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PREVENTIVI AVVOCATI: CRTCU TRENTO, ORA OBBLIGATORI SENZA RICHIESTA DEL CLIENTE

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14.54 - mercoledì 13 settembre 2017

(Fonte: Crtcu, Centro ricerca consumatori tutela utenti – Trento) – Avvocati e onorari: ora il preventivo è d’obbligo anche senza richiesta esplicita del cliente.

La Legge n. 124/2017 (Legge sulla concorrenza), prevede l’obbligo per gli avvocati di redigere un preventivo di spesa per l’attività che andranno a svolgere in favore del cliente, anche senza richiesta esplicita di quest’ultimo.

Infatti, fino alla data di entrata in vigore di detta legge, l’avvocato procedeva con la stesura del preventivo, solo se esplicitamente richiestogli dal cliente e spesso, anche su richiesta, tale adempimento non veniva eseguito, con la scusa che era del tutto impossibile preventivare esattamente a priori l’ammontare di spesa.

Il testo in vigore dal 29.8.2017 dell’art. 13 comma 5 recita: ”il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie e compenso professionale”.

Quindi, l’avvocato è obbligato a fornire preventivamente in forma scritta o digitale, a prescindere da una richiesta esplicita del cliente, la misura del compenso per l’attività da svolgere!

Il consiglio nazionale forense ha predisposto un modello di scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell’incarico professionale, che riteniamo completo e dettagliato che può essere utilizzato e disponibile qui.

Il preventivo è obbligatorio per entrambe le parti, quindi l’avvocato dovrà attenersi al compenso indicato. Se dovessero sorgere circostanze non prevedibili al momento della stesura del preventivo il legale dovrà procedere alla stesura di un nuovo preventivo, spiegando al cliente il perché della modifica e della variazione dei prezzi, con la possibilità per il cliente di recedere dal contratto, così come per l’avvocato se il cliente non accetta le modifiche.

Non sono previste sanzioni in caso di mancata redazione e consegna del preventivo, ma in caso di controversia il comma 9 dell’art. 13 dell’Ordinamento della professione forense prevede la possibilità in mancanza di accordo tra avvocato e cliente di rivolgersi al Consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.

 

 

In allegato: Pdf da comunicato stampa

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