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PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – GAZZETTA UFFICIALE * RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2020: « È DICHIARATO PER 6 MESI LO STATO DI EMERGENZA PER RISCHIO SANITARIO DA AGENTI VIRALI » (PDF DA PAG 16)

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23.38 - sabato 21 marzo 2020

Link Gazzetta Ufficiale (DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737)

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 31 gennaio 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare l’articolo 7, comma 1, lettera c), e l’articolo 24, comma
1;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26
ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle
attivita’ propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di cui all’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e
integrazioni, che, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla
pubblicazione della nuova direttiva in materia;
Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute
pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale
della sanita’ del 30 gennaio 2020;
Viste le raccomandazioni alla comunita’ internazionale della
Organizzazione mondiale della sanita’ circa la necessita’ di
applicare misure adeguate;
Considerata l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale
determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata
incolumita’ connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno
interessando anche l’Italia;
Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento
alla necessita’ di realizzare una compiuta azione di previsione e
prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere
straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettivita’ presente sul
territorio nazionale;
Considerata la necessita’ di supportare l’attivita’ in corso da
parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale,
anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di
controllo alle frontiere aeree e terrestri;
Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute
ha rappresentato la necessita’ di procedere alla dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo n. 1 del 2018;
Considerato, altresi’, che il Fondo per le emergenze nazionali di
cui all’articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, presenta le disponibilita’ necessarie per far fronte
agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b)
dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018,
nella misura determinata all’esito della valutazione speditiva svolta
dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle
informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della
salute;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul
territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare
la grave situazione internazionale determinatasi;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita’ ed
estensione, non e’ fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c), e dall’articolo 24,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e’ dichiarato,
per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2) Per l’attuazione degli interventi di cui dell’articolo 25, comma
2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da
effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile
in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui
al comma 3.
3) Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della
valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si
provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente delibera sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2020

Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Conte

 

 

 

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