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LANCIO D'AGENZIA

PAT * “UNA PROVINCIA PIÙ RAPIDA E IN CONTINUO DIALOGO: PER RENDERE PIÙ SEMPLICE IL RAPPORTO TRA IL CITTADINO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

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15.53 - giovedì 18 gennaio 2018

Approvato dalla Giunta un disegno di legge – in totale nove articoli – per rendere più semplice il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione provinciale
Provincia, parola d’ordine: semplicità.

Sono oltre 45.000 ogni anno i provvedimenti emessi dagli uffici della Provincia autonoma di Trento a conclusione di altrettante pratiche amministrative; a questi si aggiungono i provvedimenti che per vari motivi non sono arrivati a conclusione e quelli che coinvolgono altri enti.

Questi numeri, da soli, chiariscono quale possa essere l’impatto di una semplificazione delle procedure, in termini di competitività per il sistema e di miglioramento della vita dei cittadini.

Proprio con questi obiettivi la Giunta provinciale ha varato un disegno di legge, che ora sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio provinciale, con cui si “mette mano” a tre leggi provinciali attualmente in vigore: quella sull’attività amministrativa (30 novembre 1992, n. 23 ), quella sulla valutazione di impatto ambientale (17 settembre 2013, n. 19) e, per un necessario raccordo tecnico, quella per il governo del territorio (4 agosto 2015, n. 15).

Il disegno di legge introduce certezza nei tempi di conclusione delle procedure che coinvolgono pareri di più enti; aumenta le possibilità di regolarizzare o integrare la documentazione che si presenta alla pubblica amministrazione; prevede che si debba ricevere un avviso, prima di vedersi revocato un contributo per mancata rendicontazione; nelle attività economiche iniziate con una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) dà la possibilità di mettersi in regola continuando l’attività; nei procedimenti che comprendono una Valutazione di Impatto Ambientale semplifica gli adempimenti in capo al cittadino.

 

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Le novità punto per punto

Una Provincia più rapida e in continuo dialogo
La Provincia assicura la riduzione media del 30% dei termini massimi dei procedimenti amministrativi. Ciò porterà praticamente la totalità dei procedimenti provinciali entro il termine massimo di 180 giorni.

Inoltre, nell’ambito delle azioni di digitalizzazione dei rapporti tra amministrazione e i propri utenti, la Provincia attiverà azioni volte a garantire la comunicazione preventiva di scadenze previste per adempimenti a carico degli utenti.

 

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Tempi nelle procedure con più enti o uffici

Prima
I tempi di conclusione delle procedure complesse – che richiedono il parere di più enti o uffici – non erano certi perché il termine del procedimento principale rimaneva sospeso fino all’acquisizione di tutti gli atti necessari per completare l’istruttoria e ricominciava a decorrere solo al ricevimento dell’ultimo atto. Se anche un solo atto non veniva rilasciato, il procedimento rimaneva bloccato.

Dopo
I tempi di conclusione delle procedure complesse sono certi:
– se deve essere acquisito l’atto di un altro ente o ufficio e questo non viene rilasciato nei termini previsti, la procedura non rimane bloccata, grazie al silenzio assenso (l’atto si considera positivamente rilasciato, fatta eccezione per gli atti per cui l’ordinamento europeo richiede l’adozione di un provvedimento espresso, es. Via);
– se devono essere acquisiti più atti, l’amministrazione principale deve convocare una Conferenza di servizi, che poi decide autonomamente.

 

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Documentazione

Prima
Se la documentazione essenziale non veniva presentata tutta, contestualmente alla domanda e nei termini fissati, la stessa era dichiarata inammissibile e il procedimento amministrativo non iniziava nemmeno. L’integrazione era ammessa solo per completare i documenti già prodotti con la domanda (es. un dato o elementi mancanti o non compilati o parziali rispetto a quelli richiesti e necessari all’amministrazione per effettuare l’istruttoria).

Dopo
L’interessato può provvedere – anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, seppur entro un termine ragionevole – non solo alla regolarizzazione o integrazione di quanto già presentato, ma anche alla produzione di documentazione che non aveva consegnato all’amministrazione. La domanda è quindi sempre ammissibile.

 

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Revoca contributi

Prima
Il contributo era revocato o decadeva automaticamente se non venivano rispettati i termini di rendicontazione (anche prorogati).

Dopo
Il contributo viene revocato o decade – per il mancato rispetto dei termini di rendicontazione – solo se l’amministrazione ha ricordato all’interessato la scadenza prevista per la rendicontazione, almeno trenta giorni prima. Per farlo dovrà utilizzare strumenti, anche informatici, che diano certezza dell’avvenuta ricezione dell’avviso di scadenza.

Scia, per le attività economiche

Prima
La Scia (interessa le procedure di avvio delle attività economiche, di prevalente competenza comunale – sono circa 5.000 le Scia presentate ogni anno nei comuni della provincia di Trento) consente all’interessato di iniziare subito l’attività. Se l’amministrazione nei 60 giorni successivi alla presentazione della segnalazione accertava la mancanza di requisiti e presupposti di legge, disponeva il divieto di proseguire l’attività oppure, se le mancanze erano sanabili, assegnava un termine non inferiore a 30 giorni per mettersi in regola, disponendo in ogni caso la sospensione dell’attività.

Dopo
Se è ammessa la possibilità di sanare le irregolarità l’amministrazione non può più disporre la sospensione dell’attività già avviata. L’interessato quindi può mettersi in regola nel termine assegnato continuando ad esercitare l’attività già avviata, senza interruzioni e quindi senza “rimetterci”. La sospensione dell’attività è disposta solo in casi eccezionali (es. presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico connesso ad interessi sensibili come salute, ambiente, paesaggio, sicurezza pubblica…).

 

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Valutazione di impatto ambientale

Titolo edilizio dopo una Via positiva

Prima
Se il Comune partecipava alla Conferenza dei servizi di Via, una volta acquisita la Via favorevole, il proponente poteva presentare la Scia. Se il Comune non partecipava, il proponente era costretto a presentare domanda al Comune per il permesso di costruire.

Dopo

In ogni caso, sia che il Comune partecipi alla Conferenza dei servizi sia che non partecipi, il proponente, acquisita la Via favorevole, presenta al Comune esclusivamente la Scia.

Pareri negativi

Prima
In presenza di pareri negativi in materia di vincolo idrogeologico o di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, compresa l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), la Via doveva concludersi negativamente.

Dopo

In presenza di pareri negativi in materia di vincolo idrogeologico o di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, compresa l’Aia, la VIA si conclude sulla base delle posizioni prevalenti; i dissensi possono quindi essere superati motivatamente.

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