aree scolastiche temporanee destinate alla didattica

5) è consentito agli istituti scolastici provinciali di acquisire la disponibilità di strutture temporanee ovvero ricavare all’interno delle proprie strutture altri spazi temporanei da destinare all’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021, spazi oggi non destinabili a tale fine;

6) le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture o altri spazi temporanei idonei alla didattica scolastica possono essere eseguite in deroga a qualsiasi disposizione normativa provinciale in materia edilizia/urbanistica, compresi i piani regolatori e i regolamenti edilizi locali, nonché agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, a seguito di sopralluogo congiunto tra i referenti dell’istituto scolastico e i Vigili del Fuoco. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente.

Deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non
aperti al pubblico

7) a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (mense nelle quali la somministrazione di pasti viene effettuata, tramite terzi, esclusivamente nei confronti di studenti e del personale di aziende, amministrazioni, enti e scuole preventivamente convenzionate) possono non presentare la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 8, comma 1, della medesima legge;
Disposizioni finali

8) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno dell’adozione della stessa, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il contenuto dei protocolli e delle linee guida di prevenzione potrà essere continuamente aggiornato alla luce di migliori evidenze tecniche di prevenzione del contagio nonché, nel caso in cui il costante monitoraggio degli indici di diffusione del contagio da COVID-19 dovesse rilevare un nuovo trend negativo per la salute pubblica, gli organi competenti conservano sempre la potestà di sospendere l’esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza.
Nei luoghi di lavoro dovrà inoltre essere rispettato il Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro e sue modifiche e/o integrazioni (attualmente la Rev. 7 del 31 luglio 2020) elaborato dal Comitato provinciale di coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74; in particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 15 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

All.ti:
1) Protocollo salute e sicurezza covid-19 per le Scuole 6-19
dott. Maurizio Fugatti
Firmato digitalmente da:Maurizio Fugatti Data:03/09/2020 17:57:00
2) Linee d’indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive
VERSIONE DEL 3 SETTEMBRE 2020
PAT/RFD327-03/09/2020-0537055 – Allegato Utente 3 (A03)
COVID-19
LINEE D’INDIRIZZO per la tutela della SALUTE e SICUREZZA
ISTITUZIONI SCOLASTICHE e FORMATIVE del PRIMO e del SECONDO CICLO
(scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative)

INDICE

● Premessa
○ valutazione dei rischi
○ referente Covid-19

● Misure di igiene e prevenzione
○ rilevazione della temperatura corporea e gestione di casi sospetti
○ dispositivi di prevenzione e protezione (individuale e collettiva)
○ igiene personale
○ distanziamento
○ sanificazione degli ambienti
○ gestione aerazione – ricambi d’aria (naturale e artificiale)
○ informazione e formazione

● Misure organizzative
○ articolazione del servizio
○ accesso: misure di contenimento del rischio
○ accesso da parte di soggetti terzi, prestatori di forniture e servizi
○ uso degli ascensori
○ spostamenti interni alla scuola
○ studenti per gruppo/classe e aula e progetto organizzativo
○ uso di aree esterne per svolgere attività e degli spazi comuni
○ attività laboratoriali
○ attività di educazione motoria
○ mensa
○ servizi igienici
○ modalità per lo svolgimento di esami di vario tipo
○ disposizioni particolari per studenti con disabilità certificata, ai fini dell’inclusione scolastica (legge 104/1992)
○ uscita
Premessa
Tenuto conto delle indicazioni del comitato tecnico scientifico nazionale nonché, del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” approvato dal Ministero dell’istruzione il 06.08.2020, dei DPCM intervenuti, delle ordinanze del Presidente della Provincia, dei documenti redatti dal dipartimento di prevenzione sono state predisposte queste linee di indirizzo.
In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale, e della necessità di offrire delle indicazioni per la riapertura delle scuole, si riportano i seguenti indirizzi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 volti a minimizzare quanto più possibile le probabilità di trasmissione in un ambito in cui, la particolarità dei rapporti e delle relazioni interpersonali, rendono la gestione della sicurezza particolarmente critica e delicata. Il documento è strutturato e suddiviso in macroaree in modo tale da renderlo mirato nella focalizzazione dei rischi e delle misure atte al loro contenimento, favorendone così una rapida comprensione.
L’analisi si sviluppa considerando le fasi del processo dell’attività scolastica che vede coinvolti gli studenti e il personale, e le relative “criticità”, tenendo presente le principali misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica:
● il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;
● mantenere gruppi/classe stabili;
● la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento) o incroci di flussi di persone;
● il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
● la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
● l’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
● l’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
● la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
● la capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.
Nel rispetto delle misure di cui sopra, anche nell’ambito dell’organizzazione del servizio scolastico nelle istituzioni scolastiche e formative devono essere previste in particolare misure organizzative finalizzate a favorire ingressi scaglionati, a evitare gli assembramenti, a favorire l’attività all’aperto, a garantire idoneo distanziamento sia per gli studenti che per tutto il personale per l’intero periodo di attività scolastica.
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte del personale scolastico, sia da parte delle famiglie degli studenti e degli studenti che fruiscono del servizio accettando un “patto di corresponsabilità”; è necessaria una responsabilizzazione collettiva adottando le misure di precauzione previste da queste linee di indirizzo.
Le indicazioni fornite in queste linee di indirizzo sono quindi un elenco di criteri guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche e potrebbero subire modifiche e/o integrazioni in relazione all’evoluzione sia dello stato di emergenza, sia dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sulla base delle indicazioni presenti in queste linee guida ogni Dirigente dell’istituzione scolastica e formativa deve aggiornare e tenere aggiornato il documento valutazione dei rischi tenendo conto delle situazioni particolari presenti nell’istituzione stessa.
Nel documento di valutazione dei rischi (DVR), che è di fatto lo strumento deputato all’individuazione dei rischi specifici, sono definite le fasi o i momenti critici in cui si evidenziano i maggiori rischi di contagio con la conseguente individuazione delle misure di prevenzione o protezione. La valutazione dei suddetti rischi deve essere inserita uno specifico allegato nel quale sono delineate le misure per gestire i rischi di trasmissione del contagio all’interno ed intorno agli edifici e le situazioni di emergenza anche in relazione ai mutamenti della situazione epidemiologica e dei relativi provvedimenti che dovessero essere adottati, nonchè i soggetti
deputati a garantire l’attuazione delle misure individuate nel DVR, anche in relazione alla specificità delle singole strutture.
Per questo periodo emergenziale, in merito alla sorveglianza sanitaria si ritiene necessario, come stabilito e disciplinato a livello nazionale, prevedere l’individuazione da parte di ogni istituzione scolastica e formativa, anche in convenzione con altre istituzioni o tramite i medici dei servizi territoriali dell’Inail, di un medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 41 del dlgs 81/2008, nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” prevista dall’articolo 83 del DL 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta a mezzo certificato del medico di medicina generale.

REFERENTE COVID-19
Questo percorso di riapertura del servizio scolastico comporta una serie di verifiche programmatiche e operative che necessitano di un sistema il più possibile organizzato e in cui è necessario fornire al datore di lavoro uno specifico supporto. A tal fine è prevista l’individuazione della figura del Referente Covid-19.
E’ auspicabile che la persona individuata, in virtù delle funzioni richieste e delle misure che devono essere messe in atto, debba avere competenze anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il referente Covid-19 può comunque coincidere con il datore di lavoro in particolare nei casi in cui lo stesso svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.
Vista l’organizzazione delle Istituzioni scolastiche e formative, si può pensare che il ruolo di referente Covid-19 possa essere ricoperto o dal Dirigente o suo collaboratore, o dal RSPP, o da un ASPP, con la collaborazione di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti individuati nelle singole realtà scolastiche. Il suo nominativo è comunicato a tutto il personale dell’istituzione scolastica e formativa.
Per l’individuazione e le funzioni del Referente Covid-19 vedere anche il PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_si curezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf ).

Misure di igiene e prevenzione
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI SOSPETTI
● La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante e soggetti terzi è:
○ l’assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
○ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
○ non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomi suggestivi di Covid-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale;
● al momento dell’accesso a scuola il personale, i genitori e i fornitori sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative definite dal responsabile della scuola;
● come ulteriore misure di sicurezza, al momento dell’accesso a scuola anche per gli studenti si dispone la rilevazione della temperatura corporea, compatibilmente con gli strumenti a disposizione e con la predisposizione di tutte le misure necessarie atte ad evitare la formazione di assembramenti tali da ridurre la distanza interpersonale a meno di un metro;
● in ogni caso agli studenti, in presenza di sintomi influenzali, è misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazione messi a disposizione (preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con lo studente ad esempio il termometro a infrarossi);
● il dirigente comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola, anche in relazione a ulteriori previsioni contenute nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di
indirizzo l’ultima versione disponibile è:
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per
_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf ).
● se trattasi di lavoratore, per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia a specifico protocollo di intervento in ambito scolastico predisposto dall’autorità sanitaria, che sarà comunicato alle scuole; questo protocollo è predisposto tenendo conto anche del PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento;
● se trattasi di studente, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso lo studente viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo/classe in un locale separato, laddove possibile, e facendo indossare allo studente una mascherina chirurgica. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario. Nel caso di studente maggiorenne di età lo stesso deve allontanarsi quanto prima dalle strutture scolastiche e seguire l’iter sopra evidenziato; per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia in particolare a specifico protocollo di intervento in ambito scolastico predisposto dall’autorità sanitaria, che sarà comunicato alle scuole;
● la presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella scuola, necessiterà l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione l’autorità sanitaria dispone l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento in ambito scolastico, che sarà comunicato alle scuole;
● l’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Dispositivi di protezione individuale
● tutti coloro che entrano nella scuola a diverso titolo devono indossare la mascherina (vedi Allegato per modalità di utilizzo), a partire da quando sono nelle sue pertinenze anche all’aperto, fatto salvo il caso in cui si stia svolgendo un’attività didattica all’aperto nelle pertinenze della scuola; in questo caso solo se è mantenuto un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, è possibile non indossare la mascherina;
● per l’obbligo per tutte le persone presenti nel raggio di 50 metri dal punto di ingresso/uscita degli edifici scolastici, al di fuori dalle pertinenze della scuola, in tutte quelle occasioni in cui si può formare potenziale assembramento, si rinvia a quanto disposto dall’ordinanza del presidente della Provincia del 25 agosto 2020 rinvenibile al seguente link https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171798/2987672/file/Ordinanza_Presidente_P AT_25_agosto_2020.pdf . In ogni caso per l’uso della mascherina fuori dalle pertinenze della scuola si rinvia alle specifiche ordinanze;
● nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. Di conseguenza:
○ gli studenti possono non indossare la mascherina durante la permanenza in aula in condizione di staticità, ma la devono indossare negli spostamenti fuori dall’aula o nell’aula se non fosse possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 metro;
○ il docente quando è seduto in cattedra, e quindi in condizione di staticità, può non indossare la mascherina, considerato tra l’altro che è previsto che tra il docente e i banchi ci uno spazio idoneo di almeno 2 metri (vedi il paragrafo sul “Distanziamento”);
○ quando lo studente o il docente tolgono la mascherina, alle condizioni previste nei due punti precedenti, devono riporla in maniera idonea per proteggerla da eventuali contaminazioni e garantendo che la stessa non vada in contatto con altri soggetti;
● gli studenti e i soggetti terzi possono indossare mascherine di comunità che le disposizioni statali definiscono “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”;
● per le mascherine chirurgiche è necessario informare il personale in particolare su quando vanno utilizzate dove sono messe a disposizione e dove smaltirle;
● al personale e agli studenti, qualora gli studenti svolgano attività didattiche in cui gli stessi sono equiparati ai lavoratori, le scuole devono attrezzarsi e fornire un numero adeguato di dpi;
● deve essere predisposta un’informativa relativa ai dispositivi e alle misure igieniche;
● per la gestione (assistenza) di eventuali casi Covid-19, avere in dotazione kit che includano i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo), occhiali o protezione facciale, guanti monouso (vedi Allegato per modalità di utilizzo).
Dispositivi di protezione collettiva
● in particolare le postazioni del personale addetto al front office sono dotate di schermi separatori quali dispositivi di protezione collettiva che non fanno comunque venir meno l’obbligo di garantire il distanziamento previsto. Come schermi separatori possono essere utilizzate barriere fisiche in materiale
impermeabile e igienizzabile.
IGIENE PERSONALE
● La scuola deve garantire l’igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui:
○ ingresso scuola;
○ in tutti i locali utilizzati per le attività con gli studenti;
● il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro (vedi Allegato), deve avvenire il più possibile e in ogni caso quando vi sia la necessità in particolare dopo aver starnutito e/o tossito. L’uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani;
● evitare, per quanto possibile, asciugamani a getto d’aria e utilizzare salviette usa e getta al fine di evitare la possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d’aria;
● prevedere, all’ingresso, un’informativa per famiglie, studenti e soggetti terzi e fornitori sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus, in particolare in merito all’igiene delle mani.
DISTANZIAMENTO
Il distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro (misurato tra bocca e bocca; così da intendere in tutto questo documento) è una delle misure più efficaci per contrastare il contagio e la diffusione del virus. Tale misura vale anche nelle attività all’aperto che peraltro devono essere favorite. Si rende pertanto necessario il rispetto delle modalità organizzative descritte in questo documento che possono impattare sul “modo di fare scuola” e che pertanto devono essere pensate e proporzionate, dalla singola scuola, in base all’età degli studenti, atte in particolare a:
● aumentare gli spazi didattici complessivi;
● fare particolare attenzione allo studio e alla rimodulazione del layout delle aule destinate alla didattica, in particolare va rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento; in ogni caso, va prestata la massima attenzione al layout della zona interattiva della cattedra prevedendo tra docente e i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri;
● in tutti i locali scolastici destinati alla didattica, ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti deve essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituti tecnici o professionali e della formazione professionale. Per gli istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali devono essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e tenendo conto anche del PROTOCOLLO PER LE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste
linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è:
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/169518/2961169/file/Covid_19_protocollo_SP ETTACOLO_2020_06_24_Comitato_definitivo.pdf ;
● negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, devono essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica (vedi Allegato);
● per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno;
● per le attività di educazione motoria, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
● per la refezione, le singole realtà scolastiche devono identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe, solo se è necessario utilizzare gli spazi mensa a fini didattici;
● eliminare le interferenze tra i flussi di studenti.
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI (aule, tavoli, sedie, pavimenti, maniglie, corrimani, porte, gabinetti, ecc.)
● la sanificazione degli ambienti è una procedura che prevede un livello di detersione e di disinfezione quotidiana;
● nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, alla quale si rinvia;
● si raccomanda di incrementare/migliorare i servizi di igiene. Un’attenzione speciale deve essere data alla pulizia come misura generale di prevenzione per l’epidemia da Covid-19. La sanificazione di superfici deve essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente;
● effettuare la pulizia dei locali scolastici indossando i dispositivi di protezione individuale previsti per tali attività dal documento valutazione rischi (DVR);
● le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona accesso, parte superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc. L’individuazione di ulteriori superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più frequenti di disinfezione, è oggetto di valutazione da parte del dirigente;
● nel caso di utilizzo della stessa aula/laboratori/palestra tra più classi nella stessa giornata prevedere la sanificazione dell’aula, delle attrezzature tra un utilizzo e l’altro;
● provvedere alla disinfezione delle attrezzature utilizzate da ciascuna classe a fine giornata; se l’utilizzo è tra più classi provvedere alla disinfezione alla fine dell’utilizzo da parte di ogni classe; non è necessaria la sanificazione delle attrezzature che si trovano all’aperto;
● gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione;
deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detergenti seguita da disinfezione in particolare per le superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni dell’ascensore, corrimano, interruttori etc) e per i bagni . Per i principi attivi da utilizzare per la disinfezione delle varie superfici, si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti dell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020”, presente al seguente link: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-2 41b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216
Se la disinfezione è fatta con ipoclorito di sodio lo stesso deve essere diluito in acqua allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) lasciando agire per almeno 1 minuto, tempo riferito unicamente allo scopo di inattivare eventuale presenza di Covid-19, e sciacquando poi le superfici. In alternativa potrà essere effettuata la disinfezione con alcool etilico almeno al 70% per lo stesso tempo e in questo caso le superfici non devono essere poi sciacquate.
● Si riportano di seguito le istruzioni pratiche per la preparazione:

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 5%

come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo
Recipiente da 1 litro:

20 ml di prodotto in 980 millilitri di acqua
Recipiente da 5 litri:

100 ml di prodotto in 4,9 litri di acqua
Recipiente da 10 litri:

200 ml di prodotto in 9,8 litri di acqua

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 3%

come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo
Recipiente da 1 litro:

33 ml di prodotto in 967 millilitri di acqua
Recipiente da 5 litri:

167 ml di prodotto in 4,833 litri di acqua
Recipiente da 10 litri:

330 ml di prodotto in 9,67 litri di acqua

Note:
– I calcoli sono predisposti per recipiente da un litro, poi è agevole ottenere altri risultati per eventuali altri contenitori: è sufficiente moltiplicare i dati per ottenere i valori.
– La candeggina in commercio presenta in etichetta la percentuale di cloro attivo (normalmente 3% o 5%). Se la candeggina è al 3%, in un litro ci sono 30 ml di cloro. Se la candeggina è al 5%, in un litro ci sono 50 ml di cloro.
GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA
Per contrastare la diffusione dell’epidemia garantire la qualità dell’aria negli ambienti chiusi (indoor), l’aerazione rappresenta uno dei principali determinanti fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti. Va assicurato un adeguato e costante ricambio d’aria mediante la ventilazione naturale o forzata di tutti gli ambienti per la quale è opportuna la previsione di uno specifico protocollo di attuazione delle misure previste per ogni scuola definito in base alle dimensioni, alla complessità e alla tipologia di impianto, per mantenere unità trattamento aria (UTA) e condotte pulite e sanificate. Se è utilizzata la ventilazione naturale si raccomanda di aprire le finestre almeno 5 minuti ogni ora, compatibilmente con le situazioni climatiche. Per questa misura si rinvia a quanto previsto dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO , ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicu rezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf ).
INFORMAZIONE E FORMAZIONE (per tutti compresa utenza esterna)

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il dirigente assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.
E’ utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli studenti rapportata all’età degli stessi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti.
Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne alla scuola con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.
E’ utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai familiari degli studenti perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.
Vanno organizzate nei primi giorni di avvio delle attività didattiche apposite azioni informative e formative nonché esercitazioni al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità, coinvolgendo tutta la comunità scolastica.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie
nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Il dirigente:
● comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola nel progetto organizzativo;
● definisce una procedura e una conseguente informativa standard da divulgare a tutti gli studenti e a tutte le famiglie e al personale, comprensiva delle modalità organizzative adottate per l’accesso alla scuola nonché dell’effettuazione di tutte le attività connesse all’attività didattica (orari, accessi su appuntamento, nominativi del referente e dei suoi eventuali collaboratori, modalità di sanificazione e pulizia, protocolli aerazione, DPI quando è fatto obbligo di utilizzarli e di che tipo, ecc.). Se compatibile con la normativa in materia di privacy, prevedere una comunicazione alle famiglie sull’avvenuto riscontro di un caso Covid-19 nella scuola, offrendo elementi utili ai fini della comprensione delle modalità attuate per la gestione del caso;
● prevede apposita segnaletica (vedi Allegato) e cartellonistica indicante le principali misure e procedure adottate;
● prevede una formazione specifica per rendere tutti consapevoli e parte attiva nell’adozione dei protocolli di prevenzione e del corretto uso dei DPI;
● informa di quanto previsto da queste linee di indirizzo e in particolare dal paragrafo “Rilevazione della
temperatura corporea e gestione dei casi sospetti”.
Misure organizzative

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
L’articolazione del servizio scolastico è di competenza dell’autonomia didattica e organizzativa delle singole scuole che devono prevedere:
● una organizzazione differenziata a seconda dell’orario di inizio della lezione;
● alternanza fra le classi e predisporre un orario con definizione chiara e univoca tenendo conto anche dell’articolazione del servizio tra attività didattiche in presenza e a distanza;
● calendarizzazione settimanale o mensile del servizio.
Il rientro in aula degli studenti e l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano la principale criticità tra le misure proposte in quanto richiedono un’armonizzazione con il tempo scuola (monte ore delle discipline), con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola.
Tra le azioni di sistema si ritiene opportuno valutare una differenziazione dell’inizio delle lezioni al fine di contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta.
Nella prospettiva della riapertura delle attività didattiche in presenza la modalità a distanza può rappresentare un momento integrativo e non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle fasce di età degli studenti.
Va tenuto conto che solo per le scuole secondarie di secondo grado e per le istituzioni formative si prevede una fruizione opportunamente pianificata di attività didattica in presenza e didattica digitale integrata.
Il dirigente forma il personale ma anche gli studenti rispetto ad alcune indicazioni utili per la salute di tutti i soggetti interessati all’uso del PC durante la didattica a distanza che di seguito vengono sinteticamente delineate:
● prevedere una pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di attività continuativa al PC;
● compatibilmente con le possibilità logistiche la postazione di lavoro deve essere ergonomicamente corretta e descritta nell’informativa consegnata o inviata, meglio se con schemi, foto, ecc.; inviare ai lavoratori e agli studenti un’informativa sui requisiti relativi alle postazioni di lavoro ergonomicamente corrette;
● garantire una adeguata aerazione del locale;
● staccare lo sguardo dal video quando questo sia possibile. Utile può essere, se ci si trova nelle condizioni di essere in vicinanza di una finestra, guardare all’esterno e verso l’orizzonte per qualche periodo di tempo, anche breve, al fine di stancare in misura minore l’apparato visivo;
● l’illuminazione (naturale e/o artificiale) non deve dare origine a riflessi di luce che possono infastidire e affaticare l’apparato visivo.
E’ necessario valutare la possibilità di effettuare gli intervalli scaglionati per classi e piani (es. 2 classi per piano) in orari diversi. Mettere in atto misure per:
● sanificare spesso le superfici sensibili dei distributori automatici e indicare nel progetto organizzativo le modalità di utilizzo al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. Prevedere inoltre nelle vicinanze dei distributori l’apposizione di cartellonistica informativa sulle
norme di igiene e la disponibilità di gel idroalcolico igienizzante;

● garantire la sorveglianza (modalità, tempistiche e numero di persone occupate, ecc.);
● aumentare gli spazi ricreativi già dedicati e favorire, compatibilmente con le condizioni meteo, intervalli all’esterno garantendo comunque distanziamento e evitando assembramenti;
● creare dei percorsi per consentire la mobilità ordinata al fine di mantenere le opportune distanze di sicurezza.
ACCESSO
Misure di contenimento del rischio:
● allargamento della fascia oraria di accesso degli studenti alla scuola;
● definire uno “spazio accesso”, che può anche essere totalmente o parzialmente all’esterno dell’edificio, finalizzato a gestire e filtrare l’accesso alla scuola e dove comunque deve essere sempre garantito il distanziamento tra i presenti di almeno un metro;
● per l’utilizzo della mascherina, si rinvia alle indicazioni riportate al paragrafo “Misure di igiene e prevenzione” al punto “Dispositivi di protezione”;
● per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso è necessario rendere disponibili tutte le vie di accesso e scaglionare gli accessi, tenendo conto anche degli studenti che usano il servizio di trasporto, nonché aumentare la sorveglianza degli studenti. Nel caso di file per l’entrata nell’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
● per evitare gli assembramenti all’esterno nel momento dell’apertura della scuola, i cancelli possono essere aperti in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni;
● implementare la sorveglianza nelle varie zone della scuola;
● stabilire, laddove è possibile, entrate e uscite distinte, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario distanziamento ed evitare incrocio di flussi di persone;
● negli spazi chiusi e aperti delle scuole si consiglia di introdurre una segnaletica orizzontale (vedi Allegato), indicante sia i percorsi che la distanza fra studenti, in modo tale da favorire l’accesso ordinato degli studenti e garantire nel contempo il distanziamento;
● evitare assembramenti in prossimità dei sistemi di rilevazione delle presenze;
● l’accesso del personale scolastico deve essere anticipato rispetto a quello degli studenti per garantire la necessaria sorveglianza sia negli spazi aperti che all’interno;
ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI, PRESTATORI DI FORNITURE E SERVIZI

La gestione degli appalti endoaziendali deve essere regolamentata tenendo conto delle indicazioni previste dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è:
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sic
urezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf ).
USO DEGLI ASCENSORI

l’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno studente che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore. Si rinvia in particolare al PROTOCOLLO in materia definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento.
SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA
Gli spostamenti interni alla scuola devono essere effettuati secondo indicazioni da predefinire; è auspicabile l’adozione delle seguenti misure:
● evitare o ridurre al minimo lo stazionamento negli atri e nei corridoi;
● incrementare e garantire la sorveglianza ai piani e lungo i corridoi; al bisogno prevedere turni di sorveglianza, compatibilmente con il numero di collaboratori scolastici assegnati, per garantire il distanziamento minimo di almeno 1 metro;
● stabilire, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario distanziamento altrimenti prevedere, ad esempio sulle scale mantenere la destra sia in salita che in discesa, in fila o con altre modalità individuate;
● prevedere una segnaletica chiara e visibile indicante i percorsi di marcia (vedi Allegato);
STUDENTI PER GRUPPO/CLASSE e AULA E PROGETTO ORGANIZZATIVO
Studenti per gruppo/classe e aula:
● l’attività didattica degli studenti ha luogo in gruppi/classe stabili, di composizione sempre uguale e nel numero definito in applicazione di quanto previsto dal punto successivo. Il gruppo/classe viene, di norma, seguito dagli stessi docenti e non docenti fino alla rimozione delle limitazioni attualmente previste; se è necessario sostituire i docenti o i non docenti del gruppo/classe perché assenti o per esigenze didattiche e/o organizzative, mantenere traccia di chi ha fatto la sostituzione. I genitori sono informati sulla composizione dei gruppi/classe e sul personale docente assegnato al rispettivo gruppo;
● il numero di studenti per gruppo/classe che svolge l’attività in presenza deve essere stabilito tenendo conto della dimensione dell’aula, affinché nella stessa ci siano gli spazi necessari per garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra studenti, nonché tra studenti e docente: in ogni caso, va prestata la massima attenzione al layout della zona interattiva della cattedra prevedendo tra docente e i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri. La predisposizione dello spazio all’interno dell’aula deve inoltre garantire un’adeguata visuale per seguire la lezione e tener conto della eventuale presenza di ausili per studenti con disabilità;
● per esigenze didattiche e/o organizzative da disciplinare nel progetto organizzativo, possono essere costituiti gruppi di studenti appartenenti a gruppi/classe diversi, alle seguenti condizioni:
○ anche gli studenti devono indossare sempre la mascherina;
○ garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
○ deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dal punto precedente, in merito al numero massimo di studenti;
○ questi gruppi devono rimanere stabili per gran parte dell’anno scolastico;
○ deve essere mantenuta traccia dei componenti del gruppo;
○ l’attività deve essere per un tempo limitato;
○ deve essere garantita una adeguata aerazione dello spazio utilizzato. Progetto organizzativo
Nel rispetto delle prescrizioni previste da queste linee di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni “Studenti per
gruppo/classe e aula” e nell’ottica di accogliere il maggior numero possibile di studenti, la scuola definisce un progetto organizzativo che:
● pone in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone riducendo al minimo la loro presenza negli spazi scolastici comuni (corridoi, bagni, sala insegnanti, etc.) e nei locali della scuola;
● fissa le regole da rispettare per evitare assembramenti con distanza interpersonale inferiore a un metro e attiva una campagna di sensibilizzazione ed informazione per comunicarle alla comunità scolastica. Queste regole sono adottate sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente e sono ispirate ai seguenti criteri di massima:
○ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
○ limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
○ regolare registrazione dei visitatori ammessi,;
○ differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
○ predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
○ accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura;
○ regolare l’utilizzo dei distributori automatici da parte degli studenti;
● limita gli assembramenti organizzando gli incontri in videochiamata ma, se è necessario organizzare gli incontri in presenza, privilegia l’utilizzo delle aule più grandi nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e dell’utilizzo della mascherina;
● prevede l’utilizzo di tutti gli spazi a disposizione facendo una mappatura degli spazi;
● favorisce il più possibile l’utilizzo degli spazi all’aperto pur garantendo il distanziamento di almeno 1 metro tra soggetti;
● individua preliminarmente le aule più grandi rispetto alle normali aule per attività programmate;
● toglie dai locali della scuola quanto non è funzionale a garantire il distanziamento previsto;
● favorisce attività che facilitano un distanziamento tra studenti rispetto a quelle che implicano la vicinanza;
● minimizza lo scambio di attrezzature tra studenti; se utilizzate in condivisione va garantita la sanificazione tra uno studente e l’altro;
● dota la scuola di un sistema di raccolta rifiuti differenziata per mascherine e guanti monouso (vedi Allegato per modalità di utilizzo) prevedendo anche una specifica procedura per lo smaltimento nel rispetto di quanto previsto dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento;
● prevede tutte le fasi di pulizie e igienizzazione delle aule; è necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo sulla “Sanificazione degli ambienti” e predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
○ gli ambienti di lavoro e le aule;
○ le palestre;
○ le aree comuni;
○ le aree ristoro e mensa;
○ i servizi igienici e gli spogliatoi;
○ le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
○ materiale didattico e ludico;
○ le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
● predispone, laddove possibile, uno spazio idoneo ad ospitare studenti e/o lavoratori con sintomatologia sospetta;
● prevede modalità per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento per gli studenti, in
particolare per evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani e per imparare a tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto monouso (vedi Allegato).
UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE PER SVOLGERE ATTIVITÀ E DEGLI SPAZI COMUNI
● favorire il più possibile l’utilizzo degli spazi all’aperto rispetto alle aule pur garantendo il distanziamento di almeno 1 metro tra soggetti;
● l’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza;
● l’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle mascherine;
ATTIVITÀ LABORATORIALI
Si ricorda che il d.lgs 81/08, all’articolo 2, comma 1, lettera a), equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Pertanto, oltre a quanto già previsto dal d.lgs. 81/08 per i lavoratori della scuola e per gli studenti equiparati, per alcuni indirizzi di studio (ad es. istituti professionali, istituti tecnici e formazione professionale ), sia durante l’attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, è necessario fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli di settore (ad es. ristorazione, acconciatori ed estetisti…).
Scuole e istituti formativi del secondo ciclo, tecniche e professionali devono organizzare, secondo nuovi criteri, le attività di laboratorio e di esercitazione pratica, potenziando ad esempio l’attività extra-scolastica in realtà lavorative sicure. Si delineano di seguito alcune indicazioni sull’organizzazione delle attività laboratoriali:
● vigilare sull’utilizzo da parte degli studenti del gel igienizzante sia in accesso (inizio lezione) che in uscita a fine lezione;
● privilegiare attività in postazioni individuali;
● garantire un distanziamento di almeno 1 metro fra le postazioni degli studenti in laboratorio;
● per l’utilizzo dei DPI si rinvia alle indicazioni riportate tra le Misure di igiene e prevenzione al punto Dispositivi di protezione;
● garantire il rispetto del protocollo di aerazione dei laboratori;
● la scuola fornisce agli studenti i prodotti igienizzanti per la pulizia della postazione a fine esercitazione, dando loro idonea formazione.
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MOTORIA
● Per le attività di educazione motoria e sportiva, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in analogia a
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI DI VARIO TIPO
● E’ cura della scuola privilegiare l’utilizzo di spazi aperti per gli esami di vario tipo e se non possibile favorire comunque l’utilizzo di aule e/o spazi di superfici maggiori possibile quali palestre, aule magne, aule polivalenti e similari;
● fermo restando quanto previsto al punto precedente, è cura della scuola, nell’individuazione degli spazi più consoni, disciplinare le modalità atte ad evitare potenziali assembramenti (evitare aule adiacenti o vicine a segreterie o portinerie, spazi adibiti a sportello, ecc.);
● per permettere l’igiene frequente delle mani, è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) all’entrata del locale destinato allo svolgimento dell’esame. I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento dell’esame deve procedere all’igienizzazione delle mani al momento dell’accesso. Pertanto non è necessario l’uso di guanti.
● nella aule destinate all’esame deve essere garantita comunque un’aerazione naturale non inferiore ai 5 minuti fra un candidato e l’altro; contestualmente all’aerazione del locale è sanificata la postazione del candidato;
● devono essere individuati percorsi definiti, opportunamente segnalati, che consentano alla commissione, ai candidati e a eventuali accompagnatori, il raggiungimento dell’aula evitando assembramenti e interferenze tra i flussi di persone in ingresso e in uscita, garantendo una distanza minima interpersonale di almeno 1 metro;
● al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato deve presentarsi a scuola non prima di 15 – 20 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e deve lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova;
● la commissione si dispone in modo da garantire una distanza minima di 1,5 metri tra componenti, che comunque devono indossare mascherine chirurgiche;
● durante l’esame il candidato, seduto di fronte alla commissione, deve rimanere a una distanza minima non inferiore a 2 metri dal componente della commissione più vicino; nel corso del colloquio il candidato può abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame;
● a fine esame il candidato deve raggiungere l’uscita opportunamente segnalata e non sostare negli spazi comuni della scuola, ma uscire dalla stessa;
● la commissione deve assicurare all’interno del locale di espletamento dell’esame la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato evitando nel contempo di toccare materiale portato dal candidato;
● se l’esame è orale, nel locale di espletamento dell’esame è consentita la partecipazione di pubblico limitato a 1 persona per candidato, che deve rimanere alla distanza di almeno 2 metri da altri soggetti e indossare sempre la mascherina. Per i candidati con bisogni educativi speciali è consentita la presenza di eventuali assistenti (docenti di sostegno, assistenti educatori…); in tal caso per tali assistenti, non essendo possibile garantire il distanziamento dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica;
● se è prevista la possibilità che siano presenti all’esame anche dei soggetti con funzioni di controllo esterno, gli stessi devono garantire il distanziamento di almeno 2 metri dagli altri soggetti;
● se per la prova dell’esame è necessaria la presenza oltre che del candidati e della commissione, anche di soggetti con la funzione di modello (ad esempio per le prove per l’acconciatore, per l’estetista…), si applicano in particolare anche le disposizioni previste in materia di salute e sicurezza Covid-19 per la specifica professione;
● in via preventiva, tramite gli strumenti di comunicazione scuola-famiglia e comunque anche fuori
dall’ingresso della scuola, devono essere segnalate tutte le informazioni relative alle misure di tutela che si applicano per tutti i soggetti che entrano a scuola e in particolare per coloro che sostengono l’esame.
MENSA
● ogni scuola deve identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (mensa o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e attraverso la fornitura del servizio mensa che può avvenire con il pasto in “lunch box”, se è necessario
utilizzare gli spazi mensa a fini didattici;
● anche per le mense in particolare, così come per altre aree comuni, ad es. punti di ristoro, spogliatoi, servizi igienici, deve essere prevista una ventilazione frequente degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con un distanziamento di almeno 1 metro;
● nella gestione dell’entrata e dell’uscita devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta dedicata all’entrata ed un’altra dedicata all’uscita: dotare i locali destinati alla mensa di adeguata segnaletica anche orizzontale;
● valutare se prevedere la consumazione del pasto distribuita su più turni stabilendo un afflusso medio per ogni fascia oraria in base agli orari scolastici;
● lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro prima e dopo l’ingresso nella mensa; prevedendo anche la disinfezione con gel idroalcolico;
● sanificazione del tavolo tra un turno e l’altro;
● nel momento di accesso alla mensa deve essere garantito il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione previste;
● anche durante la fruizione del pasto è garantito il distanziamento di almeno 1 metro;
● aerare i locali, meglio se in modo naturale, tra i turni di accesso: in merito si rinvia al PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è:
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per
_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf );
● non è consentito il pasto portato da casa;
● il docente, se previsto, consuma il pasto unitamente agli studenti del proprio gruppo/classe nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
● aggiornare, da parte dell’impresa, il piano di autocontrollo haccp per il servizio di preparazione e erogazione dei pasti nel rispetto delle indicazioni dell’autorità sanitaria connesse all’emergenza Covid-19;
● per quanto qui non disciplinato si rinvia in particolare alle disposizioni della Provincia in materia di ristorazione durante la pandemia .
SERVIZI IGIENICI
● evitare gli assembramenti nei pressi e nei locali dedicati ai servizi igienici;
● implementare l’aerazione dei locali ; in tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere aperte, compatibilmente con le condizioni climatiche; se privi di finestre, gli estrattori d’aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di apertura del servizio;
● effettuare una frequente pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, in particolare dopo gli intervalli;
● prevedere uno specifico cronoprogramma per la sanificazione dei servizi igienici;
● dotare i servizi igienici di cartellonistica idonea sulle misure di sicurezza;
● garantire la presenza nei servizi igienici di dispenser igienizzanti a base di soluzione idroalcolica;
● dotare i servizi igienici di contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con chiusura a nastro;
● ove possibile, prevedere servizi igienici riservati all’utenza esterna;
● in merito alla pulizia dei servizi igienici si rinvia a ulteriori previsioni contenute nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l’ultima versione disponibile è:
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per
_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf ).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI CON DISABILITA’ CERTIFICATA, AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA (LEGGE 104/1992)
Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per gli studenti con disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto delle attività definite nel piano educativo individualizzato (PEI) adottato:
● nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico di almeno 1 metro, la gestione degli studenti con disabilità certificata deve essere pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in particolare degli aspetti di supporto
psicologico e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso con attenzione alla disabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza e erogazione del servizio organizzate dalla scuola. L’attività comunque deve essere programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione;
● Si consiglia, valutando le specifiche situazioni di disabilità e di distanziamento nonché le ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dello studente o dal medico, l’utilizzo per il personale di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso per lo studente è incrementato il lavaggio delle mani e anche l’uso di gel igienizzante sulle mani dello stesso e, ove opportuno, la detersione frequente del volto e nelle attività con il gruppo/classe è previsto un distanziamento maggiore ed è raccomandato di rafforzare le misure di igiene;
● favorire il lavaggio frequente della mani e l’uso di gel igienizzante;
● le attività di inclusione e socializzazione avvengono privilegiando lo stesso gruppo/classe in cui è inserito lo studente e circoscrivendo le compresenze con altri studenti inseriti in gruppi/classe diversi;
● a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari dell’istituzione scolastica e formativa utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti;
● se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell’accesso nell’istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in
particolare dei braccioli.
USCITA
● devono essere evitati affollamenti su corridoi, scale o in corrispondenza delle uscite. Nel caso di file per l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale;
● gli studenti non devono sostare in prossimità delle uscite;
● garantire la sorveglianza sul rispetto del distanziamento minimo di almeno 1 metro;
● se prevista attività scolastica pomeridiana, gli studenti della mattina in uscita non devono interferire con gli studenti in ingresso il pomeriggio;
● individuare percorsi a senso unico e entrate e uscite distinte;
● utilizzare al bisogno anche uscite di emergenza;
● valutare l’opportunità di definire protocolli di supporto alla vigilanza da parte della polizia locale, associazioni di volontariato (vigili del fuoco, alpini, CRI, genitori, ecc, ) per evitare l’assembramento sia
nelle pertinenze della scuola che all’esterno.
 

 

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