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LANCIO D'AGENZIA

PRESIDENTE KASWALDER RISPONDE AL CONSIGLIERE MARINI * SPESE CONTENZIOSO DINANZI GIUDICE LAVORO: « PER DOVERE MORALE HO VERSATO SPONTANEAMENTE AL CONSIGLIO PAT 5.290,80 EURO »

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07.39 - sabato 5 febbraio 2022

Interrogazione a risposta scritta n. 3332 –

Con l’interrogazione 3001/XVI “Spese sostenute dal Consiglio provinciale in relazione al contenzioso dinanzi al giudice del lavoro” del 16 settembre 2021 si chiedeva (1) se fosse stato calcolato nel dettaglio il costo totale sostenuto dal Consiglio provinciale per far fronte al licenziamento illegittimo del segretario particolare del Presidente del Consiglio, precisando il quadro degli oneri previdenziali e fiscali, e a quanto ammontassero le relative spese; (2) se, qualora la Corte di Cassazione dovesse confermare la legittimità delle sentenze emesse dal Tribunale di Trento, in linea con quanto dichiarato dal segretario-questore, il presidente del Consiglio intendesse adottare le iniziative di competenza al fine di tutelare gli equilibri di bilancio dell’istituzione consiliare favorendo, in via precauzionale, la sottoscrizione di una fideiussione assicurativa per restituire le spese sostenute dal Consiglio a causa del licenziamento illegittimo;

nella risposta fornita all’interrogazione 3001/XVI il 19 ottobre 2021 il Presidente del Consiglio provinciale affermava che (1) alla data di presentazione dell’interrogazione il Consiglio provinciale aveva speso 111. 846, 28 euro, oneri previdenziali inclusi, a titolo di risarcimento del danno verso la parte offesa; (2) egli riteneva che non sussistessero le condizioni per richiedere il rilascio di una garanzia personale in relazione all’ipotesi di restituzione delle somme versate dal Consiglio provinciale;

nella sua conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio provinciale ha specificato che la causa di lavoro che lo vede opposto al suo ex segretario particolare è tuttora pendente in Corte di Cassazione, affermando di essersi “personalmente accollato” le relative spese legali. Il presidente ha inoltre affermato che, se la sentenza della Corte di Cassazione dovesse essere in linea con i primi due gradi di giudizio egli si dimetterebbe dal ruolo istituzionale che ricopre (Gli auguri di Kaswalder ai trentini per un 2022 di ritrovata serenità – Ufficio stampa del Consiglio provinciale, 27 dicembre 2021);

a quanto è dato capire dunque, la novità rispetto alla risposta fornita nell’ottobre del 2021 è che il Presidente del Consiglio ha dichiarato di assumersi l’impegno di rimborsare al Consiglio le spese legali sostenute finora e di dimettersi nel caso in cui la Corte di Cassazione (presumibilmente fra 3-4 anni) dovesse confermare le sentenze di 1° e 2° grado;

con riguardo ai costi sostenuti dal Consiglio per il pagamento degli stipendi dell’ex segretario particolare non vi sono invece novità di rilievo ovvero non risulta agli atti alcuna assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Consiglio e nemmeno da parte dell’Ufficio di Presidenza che ha ratificato il licenziamento con l’adozione delibera n.47 del 02.09.2020 recante “Ricorso in appello avverso la sentenza n. 61/2020 del Tribunale di Trento – sezione lavoro, affidamento dell’incarico di assistenza legale e relativo impegno di spesa”.

A conferma di quanto affermato si fa riferimento alle interrogazioni 1920/XVI, 2042/XVI, 2302/XVI e 2303/XVI ma in particolare all’interrogazione 2614/XVI alla quale il Presidente ha risposto affermando: “Non ritengo – come chiarito in occasione delle sedute dell’Ufficio di presidenza in cui le delibere sono state assunte – che la sola circostanza che iI Presidente del Consiglio sia stato parte della vicenda da cui è sorto il contenzioso sia tale da determinare una situazione di conflitto rispetto all’esigenza di tutelare le ragioni sostenute dal Consiglio provinciale nella vicenda giudiziaria in questione”, ovvero il Presidente non ritiene che sussista alcun conflitto d’interesse se tramite il suo voto decisivo l’Ufficio di presidenza decide di far pagare al Consiglio provinciale le spese legali per una causa originata dalle sue azioni, ovvero il licenziamento di un suo personale dipendente che i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto illegittimo; la risposta all’interrogazione 2614/XVI ha peraltro chiarito maggiormente (ma non definitivamente) il quadro della situazione rispetto alla risposta fornita all’interrogazione 2302/XVI nella quale il Presidente aveva fatto presente che nelle sedute dell’Ufficio di presidenza i consiglieri componenti non sottoscrivono accordi tra loro, ma assumono collegialmente delle decisioni, il cui contenuto viene reso pubblico secondo la normativa vigente.

La risposta all’interrogazione 2302/XVI aveva infatti smentito le affermazioni di uno dei segretari-questori fatte a mezzo stampa il 14 febbraio 2021, attraverso le quali era stata data per certa l’assunzione di responsabilità anche in termini finanziari da parte del Presidente del Consiglio in caso di soccombenza nella vicenda legale;

tutto ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere

1. se rispetto alla vicenda del licenziamento illegittimo del segretario particolare sia in corso un’interlocuzione tra il Consiglio provinciale e la Corte dei Conti e, in caso positivo, quali siano i termini in discussione e gli eventuali esiti;

2. se le spese legali sostenute dal Consiglio provinciale fino alla data odierna siano state rimborsate interamente da parte del Presidente del Consiglio e con quali modalità;

3. in caso di conferma delle sentenze in 1° e in 2° grado da parte della Corte di Cassazione se siano in programma forme di rimborso dei costi sostenuti dal Consiglio provinciale da parte del Presidente del Consiglio o dei componenti dell’Ufficio di Presidenza che hanno ratificato il licenziamento con la delibera n.47 del 02.09.2020; 4. a quale data si possa prevedere che la Corte di Cassazione emetterà la propria definitiva sentenza riguardo alla vicenda del licenziamento ritenuto illegittimo di un dipendente da parte del presidente del Consiglio; A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

 

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Cons. prov. Alex Marini

 

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Oggetto: risposta all’interrogazione n. 3332/XVI di data 4 gennaio 2022 (prot. n. 112 di data 05.01.2022)

L’interrogante richiama nuovamente l’attenzione sul noto contenzioso in essere con l’ex segretario particolare del Presidente, formulando nuovi e vecchi quesiti a cui si cercherà, nei limiti del possibile, di dare risposta più esaustiva, anche e soprattutto al fine di chiarire il tema del “rimborso dei costi”, già avanzato nell’interrogazione n. 3001/XVI.

Quanto alle spese, lo scrivente ha versato spontaneamente, per dovere morale e sociale, al Consiglio provinciale l’importo di euro 5.290,80 (reversale d’incasso n. 396 di data 26 maggio 2021), pari alla spesa sostenuta dall’ente per l’instaurazione del ricorso dinanzi alla Suprema Corte (in relazione all’incarico di assistenza legale e al contributo unificato). Il versamento è avvenuto a titolo di obbligazione naturale, non sussistendo un vero e proprio obbligo giuridico del Presidente a rimborsare il Consiglio dei costi sopportati per l’instaurazione dell’ulteriore grado di giudizio.

Quanto testé precisato mi permette altresì di fare chiarezza su un ulteriore aspetto, sollevato nell’interrogazione laddove si chiede se “siano in programma forme di rimborso dei costi sostenuti dal Consiglio provinciale da parte del Presidente del Consiglio o dei componenti dell’Ufficio di Presidenza” in relazione ai primi due gradi di giudizio.

Prescindendo da eventuali versamenti spontanei, ricordo che spetta al giudice contabile – già a conoscenza dei dettagli della vicenda – verificare la sussistenza dei presupposti di una eventuale responsabilità amministrativa in capo agli organi di indirizzo politico. In assenza di siffatto accertamento, l’Amministrazione non ha alcun titolo giuridico per pretendere il rimborso né tanto meno per programmare future richieste di pagamento da rivolgere ai componenti dell’Ufficio di presidenza.

Circa i tempi della pronuncia della Corte di cassazione, l’Amministrazione non è in grado allo stato di fornire indicazioni precise, posto che la calendarizzazione della trattazione dipende da molti fattori, come è stato rappresentato dal legale incaricato dall’ente.

Cordiali saluti.

– Walter Kaswalder –

 

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