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PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – COVID-19: « POTRANNO ACCEDERE I LAVORATORI DI AGRICOLTURA E COMMERCIO, DI IMPRESE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI »

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20.56 - mercoledì 8 aprile 2020

Potranno accedere i lavoratori dell’agricoltura e quelli del commercio di imprese con più di 50 dipendenti. Accordo quadro per la cassa integrazione in deroga.

È stato concluso oggi l’accordo quadro fra la Provincia, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di categoria dei datori di lavoro per l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga. L’accordo è rivolto a tutti i lavoratori che non sono già tutelati da altre forme di ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione ordinaria o l’assegno ordinario del Fondo territoriale, il cui rapporto di lavoro viene sospeso o ridotto.

Potranno accedere a questo strumento i lavoratori dell’agricoltura a tempo determinato e a tempo indeterminato, per le giornate di sospensione o di riduzione d’orario ulteriori rispetto al tetto massimo delle 90 giornate annue, e i lavoratori del settore commercio di imprese con più di 50 dipendenti.

Nel dettaglio l’intervento riguarda la sospensione o riduzione di orario dell’attività per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, calcolate a livello aziendale a decorrere dal 23 febbraio e fino al 31 agosto. Garantisce il medesimo importo previsto per la cassa integrazione ordinaria, ovvero l’80% della retribuzione con un massimale di 940 euro (per chi ha una retribuzione lorda mensile fino a 2159 euro) o di 1.130 euro (per chi ha retribuzione lorda superiore a 2159 euro).

Le domande andranno presentate direttamente al Fondo territoriale del Trentino, presso l’Inps provinciale, e non dalle singole aziende alla Provincia. L’accordo diventerà infatti operativo a breve prevedendo la possibilità di presentare domanda sul sito dell’Inps nella sezione riservata al Fondo di solidarietà del Trentino, con modalità semplificate di comunicazione alle organizzazioni sindacali e di raggiungimento dell’accordo sindacale (obbligatorio per le imprese con più di 5 dipendenti).

Si ricorda che per gli altri lavoratori sono attivi gli ordinari ammortizzatori sociali previsti per le sospensioni lavorative, in particolare:

la cassa integrazione guadagni ordinaria: per le imprese industriali, le imprese artigiane settore edile e porfido;
la cassa integrazione agricola per i lavoratori a tempo indeterminato dell’Agricoltura (max. 90 gg. annui);
l’assegno ordinario previsto dai fondi di solidarietà bilaterali (ad esempio Fondo Artigiani, Fondo delle imprese di somministrazione);
l’assegno ordinario del Fondo di Solidarietà Trentino al quale accedono, fra gli altri, i lavoratori delle imprese del turismo, dei servizi nonché del commercio (imprese fino a 50 dipendenti).

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