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LANCIO D'AGENZIA

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DECRETO PRESIDENTE FUGATTI 2 MAGGIO 2020: « ULTERIORE ORDINANZA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 A SEGUITO EMANAZIONE DCPM 26 APRILE 2020 » (ALLEGATO PDF)

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20.15 - sabato 2 maggio 2020
Da lunedì un allentamento delle misure restrittive, oggi 2 i decessi e 48 i nuovi positivi. Coronavirus: la nuova ordinanza e i dati del contagio in Trentino.

Sono complessivamente 4.807 le persone che in Trentino hanno contratto il Coronavirus: vi sono infatti 48 positivi in più rispetto a ieri, due i decessi di cui uno nelle Rsa. 1299 i casi complessivi nelle Rsa di cui 614 con tampone, 19 i pazienti in terapia intensiva a cui si aggiungono 129 persone in altri reparti e 1.098 in isolamento fiduciario a casa. Record di tamponi oggi: il numero complessivo effettuato nelle ultime 24 ore è pari a 1744 tamponi, di cui 694 letti da Apss, 925 da Cibio e 125 da Fem. Sono questi i numeri del contagio da Coronavirus in Trentino, diffusi oggi durante la conferenza stampa in diretta Facebook dal presidente Maurizio Fugatti. A moderare il tradizionale momento come sempre è stato il responsabile dell’ufficio stampa della Provincia, Giampaolo Pedrotti.
Il presidente ha illustrato i contenuti della nuova ordinanza, che fa seguito al DPCM del 26 aprile, e consente la visita ai parenti e “affetti stabili”, l’attività sportiva individuale, riapre parchi, giardini pubblici e ciclabili, oltre ad introdurre alcune specificità trentine, di cui diamo conto con un comunicato specifico. Fugatti ha parlato anche della videoconferenza, avvenuta nel pomeriggio, con il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia che sarà in Regione, sia a Trento che a Bolzano, lunedì prossimo.

“Il grado di contagio – sono state le parole del presidente Fugatti – è pari a 2,7, un dato che conferma la stabilizzazione della pandemia in Trentino e ci fa guardare positivamente al futuro”. E se la prossima settimana partiranno i test sierologici nei 5 comuni dove è maggiore il contagio, il presidente ha poi voluto precisare, in merito ai tamponi: “In due giorni sono stati fatti 3.000 tamponi, in totale in provincia abbiamo eseguito 38.700 tamponi che corrispondono, sulla popolazione, al 7,1%. In Veneto, citato fra le eccellenze a livello nazionale, sono stati fatti 340.000 tamponi pari esattamente al 7,1% sulla popolazione, come in Trentino”.

Sull’incontro poi con il ministro Boccia: “Il tema che abbiamo affrontato è stato quello del patto di Milano, con il quale il Trentino contribuisce ogni anno alla stabilizzazione dei conti pubblici con un importo pari a 430 milioni all’anno. Abbiamo chiesto al Governo, come già anticipato, di sospendere questo pagamento; si trattava di un versamento straordinario rispetto allo statuto di autonomia per gestire una situazione ordinaria, che era appunto il raggiungimento del 3% del Pil nazionale, ma in seguito all’emergenza coronavirus i conti pubblici sono saltati. Ora queste risorse sono necessarie per gestire le nostre competenze, ovvero per esercitare le funzioni richieste dalla nostra autonomia speciale. Si tratta di una posizione comune con l’Alto Adige, ma anche con il Friuli Venezia Giulia”. L’interlocuzione con il Governo proseguirà, ha aggiunto il presidente, che ha ricordato come il ministro sarà in Regione proprio lunedì 4 maggio.

Il presidente Fugatti ha poi evidenziato che c’è il tema, forte dell’apertura di attività produttive come ristoranti, bar, estetiste, parrucchieri: “Il Governo sta predisponendo un percorso in base al quale dall’11 al 18 maggio verranno date alle realtà territoriali alcune autonomie decisionali. Devono però essere garantite alcune cose come il grado di contagio fra 0,6 e 0,7, e noi siamo al di sotto di questa cifra, e poi una precisa organizzazione sanitaria e di posti letto in terapia intensiva, che il Trentino ovviamente ha. Quindi attendiamo che il Ministero definisca cosa possiamo fare, nel frattempo lunedì partiranno i tavoli per la sicurezza per queste categorie produttive”.

Sull’ordinanza firmata nel pomeriggio infine il presidente ha evidenziato come il documento si muova all’interno del Dpcm nazionale, ma con alcune specificità trentine, precisando poi che l’ambito di riferimento è quello della Regione, ovvero che dove nel DPCM si fa riferimento all’ambito territoriale regionale, quest’ultimo vada inteso come territorio della Regione Trentino-Alto Adige e non come territorio della sola Provincia autonoma.

 

 

CONSIDERATO che:

  • l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell’imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
  • la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;

 

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f) del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 “non e’ consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; e’ consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita’ sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”;

 

CONSIDERATO che, rispetto a quanto disposto dal DPCM 10 aprile 2020, risulta eliminato il riferimento alla necessità che l’attività consentita si svolga “in prossimità della propria abitazione”;

 

CONSIDERATO che la previsione del DPCM 26 aprile sopra citata trova applicazione a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, secondo quanto previsto dal medesimo DPCM all’articolo 10, comma 1;

 

CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

 

CONSIDERATO che sul territorio provinciale le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi; considerato, inoltre, che sul territorio provinciale non sono presenti focolai incontrollati del virus e che i contesti che presentano la maggiore criticità sono individuati in alcune strutture socio-sanitarie già debitamente isolate e poste in sicurezza;

 

CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio- economico provinciale, in funzione dell’andamento dell’evoluzione della crisi epidemiologica;

 

CONSIDERATO che le attività svolte individualmente, all’esterno, rispettando la distanza di sicurezza, sono quelle che meno mettono in pericolo la popolazione sotto il profilo del rischio di contagio e che, di per sé, lo svolgimento di attività motorie costituisce elemento positivo di tutela della salute;

 

VISTI il D.P.C.M. 10 aprile 2020 e il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ed in particolare, per entrambi, i rispettivi articoli 4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia);

 

CONSIDERATO che nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018 si è abbattuta sul territorio del nord Italia un’ondata eccezionale di maltempo (denominata in seguito tempesta VAIA) che ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e che ha causato ingentissimi danni idrogeologici e schianti da vento su migliaia di ettari di bosco. In Trentino in particolare l’area

 

colpita da schianti è stata di 19.500 ha, di cui 12.500 ha sono stati danneggiati in maniera consistente, provocando l’atterramento di circa 4 milioni di metri cubi di legname;

 

CONSIDERATO che da subito l’Amministrazione provinciale ha elaborato uno specifico Piano operativo per la gestione della situazione emergenziale, occupandosi nella prima fase prevalentemente di ripristino delle infrastrutture forestali, della formazione degli addetti ai lavori di taglio boschivo, di monitoraggi fitosanitari, di coordinamento delle attività di vendita e utilizzazione del legname schiantato e di pianificazione delle successive attività di ricostituzione;

 

CONSIDERATO che attraverso le attività di utilizzazione forestale, condotte in oltre 800 cantieri con il contributo decisivo di ditte estere, sono ad oggi stati tagliati ed esboscati 1.647.000 m3 di legname, pari al 40 % di quello abbattuto dalla tempesta;

 

CONSIDERATO che pertanto permangono ad oggi al suolo quantitativi assolutamente notevoli di materiale legnoso che, ad un anno e mezzo dalla tempesta Vaia, sono in particolare modo suscettibili di colonizzazione da parte del Bostrico, un insetto xilofago in grado di colonizzare nel proprio ciclo di vita sia piante abbattute sia piante ancora vive, che conduce a morte, causando così il disseccamento di interi popolamenti forestali, con ricadute negative sull’assetto idrogeologico e ambientale del territorio e conseguentemente sulla sicurezza delle popolazioni che vi vivono;

 

CONSIDERATO che la tempestività delle operazioni di esbosco assume per quest’anno particolare significato per evitare la pullulazione degli insetti xilofagi, pullulazione che tipicamente diventa massima al secondo anno dagli schianti, quando il legname atterrato presenta condizioni di umidità e deperimento di particolare attrattività per gli insetti;

 

CONSIDERATO pertanto essenziale che, al fine di prevenire importanti ed estese fitopatie ai boschi sopravvissuti alla tempesta Vaia, le operazioni di esbosco siano intraprese e proseguano con la maggiore tempestività, continuità ed efficacia possibile;

 

CONSIDERATO anche che negli ambiti idrogeologicamente più fragili l’attività di esbosco degli schianti è prodromica all’attività di sistemazione dei versanti mediante opere artificiali, come ad esempio il posizionamento di barriere paramassi o paravalanghe e il rimboschimento delle aree denudate dalla vegetazione, a tutela degli abitati e delle infrastrutture sottostanti ;

 

CONSIDERATO che ad oggi la capacità operativa delle ditte estere è pari a circa un terzo di quella totale delle ditte impegnate nelle operazioni di esbosco degli schianti dovuti alla tempesta Vaia e si contraddistingue per gli alti livelli di meccanizzazione;

 

CONSIDERATO che le attività selvicolturali di cui al codice ATECO 02 sono ammesse quali attività produttive ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

 

CONSIDERATO che le ditte estere titolari dei lotti boschivi connessi all’emergenza Vaia sono al momento ferme e non possono proseguire con i lavori di esbosco, avendo in molti casi al momento fermi i macchinari necessari alle stesse, depositati presso i cantieri ;

 

CONSIDERATO che è necessario, viste le elevate capacità di intervento delle ditte straniere, consentire la tempestiva ripresa della loro attività, al fine di concorrere alle attività di esbosco messe in atto dalle ditte italiane, indispensabili al fine di prevenire il propagarsi delle fitopatie dovute alla pullulazione degli insetti xilofagi a partire dalle aree che altrimenti non sarebbe possibile esboscare;

 

CONSIDERATO che è comunque necessario garantire il rispetto dell’obbligo di quarantena da parte dei lavoratori stranieri che arrivano in Trentino per lavorare al servizio delle relative ditte boschive straniere;

 

CONSIDERATO che, se le ditte straniere in parola sono in grado di attrezzare presso i cantieri di esbosco idonee strutture mobili per l’accoglienza dei boscaioli che garantiscano che la quarantena prescritta dai DPCM sia ivi svolta idoneamente, e cioè con le garanzie di igiene, sicurezza e isolamento prescritte dai D.P.C.M. sopra citati, si possa ritenere che nel periodo di quarantena i

 

medesimi lavoratori possano svolgere i lavori di esbosco nel medesimo cantiere in cui sono le strutture di accoglienza, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie relative;

 

CONSIDERATO che l’attrezzare siti di accoglienza per i lavoratori stranieri delle ditte boschive straniere in parola tramite il posizionamento di strutture mobili non costituisce attività di campeggio ai sensi delle normative provinciali vigenti, in considerazione dello stato di emergenza;

 

CONSIDERATO che la presenza del cinghiale sul territorio trentino causa gravi danni alle colture agricole ed ai pascoli, tanto che nei confronti del cinghiale è attivata ormai da anni la misura del controllo della specie prevista dalla l. 157/92 e dalla legge provinciale sulla caccia n. 24/91;

 

CONSIDERATO che la disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento è disposta, da ultimo, con le deliberazioni n. 1183 del 1 agosto 2019 e n. 1322 del 30 agosto 2020;

 

CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza Covid-19, con la ridotta mobilità delle persone sul territorio, la mobilità della fauna è fortemente aumentata, anche per la specie del cinghiale;

 

CONSIDERATO che si registra sul territorio un elevato caso di gravi danni alle colture agricole e ai pascoli, tanto che si ritiene essenziale riattivare fin da subito l’attuazione delle operazioni di controllo della specie, secondo le modalità già disciplinate;

 

CONSIDERATO che comunque l’attività del controllo del cinghiale debba svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, come previsto dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 per l’attività sportiva;

 

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 26 aprile 2020, per effetto del quale sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

 

RITENUTO che, ad esplicitazione delle misure nazionali adottate, rientrino tra gli spostamenti consentiti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 26 aprile 2020, quelli necessari allo spostamento delle arnie da parte dell’apicoltore hobbista;

 

CONSIDERATO che agli imprenditori apistici e agli apicoltori professionisti è già consentito lo svolgimento pieno della propria attività professionale rientrando essa nel codice Ateco 01, ammesso ai sensi del DPCM 26 aprile 2020;

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 15 aprile 2020, recante disposizioni relative all’esercizio di attività produttive, all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e clienti e alla somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a domicilio;

 

CONSIDERATO che, in base a tale ordinanza e fino alla fine del periodo di emergenza, è consentito agli operatori agrituristici l’esercizio dell’attività di somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a domicilio nell’ambito della SCIA relativa all’esercizio dell’attività agrituristica, con esclusione del computo di detta attività ai fini della determinazione del rapporto di connessione, in deroga alla legge provinciale sull’agriturismo, senza che sia necessario il compimento di ulteriori formalità e fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle indicazioni per la consegna a domicilio disposte dal Dipartimento Politiche sociali con nota prot. 191072 del 1 aprile 2020;

 

RITENUTO di estendere anche alle imprese enoturistiche la possibilità di effettuare l’attività di degustazione delle produzioni vinicole aziendali, comprensive della somministrazione di pasti freddi, in modalità di consegna a domicilio, senza il compimento di ulteriori formalità e fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie;

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 25 aprile 2020 che ha disposto che sia consentita, dalla data del 29 aprile 2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane abilitati in tal senso;

 

RITENUTO inoltre di estendere le previsioni di cui alla citata ordinanza del 25 aprile 2020 anche alle imprese agrituristiche, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali, nonché alle imprese enoturistiche, per la degustazione delle produzioni vinicole aziendali, comprensive della somministrazione di pasti freddi;

 

RITENUTO che tali attività svolte in modalità di asporto, analogamente a quanto disposto per il loro svolgimento in modalità di consegna a domicilio, debbano essere escluse, per le imprese agrituristiche, dal computo ai fini della determinazione del rapporto di connessione;

 

RITENUTO inoltre che, analogamente a quanto disposto per il loro svolgimento in modalità di consegna a domicilio, per lo svolgimento in modalità da asporto non debba essere richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie;

 

CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5465 (art. 5 comma 3), entro la data del 15 maggio di ogni anno – termine ad oggi non oggetto di differimento – è necessario che le imprese zootecniche presentino un titolo di conduzione valido per la gestione di una malga, al fine di poter beneficiare dei pagamenti diretti previsti dal I Pilastro della PAC e degli aiuti a superficie previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia (PSR);

 

CONSIDERATO che, secondo i dati presenti in SIAN, i contratti di concessione di malghe in scadenza o scaduti dopo il 9 marzo 2020 sono in numero minoritario, mentre sono in numero assolutamente preponderante quelli scaduti tra il 30 settembre 2019 e il 30 gennaio 2020, in considerazione anche del fatto che, visto l’oggetto della concessione, la scadenza è normalmente prevista al termine delle stagioni d’alpeggio;

 

CONSIDERATO che i comuni e le ASUC si trovano in oggettiva difficoltà nell’espletamento delle procedure per l’affidamento delle malghe, in relazione al fatto che le disposizioni nazionali sul contenimento degli spostamenti e sulle modalità di lavoro impediscono lo svolgersi di sopralluoghi e che quelle relative ai differimenti dei diversi termini connessi alle procedure di gara, differendo i medesimi a ridosso o oltre la scadenza del 15 maggio, possono non consentire alle amministrazioni di espletare le procedure di gara nel rispetto del termine perentorio del 15 maggio sopra riportato;

 

DATO ATTO che l’articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011,

  1. 8-66/Leg, stabilisce i periodi entro i quali sono ammessi i tagli dei cedui, diversamente a seconda dell’altitudine del bosco interessato;

 

DATO ATTO che i termini conclusivi dei periodi di taglio dei cedui disposti dalla norma del Decreto del Presidente della Provincia sopra citata ricadono tutti nel periodo dell’emergenza da Covid-19;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 26 aprile 2020 non rientrano tra gli spostamenti consentiti sul territorio provinciale quelli finalizzati allo svolgimento di attività selvicolturali da parte di privati cittadini, compreso il taglio dei cedui;

 

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

 

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 “Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

 

VISTA la delibera della Giunta provinciale n. 26 del 20 gennaio 2017 e ss.mm., avente ad oggetto: “Procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all’acquisto, all’utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all’esercizio dell’attività di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in applicazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)”;

 

CONSIDERATO che l’utilizzatore professionale che acquista per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo;

 

CONSIDERATO che chiunque intende svolgere un’attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione;

 

CONSIDERATO che i suddetti certificati di abilitazione sono validi cinque anni e sono rinnovabili;

 

CONSIDERATO che ai fini del rinnovo dell’abilitazione i soggetti devono aver partecipato a specifiche iniziative di aggiornamento, effettuate attraverso la frequenza ad appositi corsi oppure attraverso la partecipazione a momenti formativi che danno luogo ai crediti formativi oppure attraverso la combinazione delle due modalità poc’anzi indicate al fine di garantire la copertura di tutte le aree formative previste;

 

CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa nazionale e provinciale sopra richiamata, la metodologia formativa comprende l’alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche;

 

CONSIDERATO che la situazione emergenziale da Covid-19, alla luce delle misure di contenimento adottate con il fine di ridurre possibili occasioni di contagio, non consente l’avvio né il completamento delle iniziative formative di aggiornamento utili al fini del rinnovo nei termini e secondo la metodologia sopra indicata;

 

CONSIDERATO che ad oggi vi sono circa 50 certificati di abilitazione in scadenza e circa 180 certificati di abilitazione già scaduti e non ancora rinnovati a causa dell’impossibilità da parte dei titolari di seguire le iniziative formative di aggiornamento sopra indicate;

 

CONSIDERATA la necessità che rivestono i prodotti fitosanitari nell’ambito del trattamento delle colture agrarie, delle derrate alimentari e di piante ornamentali, ai fini della protezione e della conservazione dei vegetali o dei prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi, nonché al fine della prevenzione di possibili danni derivanti dall accrescimento di piante indesiderate o infestanti;

 

RITENUTO che l’utilizzo, l’acquisto, la vendita e l’attività di consulenza per l’impiego dei prodotti fitosanitari debbano essere garantiti anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività agricole, già ammesse ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e che continuano ad essere ammesse anche ai sensi del DPCM 26 aprile 2020;

 

VISTE le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia del 27 marzo 2020 in merito, tra l’altro, alla necessità di garantire l’operatività dei Vigili del Fuoco Volontari tramite la validità fino al 15 giugno 2020 delle attestazioni di idoneità scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020;

 

CONSIDERATE le segnalazioni provenienti dal Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari in merito alle difficoltà ad operare a pieno regime a seguito delle attestazioni di idoneità scadute dopo il 15 aprile 2020, considerato le difficoltà di disponibilità ancora sussistenti circa l’effettuazione degli accertamenti necessari presso gli operatori sanitari deputati;

 

CONSIDERATO altresì garantire, a maggior ragione nell’attuale fase emergenziale, la continuità della formazione e dell’addestramento dei Vigili del Fuoco sia Volontari sia Permanenti, nonché dei componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale;

 

RICHIAMATE tutte le precedenze ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l’emergenza COVID-19 e relative motivazioni;

 

SENTITO in proposito il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e convenuto che, laddove nel DPCM 26 aprile 2020 si fa riferimento all’ambito territoriale regionale, quest’ultimo sia inteso come territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e non come territorio della singola Provincia autonoma;

 

Tutto ciò premesso,

 

il Presidente ordina

spostamenti individuali

 

 

  1. ad esplicitazione delle misure nazionali e, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettere f) del DPCM 26 aprile 2020, che, dal giorno 4 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 compreso, sia consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all’aperto (compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L’attività sportiva in forma individuale, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio, è autorizzata presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in luoghi aperti. Si possono raggiungere i predetti circoli, società e le associazioni sportive solo a piedi o in bicicletta partendo dall’abitazione o dal luogo di
  2. che l’attività sportiva o motoria possa essere svolta con accompagnatore nel caso di persone non completamente autosufficienti e per i minori;
  3. che nello svolgimento dell’attività sportiva o motoria, i minori possano essere accompagnati anche da entrambi i genitori o da congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare, sempre nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona non facente parte del nucleo familiare o di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportiva;

 

  1. che nello svolgimento dell’attività motoria (intesa come passeggiata/camminata, anche nell’abito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare al lavoro, andare presso qualsiasi esercizio/attività aperto ecc.) sia obbligatorio indossare la mascherina una volta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell’attività sportiva (intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque in entrambi i casi assicurando il rispetto delle distanze individuate dalla lettera a). Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

 

  1. salvo quanto previsto dalla lettera a) per il raggiungimento dei circoli, delle società e le associazioni sportive, che l’attività sportiva o motoria deve aver inizio partendo dalla abitazione o dal luogo di lavoro, non essendo consentito l’uso di mezzo pubblico o privato per raggiungere il punto da cui si intende iniziare l’attività sportiva o motoria;

 

  1. che è consentito, sempre nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale e sull’utilizzo della mascherina, ai proprietari di animali addomesticati (come ad es. i felini, i canini, i cavalli) e a coloro a cui è affidata la loro cura spostarsi per compiere tutte le attività finalizzate ad evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di cura o attività motoria. È consentita, altresì, l’attività di toelettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell’animale, toelettatura – ritiro dell’animale”. Devono essere garantiti dall’esercente tutti i dispositivi di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale.

 

  1. che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale che, nell’ambito degli spostamenti consentiti, si trovano a transitare sul territorio di altra Regione confinante per spostarsi tra Comuni diversi della Provincia non possono fermarsi sul territorio attraversato facente parte di altra Regione confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;

 

  1. che è consentito per i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell’arco della singola giornata, lo spostamento individuale nell’ambito del territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per raggiungere le seconde case di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessaria per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dell’immobile;

 

  1. che lo spostamento finalizzato al cambio delle gomme invernali con quelle estive sui mezzi è considerato tra quelli giustificati da situazione di necessità, in quanto legato a motivi di sicurezza stradale;

 

  1. che rientrano tra gli spostamenti consentiti quelli necessari al conferimento, con ogni mezzo, dei rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata comunali (CRM-CRZ), territorialmente competenti anche se collocati al di fuori del territorio comunale di domicilio o residenza o abitazione; i soggetti gestori dei predetti centri di raccolta possono stabilire specifiche regole in ordine alle modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti, atte ad evitare forme di assembramento dei soggetti conferitori;

 

obbligo generale dell’utilizzo di mascherine/guanti/soluzioni disinfettanti

  1. salvo quanto previsto alla lettera d) per l’attività sportiva o motoria che, dal giorno 4 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 compreso, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio provinciale di usare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i

In ogni caso, sussiste l’obbligo di:

  • utilizzo della mascherina per accedere a tutte le attività di vendita aperte sul territorio provinciale, alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie e alle parafarmacie e negli spazi aperti al pubblico delle banche e degli uffici postali e che, analogamente, per il personale che presta la propria attività presso le predette attività sia necessario l’utilizzo di mascherine e guanti;
  • utilizzo della mascherina per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea;
  • utilizzo della mascherina per gli avventori che accedono ai mercati comunali, nonché l’utilizzo di mascherina e guanti per gli operatori impiegati nella attività di vendita presso i predetti mercati;
  • utilizzo della mascherina da parte degli utenti che accedono agli uffici della pubblica amministrazione;
  • utilizzo della mascherina per accedere a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie ;
  • mettere a disposizione degli avventori, a carico degli operatori economici la cui attività sia aperta, soluzione disinfettante per l’igiene delle mani e di pulire con soluzione disinfettante, dopo ogni utilizzo, le manopole di carrelli e i manici dei cesti eventualmente utilizzati per l’acquisto;

 

possibilità di approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari posti lungo il tragitto casa – lavoro oppure presso attività di vendita di generi alimentari posti nell’ambito

territoriale dei Comuni confinanti

 

  1. ad esplicitazione delle misure nazionali che, dal giorno 4 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 compreso, è consentito approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari posti lungo il tragitto casa – lavoro, anche se non collocati in prossimità della propria abitazione; inoltre, è consentito approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari posti nell’ambito territoriale dei Comuni confinanti rispetto al proprio Comune di residenza, abitazione o domicilio;

 

riapertura delle piste ciclabili

 

  1. che, dal giorno 4 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 compreso, siano riaperte la rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a), della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 e le reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale;

 

riapertura dei parchi e aree simili

 

  1. che, dal giorno 4 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 compreso, siano riaperti parchi pubblici, giardini pubblici e, comunque, ogni area a verde pubblico, nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

 

esplicitazioni per attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pastic- cerie, pizza al taglio) svolte in modalità di mensa o di asporto o con consegna a domicilio

 

  1. che dal giorno 4 maggio 2020, è consentita l’effettuazione di attività di mensa per operai dei cantieri da parte degli operatori della ristorazione, a condizione che gli stessi sottoscri- vano con le aziende fruitrici contratti in cui vengono specificati il numero di pasti e l’orario di fruizione. Il ristorante deve essere in grado di organizzare gli spazi per rispettare le distan- ze, le norme igienico sanitarie. Devono inoltre essere garantiti turni e sale da pranzo sepa- rate per gli operai di ciascun cantiere. Se si opera su più turni, tra un turno e l’altro deve es- sere garantita l’arieggiatura e la sanificazione e quindi le prenotazioni devono essere prese garantendo i tempi per la sanificazione ed evitando che gruppi di persone attendano fuori dal locale. Il personale di sala deve cambiare i guanti tra i turni. I luoghi comuni (es. bagni), se non dedicati, in presenza di operai di diversi cantieri devono essere organizzati a turno per cantiere ed igienizzati tra un turno e l’altro. Se possibile, entrata e uscite devono essere separati;
  2. che la ristorazione anche in modalità di asporto e consegna a domicilio è consentita anche nei giorni festivi e domenicali;

 

esplicitazione per il commercio al dettaglio in sede fissa di libri, vestiti per bambini e neonati e

di carta, cartone e articoli di cartoleria

 

  1. che, dal giorno 4 maggio 2020 al giorno 17 maggio 2020, sia consentito sul territorio provinciale il commercio al dettaglio in sede fissa di libri, vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria, ferma restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;
  2. che gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alla lettera precedente, che vendono anche prodotti diversi dai libri, vestiti per bambini e neonati e dalla carta, cartone e articoli di cartoleria possano vendere solo i prodotti di cui alla lettera precedente, ferma

 

restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;

  1. che gli spostamenti dei cittadini volti ad acquistare i prodotti di cui alla lettera q) debbano essere limitati al territorio comunale del comune in cui il cittadino si trova o, in caso di assenza di esercizi che vendono i prodotti di cui alla lettera q) su tale territorio, al comune più vicino in cui tali prodotti sono reperibili;
  2. la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati” è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calza- ture; si specifica altresì che le calzature per bambini e neonati possono essere venduti in tutti i negozi con codice ATECO idoneo di cui al DPCM 26 aprile 2020 e comunque in tutti i negozi autorizzati a vendere calzature;

 

prosecuzione delle attività degli operatori che già operano in virtù di precedenti ordinanze del Pre- sidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza COVID-19

 

  1. gli operatori economici che già operano da prima del 4 maggio 2020 per effetto di ordinan- ze del Presidente della Provincia proseguono la loro attività nel rispetto delle norme di si-

curezza;

 

chiusura attività di vendita di generi alimentari elencate nell’allegato 1 del DPCM 26 aprile

2020 nei giorni di domenica e festivi

 

  1. v) dal giorno 4 maggio 2020 al giorno 17 maggio 2020, la chiusura nei giorni di domenica e festivi delle attività di vendita di generi alimentari, elencate nell’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020;

 

alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

 

  1. che, dal giorno 4 maggio 2020 al giorno 17 maggio 2020, le attività di alloggio per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni sono autorizzate ad operare limitatamente alle camere e ai posti letto in cui vengono ospitati lavoratori di aziende autorizzate ad operare attualmente ai sensi delle disposizioni nazionali e provinciali (si veda ad es. l’Allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020) o in cui vengono ospitati soggetti per motivi legati all’emergenza COVID19 o in cui sono ospitati soggetti che hanno residenza anagrafica o domicilio presso le suddette strutture. Sono assimilati a questa categoria anche le attività di B&B che operano senza partita IVA;

 

 

disposizioni in merito ai Vigili del Fuoco Volontari e Permanenti e alle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale

 

  1. che siano considerati necessari gli spostamenti dei Vigili del Fuoco, sia volontari che permanenti, nonché di tutti i componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale, verso le Caserme e i luoghi atti alla formazione e all’addestramento degli stessi, anche fra comuni diversi, nonché il relativo ritorno alla propria residenza, fatto salvo eventuali restrizioni previste dalle autorità competenti per specifiche esigenze sanitarie;

 

  1. che sia permessa l’attività formativa/addestrativa all’aperto dei Vigili del fuoco, sia volontari che permanenti, nonché di tutti i componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale, nel rispetto delle norme di sicurezza finalizzate al contrasto e al contenimento delle diffusione del virus COVID – 19;

 

  1. che possano riprendere gradualmente i corsi di formazione teorica dei Vigili del fuoco, sia volontari che permanenti, nonché di tutti i componenti delle organizzazioni di volontariato

 

facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale, nel rispetto delle norme di sicurezza finalizzate al contrasto e al contenimento del virus Covid-19, dando atto che tali corsi siano svolti se possibile prevalentemente in modalità telematica on-line;

 

  1. aa) che le attestazioni di idoneità dei Vigili del fuoco volontari aderenti ai Corpi VV.F. volontari della Provincia autonoma di Trento, scadute o in scadenza fino al termine della presente emergenza resteranno valide sino al termine di 90 giorni successivi alla conclusione dello stato emergenziale. Si considerano altresì valide fino a tale data anche le attestazioni di idoneità scadute anche prima del 31 gennaio 2020 qualora il vigile non sia riuscito a completare gli accertamenti diagnostici previsti dal protocollo di cui alla delibere della G.P. n. 487 del 12 aprile 2019 entro il 31 gennaio

Si evidenzia comunque la necessità di procedere, anche in pendenza del periodo emergenziale e nel limite del possibile, all’effettuazione degli accertamenti diagnostici per l’ottenimento del rinnovo delle attestazioni di idoneità scadute o in scadenza, ricorrendo ove possibile, oltre alle strutture dell’APSS, anche ai medici competenti ed ai medici di medicina generale.

Nell’ambito del periodo emergenziale, eventuali costi sostenuti dai Vigili del fuoco volontari per gli accertamenti sanitari e la visita finale, previsti dal protocollo di cui sopra, se opportunamente documentati, saranno rimborsati dalla Cassa provinciale antincendi, anche in deroga a quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 487 del 12 aprile 2019;

 

ditte boschive estere impegnate nell’emergenza Vaia

 

  1. bb) che, se le ditte straniere impiegate nell’esbosco di lotti boschivi conseguenti  alla  tempesta Vaia sono in grado di attrezzare presso i cantieri di esbosco idonee strutture mobili per l’accoglienza dei boscaioli che garantiscano che la quarantena prescritta dai DPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 sia ivi svolta idoneamente, e cioè con le garanzie di igiene, sicurezza e isolamento prescritte dai medesimi DPCM, nel periodo di quarantena i medesimi lavoratori possono svolgere i lavori di esbosco, nel medesimo cantiere in cui sono le strutture di accoglienza, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie relative. Per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa qui prevista nel corso della quarantena, saranno emanate specifiche linee guida attuative;

 

attività di controllo del cinghiale

 

  1. cc) che l’attività del controllo del cinghiale, disciplinata da ultimo con le deliberazioni n. 1183 del 1 agosto 2019 e n. 1322 del 30 agosto 2020 della Giunta provinciale, sia consentita a partire dal 4 maggio 2020, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, come previsto dal P.C.M. 26 aprile 2020 per l’attività sportiva;

 

coltivazione del terreno per uso agricolo e attività diretta per la produzione di autoconsumo da parte di privati cittadini

 

  1. dd) ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 17 maggio 2020, si evidenzia che rientrano tra gli spostamenti consentiti sul territorio della Provincia e più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 26 aprile 2020, quelli necessari alla coltivazione del terreno per uso agricolo e allo svolgimento dell’attività diretta per la produzione di autoconsumo su superficie agricole, orti e boschi di proprietà o in disponibilità;

 

  1. ee) di disporre che le attività di cui alla lettera precedente siano consentite:
  • per non più di una volta al giorno;
  • da un solo componente del nucleo familiare;

–    limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni culturali che la

 

stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati ovvero agli interventi per la produzione di legna da ardere per autoconsumo;

  1. ff) che quando necessario per effettuare trattamenti finalizzati al contrasto delle fitopatie, le attività di coltivazione del terreno per uso agricolo di cui alla lettera dd) siano consentite senza le limitazioni di cui alla lettera ee);

 

attività di vendita al dettaglio di piante e fiori

 

  1. gg) ad esplicitazione delle misure nazionali adottate, si evidenzia che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera z) del DPCM 26 aprile 2020 l’attività di vendita al dettaglio di fiori e piante rientra tra le attività di vendita di generi agricoli e alimentari e in quanto tale è consentita anche nell’ambito di mercati all’aperto ovvero in sede ambulante;

 

  1. hh) che sia consentito l’accesso agli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici e alle aziende agrarie, anche da parte di privati cittadini;

 

apicoltori hobbisti

 

  1. ii) ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 17 maggio 2020, si evidenzia che rientrano tra gli spostamenti consentiti sul territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 26 aprile 2020, quelli necessari allo spostamento delle arnie da parte dell’apicoltore hobbista;

 

imprese agrituristiche ed enoturistiche

 

  1. jj) che fino alla cessazione del periodo di emergenza (fissato oggi per il 31 luglio 2020) dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge, alle imprese agrituristiche sia consentito lo svolgimento dell’attività di somministrazione di pasti e bevande tipici nonché di degustazione di prodotti aziendali sia in modalità di consegna a domicilio che di asporto; in tal caso, tali attività sono escluse dal computo ai fini della determinazione del rapporto di connessione. Per lo svolgimento di suddette attività in modalità di consegna domicilio e di asporto non è richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
  2. kk) che fino alla cessazione del periodo di emergenza (fissato oggi per il 31 luglio 2020) dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge, alle imprese enoturistiche sia consentito lo svolgimento dell’attività di degustazione delle produzioni vinicole aziendali, comprensive della somministrazione di pasti freddi, in modalità di consegna a domicilio e di asporto. Per lo svolgimento della suddetta attività in modalità di consegna a domicilio e di asporto non è richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie;

 

  1. ll) che sia soppressa la lettera j) dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 211412/1 del 15 aprile 2020;

 

malghe

 

  1. mm) che sia confermato quanto disposto dai punti 4) e 5) dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 3 aprile 2020, di seguito riportati:
  • che, per l’anno 2020, l’avvenuto affidamento della gara, anche senza sottoscrizione del contratto, costituisca titolo valido alla conduzione della malga al fine di poter beneficiare dei

 

pagamenti diretti previsti dal I Pilastro della PAC e degli aiuti a superficie del PSR (premio di alpeggio);

  • che le disposizioni previste al punto 1, lettere da a) a h) dell’ordinanza del Presidente della PAT del 27 marzo 2020 n. 185699/1, possano essere applicate anche ai contratti relativi alla concessione di malghe in scadenza o scaduti dopo la data del 30 settembre 2019;

 

taglio dei cedui

 

  1. nn) che sia confermato quanto disposto dal punto 6) dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 27 marzo 2020, dando atto che, ad oggi, visto il DPCM 26 aprile 2020, il termine conclusivo del periodo di taglio dei cedui previsto dalle lettere a),
  2. b) e c) del comma 2 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, 8-66/Leg, coincide con il giorno 16 giugno 2020;

 

patentini fitosanitari

 

  1. oo) che sia confermato quanto disposto dalla lettera g) dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 19 aprile 2020, di seguito riportata:

 

  • dalla data del presente provvedimento e fino al novantesimo giorno successivo alla fine del periodo dell’emergenza (fissato oggi per il 30 luglio 2020) dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge, sono rinnovati, senza il compimento di ulteriori formalità, i certificati di abilitazione all’acquisto, all’utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all’esercizio dell’attività di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, già scaduti alla data del 31 gennaio 2020 o in scadenza dalla medesima data fino alla fine del periodo dell’emergenza, come sopra individuato;

attività formativa e aggiornamento per gli aspiranti guide alpine e per le guide alpine

 

  1. pp) che dal giorno 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 è consentita l’attività di formazione e aggiornamento outdoor per le guide alpine e aspiranti guide alpine iscritti ai corsi di formazione o aggiornamento organizzati dal collegio provinciale delle guide alpine ai sensi della L.P. 20/1993, nel rispetto delle nel rispetto delle norme di sicurezza finalizzate al contrasto e al contenimento delle diffusione del virus COVID – 19;

servizio di trasporto pubblico locale

  1. qq) a partire dal 4 maggio 2020, il servizio di trasporto pubblico locale sarà articolato come segue:
    • TRENTINO TRASPORTI e SUBAFFIDATARI servizi su gomma: servizio di linea affidato e subaffidato secondo orario invernale non scolastico urbano ed extraurbano sino alle ore

21.00 dei giorni feriali (dopo le 21.00 e nei giorni festivi sarà attivo servizio a chiamata in modalità Elastibus).

Per quanto riguarda la capienza massima dei mezzi, come da linee guida DPCM 26 marzo 2020, si conferma che è necessario il distanziamento di un metro tra gli utenti, che determina la seguente capienza massima: SERVIZIO DI LINEA URBANI (Autobus 12 metri: soglia max.16 – Autobus 10/11 metri: soglia max. 14 – Autobus 8 metri: soglia max. 8

  • Autosnodati18 mt: soglia max. 30 pax), BUS EXTRAURBANI (Autobus 12 m.: 13 posti a sedere – Autosnodato 18 m: 18 posti a sedere – Autobus 10 m: 11 posti a sedere – Daily 7 m.: 6 posti a sedere). Servizi non di linea vale
  • TRENTINO TRASPORTI settore ferrovia: servizio in regime integrale non scolastico per Valsugana e FTM eccettuato festivi;
  • TRENITALIA: per Ferrovia Brennero ripresa del servizio per circa il 57% del servizio ordinario e dal 18 maggio al 100% dei servizi regionali; per quanto riguarda invece la Ferrovia della Valsugana ripristino, a far data dal 4 maggio, del 50 % del servizio ferroviario.

 

 

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