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LANCIO D'AGENZIA

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI / GOVERNO * DPCM GAZZETTA UFFICIALE 4 NOVEMBRE 2020: « SCARICA QUI ALLEGATO PDF – TESTO INTEGRALE »

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03.42 - giovedì 5 novembre 2020

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e
dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa
del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25
ottobre 2020;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attivita’ economiche,
produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle
regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui
all’allegato 9, in relazione alle attivita’ consentite dal presente
decreto;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’
dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal
Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020;
Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3
novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che l’osservazione formulata dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in merito alla necessita’ di un
contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il
procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta
soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle
Province autonome e’ ampiamente garantito dalla partecipazione
diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30
aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche’ dall’iter
procedimentale che contempla l’adozione, da parte del Ministro della
salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate e che, inoltre, e’ stata riformulata la disposizione
relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario,
come richiesto;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita’ e la
famiglia, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e’
fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con
se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche’ obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
b) per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con
l’uso della mascherina, nonche’ per coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita’.
E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in
presenza di persone non conviventi.
2. E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia’
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono
consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ ovvero per motivi di
salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante
parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per
motivi di salute, per situazioni di necessita’ o per svolgere
attivita’ o usufruire di servizi non sospesi.
4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, puo’ essere disposta per tutta la
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta
salva la possibilita’ di accesso e deflusso, agli esercizi
commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
5. E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico,
nonche’ in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili
esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio
2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche
mascherine di comunita’, ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano
comfort e respirabilita’, forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso.
8. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e’ condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche’ della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e’ consentito l’accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita’ ludica o
ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
c) sono sospese le attivita’ dei parchi tematici e di
divertimento; e’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi
destinati allo svolgimento di attivita’ ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con
l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita’
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di
cui all’allegato 8;
d) e’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria
all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche’ comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni –
riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano
paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di
pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e
non professionisti, degli sport individuali e di squadra,
partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono
consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle
rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate e Enti di promozione sportiva;
f) sono sospese le attivita’ di palestre, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e per le attivita’ riabilitative o terapeutiche, nonche’
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando
la sospensione delle attivita’ di piscine e palestre, l’attivita’
sportiva di base e l’attivita’ motoria in genere svolte all’aperto
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite
nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che e’ interdetto l’uso di spogliatoi interni a
detti circoli; sono consentite le attivita’ dei centri di
riabilitazione, nonche’ quelle dei centri di addestramento e delle
strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza
operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico,
che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida
vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli
eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo
svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e’
sospeso; sono altresi’ sospese l’attivita’ sportiva dilettantistica
di base, le scuole e l’attivita’ formativa di avviamento relative
agli sport di contatto nonche’ tutte le gare, le competizioni e le
attivita’ connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere
ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle
competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e
accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia
e’ vietato o per i quali e’ prevista la quarantena, questi ultimi,
prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test
molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui
esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7,
comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test
non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i
soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia,
devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negativita’
e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione
sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita’ con
lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore
dell’evento;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e’ consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casino’, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad
attivita’ differente;
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi
anche all’aperto;
n) restano comunque sospese le attivita’ che abbiano luogo in
sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con
riguardo alle abitazioni private, e’ fortemente raccomandato di non
ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze
lavorative o situazioni di necessita’ e urgenza. Sono vietate le
sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita’ a distanza; tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e
linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita’ a
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e’ fortemente
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita’ a
distanza;
p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui
all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento
delle attivita’ sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale
integrata. Resta salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del
Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata. L’attivita’ didattica ed educativa
per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i
servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza,
con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie salvo che per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni e
per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso
della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono
svolgersi solo con modalita’ a distanza. Sono consentiti in presenza
i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche’ le
attivita’ didattico-formative degli Istituti di formazione dei
Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e
della giustizia, nonche’ del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e
le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita’ non in presenza.
Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle
autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore
su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del
tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di
formazione, nonche’ i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della
situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione
dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o
delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e’ disposta la temporanea sospensione
delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio
regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere dette prove. Sono altresi’ consentiti gli esami di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni, nonche’ i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le
misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
e grado possono essere svolte solo con modalita’ a distanza. Il
rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene
secondo modalita’ a distanza nel rispetto dei principi di segretezza
e liberta’ nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per
l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile puo’ autorizzare, in
raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad
utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di
attivita’ ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne’
formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita’ delle istituzioni
scolastiche medesime. Le attivita’ dovranno essere svolte con
l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei
gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle
linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attivita’ di
pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, fatte salve le attivita’ inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento, nonche’ le attivita’ di
tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
u) le Universita’, sentito il Comitato Universitario Regionale di
riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle
attivita’ curriculari che tengono conto delle esigenze formative e
dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle
corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attivita’
formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in
presenza le sole attivita’ formative e curricolari degli insegnamenti
relativi al primo anno dei corsi di studio nonche’ quelle dei
laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero
dell’universita’ e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonche’
sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e
sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui
alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita’ didattiche o curriculari delle universita’ e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali
attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a
distanza, individuate dalle medesime universita’ e istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita’; le universita’ e le istituzioni assicurano, laddove
ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’ di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’
ai fini delle relative valutazioni;
z) e’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte
delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di
abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalita’ telematica, nonche’ ad
esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di
quelli per il personale della protezione civile, ferma restando
l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli
ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilita’ per le
commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con
collegamento da remoto;
aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita’ didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il
ricorso ad attivita’ didattiche ed esami a distanza e l’eventuale
soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la
validita’ delle prove di esame gia’ sostenute ai fini della
formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello
stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure
restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento
delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia,
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto
previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla
lettera aa), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da
COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il
cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero
dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
cc) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di
permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
dd) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’
e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti;
ff) le attivita’ commerciali al dettaglio si svolgono a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo
necessario all’acquisto dei beni; le suddette attivita’ devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si
raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato
11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi
commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei
mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari,
punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
gg) le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00
fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo e’ consentito per un
massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti
conviventi; dopo le ore 18,00 e’ vietato il consumo di cibi e bevande
nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di
confezionamento che di trasporto, nonche’ fino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze; le attivita’ di cui al primo periodo restano
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle
suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite
le attivita’ delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di
cui al periodo precedente;
hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro;
ii) le attivita’ inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle
suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all’allegato 10;
ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del
trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto
scolastico dedicato, e’ consentito un coefficiente di riempimento non
superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli
diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente
della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle
aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea,
finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita’ il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo’
disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche’ ai vettori e agli armatori;
nn) in ordine alle attivita’ professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalita’ di lavoro agile,
ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a
distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo
restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli
stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni
per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di
competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di
tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali
solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate
dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di
persone e, in genere, assembramenti;
pp) le attivita’ delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita’ di accesso, ricevimento, assistenza agli
ospiti;
2) le modalita’ di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita’ di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita’ di svolgimento delle attivita’ ludiche e
sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
dei clienti;
7) le modalita’ di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all’aperto di pertinenza.

 

 

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