News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

MARINI (M5S) – INTERROGAZIONE * LICENZIAMENTO PRUNER: « QUALI SONO LE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL CONSIGLIO PAT PER AFFRONTARE IL CONTEZIOSO IN I E II GRADO, COMPRESI I COSTI QUANTIFICATI DAL GIUDICE? »

Scritto da
08.09 - venerdì 19 febbraio 2021

Interrogazione a risposta scritta n. 2303. Nel maggio del 2019 il Presidente del Consiglio provinciale comunicava al segretario particolare della Presidenza, assunto con un contratto di lavoro subordinato il 7 dicembre 2018, la risoluzione del rapporto di lavoro. In conseguenza al provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio, il lavoratore presentava ricorso di fronte al Tribunale ordinario di Trento – Sezione lavoro;

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.1 dell’8 gennaio 2020 per l’affidamento dell’incarico di rappresentanza, assistenza e difesa del Consiglio provinciale, il Consiglio provinciale veniva costituito in giudizio ratificando implicitamente e rendendo a tutti gli effetti efficace il licenziamento ante tempus del dipendente. Con sentenza n. 61/2020 pubbl. il 01/06/2020, RG n. 706/2019, il giudice accertava la nullità per motivo illecito determinante ed esclusivo ex art. 1345 cod.civ. del recesso ante tempus;

successivamente alla sentenza sopra menzionata l’Ufficio di presidenza approvava le seguenti deliberazioni: 1) Deliberazione n.37 dell’8 luglio 2020 – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, a seguito della sentenza n. 61/2020 del Tribunale ordinario di Trento – sezione lavoro; 2) Delibera n.47 del 2 settembre 2020 per l’affidamento dell’incarico per il ricorso in appello;

della notizia della condanna del Consiglio provinciale in secondo grado non veniva fatto cenno sul sito istituzionale del Consiglio. Tuttavia, il 12 febbraio veniva inviata la seguente nota da parte dell’ufficio stampa del Consiglio: “La Corte d’Appello di Trento ha deciso l’appello proposto dal Consiglio provinciale avverso la sentenza di primo grado, relativa alla causa di lavoro intentata dall’ex segretario particolare del presidente del Consiglio provinciale dopo la sua rimozione dall’incarico. I giudici d’appello hanno rigettato il ricorso del Consiglio, confermando la sentenza del Tribunale di

Trento e specificando che sono compresi nel risarcimento dovuto anche i contributi previdenziali, come peraltro già indicato nella motivazione della pronuncia di primo grado. Il Consiglio attende di conoscere le motivazioni della sentenza”;

ulteriori dettagli del dispositivo della sentenza si apprendevano via web il giorno stesso. Rispetto alla sentenza di primo grado, la sentenza d’appello avrebbe determinato maggiori aggravi a danno dell’ente pubblico. Il Consiglio sarebbe chiamato a sostenere dei costi aggiuntivi come ad esempio il risarcimento al dipendente dei minori versamenti dei contributi previdenziali nonché le spese processuali per un ammontare di 7 mila euro (Licenziamento Pruner, il giudice respinge il ricorso di Kaswalder e condanna il Consiglio a pagare un ulteriore risarcimento – Il Dolomiti, 12 febbraio 2021); LINK

dalla lettura dell’elenco di provvedimenti menzionati nei paragrafi precedenti, risulta difficile comprendere con chiarezza le spese sostenute dal Consiglio provinciale in riferimento alla vicenda giudiziaria scaturita dalla risoluzione ante tempo del contratto di lavoro del segretario particolare del Presidente del Consiglio. Rimane pertanto immutata l’esigenza di conoscere con accortezza di dettaglio i costi analitici e l’ammontare totale del costo a carico dell’istituzione consiliare provinciale;

 

*

tutto ciò premesso si interroga il presidente del Consiglio provinciale per sapere

1. il dettaglio del consuntivo delle spese legali sostenute dal Consiglio provinciale per affrontare il contezioso legale in primo e in secondo grado, comprensivo delle spese di giustizia quantificate dal giudice;

2. il dettaglio del risarcimento che dovrà essere riconosciuto al dipendente in applicazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento comprensivo degli oneri previdenziali;

 

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

 

*

Cons. prov. Alex Marini

 

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Scarica PDF

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.