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MARINI (GRUPPO MISTO) – INTERROGAZIONE * PRESIDENZA CONSIGLIO PAT: « VI È STATA UNA VALUTAZIONE SULLA PRESUNTA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEL PRESIDENTE KASWALDER? »

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13.12 - sabato 12 dicembre 2020

Interrogazione a risposta scritta n. 2042 –  Con delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 l’Ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha affidato l’incarico di rappresentanza e difesa del Consiglio provinciale nel giudizio promosso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Trento – sezione lavoro, con ricorso (R.G. n. 706/2019), al prof.avv. Carlo Zoli, specificando quanto segue: “dati la delicatezza, specificità e natura del contenzioso, la complessità e la novità delle questioni di diritto controverse, l’interesse pubblico ad una difesa piena, i limitati tempi tecnici dovuti alle brevi scadenze per la costituzione in giudizio nonché l’attuale mancanza di un avvocato interno al Consiglio provinciale iscritto all’ordine degli avvocati, affidare l’incarico di rappresentanza, assistenza e difesa del Consiglio medesimo a un avvocato del libero foro” con un’imputazione di spesa di euro 12.402,52 – comprensiva di C.p.a. e Iva, scegliendo quindi di non affidarsi nè all’avvocatura della PAT, nè all’Avvocatura dello Stato;

con delibera n. 47 del 2 settembre 2020, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale ha affidato l’incarico di impugnare la sentenza 61/2020 del Tribunale di Trento, sez. lavoro, allo stesso professionista. In tale delibera ha preso parte alla discussione ed alla votazione lo stesso presidente Kaswalder, pur versando in una pacifica situazione di conflitto di interessi (doc. 03);

in tale seconda delibera si specifica che “l’affidamento di prestazioni di rappresentanza legale, pur non sottoposto a procedura di evidenza pubblica, deve rispettare i principi che governano la materia dei contratti pubblici (articolo 4, decreto legislativo n. delib. n. 47 del 2 settembre 2020 Pagina 2 di 5 50/2016), tra cui quello di economicità, che richiede una previa valutazione di equità e congruità del compenso rispetto alle prestazioni rese, e quello di efficacia, che postula la congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico”. Come già evidenziato per il primo grado, non pare che l’importo di euro 12.000,00 previsto per la fase di appello riconosciuto all’avvocato del libero foro, rispetti tali principi;

si evidenzia inoltre che con delibera n. 37 dell’8 luglio 2020, è stato deliberato dall’Ufficio di presidenza un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 61/2020 del Tribunale ordinario di Trento – sezione lavoro – per oneri da contenzioso, comprensivi delle spese di giudizio comprensivi delle spese di giudizio per un importo massimo stimato di euro 260.000,00 (doc. 04);

evidenzio inoltre che l’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di

interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” (disposizione introdotta  con Legge 190/2012). La disposizione introdotta con la legge 190/2012 va a completare un quadro legislativo già definito ai tempi del Regno d’Italia: l’art. 290, comma 1, del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148; art. 279 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e, da ultimo, art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ai sensi e per gli effetti della disposizione richiamata, la circostanza di trovarsi in una presunta situazione di conflitto di interessi avrebbe imposto al presidente del Consiglio provinciale W. Kaswalder l’obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni

1 del 08-01-2020, n. 37 del 08.07.2020 e n. 47 del 02.09.2020 dell’Ufficio di Presidenza. A tal riguardo si segnala come il voto favorevole del presidente Kaswalder sulle delibere n. 37 dell’8 luglio 2020 e n. 47 del 2 settembre 2020 sia risultato decisivo ai fini dell’approvazione delle medesime. Per quanto riguarda l’approvazione della delibera n. 37 infatti erano presenti il presidente Kaswalder e i segretari questori Dalzocchio e Dallapiccola e la delibera è stata approvata con il voto contrario del cons. Dallapiccola e il voto favorevole del presidente e della cons. Dalzocchio. Nella delibera n. 47 si è presentata la stessa situazione: erano presenti Kaswalder, Dallapiccola e Dalzocchio e anche in questo la delibera è stata approvata con il voto contrario di Dallapiccola. Nella delibera n.1 dell’8 gennaio 2020 erano presenti il presidente Walter Kaswalder e i segretari questori Dalzocchio e Degasperi e la delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Kaswalder e Dalzocchio e il voto di astensione di Degasperi;

tutto ciò premesso, si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere

se in coincidenza della discussione e della votazione con riguardo alle delibere n. 1 del 08-01-2020, n. 37 del 08.07.2020 e n. 47 del 02.09.2020 adottate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, vi sia stata una valutazione, e in caso quale ne sia stato l’esito, in merito alla presunta situazione di conflitto di interessi da parte del presidente Kaswalder, con particolare riferimento alla fattispecie disciplinata dall’articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

 

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

 

*

Cons. prov. Alex Marini

 

 

 

 

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