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LANCIO D'AGENZIA

MANICA (PD) – INTERROGAZIONE * REGOLAMENTO AGRITUR:« È VERO CHE SI VUOLE ELIMINARE L’OBBLIGO DI UTILIZZARE I PRODOTTI AZIENDALI? »

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10.22 - mercoledì 31 marzo 2021

Nell’ottobre del 2019 il Consiglio provinciale ha approvato la legge provinciale 10/2019, avente ad oggetto la disciplina dell’agriturismo trentino. Quella dell’agriturismo trentino è una storia lunga ormai quasi cinquant’anni, fatta di riconoscibilità, di qualità, di passione, di cura per l’accoglienza e per la valorizzazione del territorio. Se l’azienda agricola è il soggetto principale dell’agriturismo, il prodotto dell’azienda agricola è l’elemento distintivo dell’essere e del fare agriturismo.

Fino ad oggi per gli agriturismi trentini vi era l’obbligo di utilizzare, nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione, l’80% di prodotti agricoli aziendali e di prodotti alimentari trentini di altre aziende agricole trentine, ma era al contempo previsto un minimo del 30% di utilizzo di prodotti aziendali. Anche in Alto Adige la legge provinciale prevede che almeno il 30% dei prodotti agricoli utilizzati sia prodotto direttamente dall’azienda agricola, mentre il club altoatesino Gallo Rosso questa percentuale è del 75%. Si capisce come l’utilizzo di alimenti prodotti dall’azienda agrituristica sia uno dei tratti distintivi di questo tipo di attività e uno dei principali elementi della sua qualità.

La nuova legge sull’agriturismo l.p. 10/2019 prevede che “nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali devono essere impiegati prevalentemente prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine”, nei limiti che saranno stabiliti con il regolamento di esecuzione.

Da quanto mi è stato possibile apprendere, il regolamento di esecuzione della legge provinciale sull’agriturismo è in corso di definizione proprio in questi giorni e pare che questo preveda una riduzione dall’80% al 70% della quota minima obbligatoria di prodotti aziendali e di altre aziende agricole trentine, ma soprattutto che non preveda alcuna soglia minima di utilizzo dei prodotti dell’azienda agrituristica. Se ciò fosse confermato vi sarebbe insomma una riduzione fino anche allo 0% dell’obbligo di utilizzo di prodotti propri dell’azienda agrituristica. E questo costituirebbe a mio avviso un grave rischio per il settore agrituristico.

Per questo motivo ho depositato un’interrogazione, allo scopo di sapere dalla Giunta provinciale se quanto appreso corrisponde al vero e, se si, se tale decisione è stata condivisa con i soggetti rappresentativi degli agriturismi e delle aziende agricole trentine e con gli altri soggetti della filiera ricettiva e ristorativa.
Si allega alla presente il testo dell’interrogazione depositata.

 

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Il Consigliere provinciale – Alessio Manica

 

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Interrogazione a risposta scritta n.

Nell’ottobre del 2019 il Consiglio provinciale ha approvato la legge provinciale 10/2019, avente ad oggetto la disciplina dell’agriturismo trentino. In quei giorni l’Assessore Zanotelli, promotrice della nuova legge, dichiarava che “è la prima volta che viene dedicata una legge apposita all’agriturismo” e che “l’obiettivo centrale è quello di aumentare la qualità dell’offerta, facendo crescere ulteriormente il nostro sistema degli agriturismi per farli diventare veri e propri testimoni della qualità del nostro territorio, dell’agricoltura trentina e dei prodotti che esprime”.
Quella dell’agriturismo trentino è una storia lunga ormai quasi cinquant’anni, fatta di riconoscibilità, di qualità, di passione, di cura per l’accoglienza dell’ospite. Un’accoglienza fondata principalmente sul ruolo dell’azienda agricola, delle persone che la presidiano e sugli animali e i prodotti agricoli da questi allevati, coltivati, trasformati e serviti. Perché se l’azienda agricola è il soggetto principale dell’agriturismo, il prodotto dell’azienda agricola è l’elemento distintivo dell’essere e del fare agriturismo, il carattere principale della peculiarità di questa forma ricettiva rispetto alla ristorazione classica anche di territorio e l’elemento fondante della sua attrattività.

Fino ad oggi gli agriturismi trentini sono stati soggetti a norme e requisiti stringenti per quanto riguarda l’attività di somministrazione e dei prodotti utilizzabili. Vi era in particolare l’obbligo di utilizzare, nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione, l’80% di prodotti alimentari trentini di altre aziende agricole trentine, nonché prodotti lavorati e prodotti trasformati ottenuti da prodotti agricoli trentini e di prodotti alimentari costituiti da materie prime dell’azienda agricola e da prodotti ottenuti dall’utilizzo prevalente di tali materie prime mediante lavorazioni e trasformazioni all’interno o all’esterno dell’azienda agricola, con questi ultimi che dovevano rappresentare almeno il 30%.
Tali criteri hanno sempre garantito una qualità media molto alta e diffusa e una forte riconoscibilità del settore agrituristico trentino. Anche in Alto Adige la legge provinciale sugli agriturismi sudtirolesi prevede che almeno il 30% dei prodotti agricoli utilizzati sia prodotto direttamente dall’azienda agricola agrituristica, con in più anche un vincolo molto stringente sull’utilizzo di bevande, alcoliche e non. Il club altoatesino Gallo Rosso, che raggruppa gli agriturismi di maggiore qualità, si è dato addirittura criteri ancora più stringenti, che prevedono che almeno il 75% dei prodotti di base devono provenire dalla propria azienda familiare e un’altra percentuale deve essere acquistata presso un altro maso altoatesino. Guardando anche all’esperienza agrituristica altoatesina, di riconosciuto successo, si capisce come la somministrazione e degustazione di prodotti dell’azienda agrituristica sia uno dei tratti distintivi di questo tipo di attività e uno dei principali elementi di qualità.

La nuova legge sull’agriturismo l.p. 10/2019, in merito ai prodotti utilizzabili nelle attività agrituristiche, prevede all’art. 5 comma 3 che “nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali devono essere impiegati prevalentemente prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine”, aggiungendo che “il regolamento di esecuzione stabilisce un limite minimo di impiego dei prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine, un limite minimo di prodotti alimentari trasformati in provincia di Trento, nonché eventuali percentuali minime per categorie di prodotto” e che sempre il regolamento di esecuzione “stabilisce inoltre le modalità di verifica dei limiti previsti da questo comma, nonché i prodotti alimentari da escludere dal calcolo per il loro rispetto.”

In questi giorni – in ritardo rispetto alla scadenza dei 6 mesi prevista dall’art. 16 della legge provinciale – è in corso proprio la stesura del regolamento di esecuzione della l.p. 10/2019. Con riferimento al succitato articolo 5 comma 3, pare che il nuovo regolamento – a differenza di quanto sin qui indicato – preveda l’utilizzo di prodotti alimentari costituiti da materie prime dell’azienda agricola e da prodotti ottenuti dall’utilizzo prevalente di tali materie prime mediante lavorazioni e trasformazioni all’interno o all’esterno dell’azienda agricola e prodotti alimentari trentini di altre aziende agricole trentine, nonché prodotti lavorati e prodotti trasformati ottenuti da prodotti agricoli trentini nella misura minima del 70% del valore annuo, senza però prevedere alcuna soglia minima di utilizzo dei primi, cioè del prodotti dell’azienda agrituristica.

Se tale previsione regolamentare fosse confermata vi sarebbe da un lato una riduzione dall’80% al 70% della quota minima di prodotti aziendali e di prodotti di altre aziende agricole trentine dall’altro, soprattutto, una riduzione fino anche allo 0% dell’obbligo di utilizzo di prodotti propri dell’azienda agrituristica, potendo concorrere al raggiungimento del 70% del valore annuo anche con i soli prodotti acquistati da altre aziende agricole trentine.
Il rischio, se quanto sopra venisse confermato, sarebbe quindi un arretramento generale del requisito minimo di utilizzo di prodotti di aziende agricole trentine, e dall’altro una riduzione finanche all’azzeramento dell’utilizzo dei prodotti agricoli dell’azienda agrituristica. Questo a discapito della riconoscibilità dell’offerta agrituristica, della sua distintività rispetto ad altre forme di attività ricettiva e della capacità di questo settore di interpretare e valorizzare la territorialità, con il rischio di veder ridotta la qualità del sistema agrituristico intesa in senso ampio.

Tutto ciò premesso,
si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. se quanto sopra descritto corrisponde a verità;

2. se è confermata l’intenzione di prevedere nel regolamento di esecuzione della l.p. 10/2019 una riduzione al 70% del requisito di utilizzo di prodotti aziendali e di altre aziende agricole trentine;

3. se è confermata l’intenzione di non prevedere nel regolamento di esecuzione della l.p. 10/2019 alcun limite minimo di utilizzo di prodotti aziendali;

4. se si, se non ritiene che tale scelta rischi di ridurre la riconoscibilità e la distintività dell’offerta agrituristica trentina, sia in relazione a quella di altri territori che a quella di altri settori;

5. se si, se tale scelta è stata condivisa con i principali soggetti collettivi di rappresentanza degli agriturismi e delle aziende agricole trentine, e se erano tutti d’accordo;

6. se si, se tale scelta è stata condivisa con altri soggetti rappresentativi delle aziende della filiera ricettiva e ristorativa, come ASAT, UNAT, FIEPET, FIPE, Confcommercio ecc., e se erano tutti d’accordo.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

cons. Alessio Manica

 

 

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