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LEGGE 18 EDITORIA PAT: CIVETTINI, DDL DI INTEGRAZIONE PER SOSTEGNO INTEGRAZIONE

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12.31 - lunedì 16 ottobre 2017

(Fonte: Claudio Civettini) –  Disegno di Legge: Integrazione della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell’informazione locale) in materia di sostegno all’occupazione.

Ddl: Art. 1

Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell’informazione locale)

 

  1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2016 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

Incentivi per favorire l’occupazione nel settore dell’informazione locale

 

  1. La Provincia può concedere ai soggetti di cui all’articolo 3 incentivi per l’occupazione nella seguente misura massima:
  2. a) 50 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni reinserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all’albo dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista). Sono escluse le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato;
  3. b) 50 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all’albo dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge n. 69 del 1963;
  4. c) 30 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni nuova assunzione a tempo determinato di personale giornalista iscritto all’albo dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge n. 69 del 1963, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.
  5. La percentuale di cui alla lettera a) del comma 1 è elevata al 75 per cento qualora l’intervento ivi previsto riguardi lavoratori disabili.
  6. L’erogazione degli incentivi di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dei contratti di lavoro entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e alla contestuale garanzia che la durata dei contratti medesimi sia superiore alla durata del contributo stesso.
  7. La misura degli incentivi di cui al comma 1 è aumentata di trenta punti percentuali qualora le assunzioni riguardino personale giornalista iscritto all’albo dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge n. 69 del 1963, rientrante in una delle seguenti categorie:
  8. a) giovani con età inferiore a 40 anni;
  9. b) soggetti in situazione di handicap accertato ai sensi della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull’handicap 2003).
  10. La deliberazione prevista dall’articolo 7 individua l’importo massimo degli incentivi di cui al comma 1; disciplina, inoltre, la decadenza totale o parziale dei contributi concessi in relazione alla violazione degli impegni di cui al comma 3, nonché l’eventuale cumulo dei contributi previsti da questo articolo con analoghi contributi, sgravi o agevolazioni comunque denominati previsti da leggi statali o provinciali.”

 

Art. 2

Inserimento dell’articolo 4 ter nella legge provinciale n. 18 del 2016

 

  1. Dopo l’articolo 4 bis della legge provinciale n. 18 del 2016 è inserito il seguente:

“Art. 4 ter

Sostegno all’avvio di imprese di giovani giornalisti

 

  1. La Provincia favorisce la nascita di imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, partecipate da giornalisti iscritti all’albo dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge n. 69 del 1963 che abbiano meno di trentacinque anni all’atto di costituzione dell’impresa.
  2. Le imprese di cui al comma 1 operano sul territorio provinciale, realizzano e gestiscono un portale dedicato all’informazione locale per una quota di almeno il 70 per cento dei suoi contenuti e svolgono attività di:
  3. a) produzione di contenuti e prodotti giornalistici e informativi per quotidiani e periodici, emittenti radiotelevisive, web tv e web radio, testate web;
  4. b) ufficio stampa;
  5. c) campagne di comunicazione;
  6. d) consulenza editoriale.”

 

Art. 3

Disposizione finanziaria

 

  1. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’attuazione dei questa legge, stimata nell’importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede con l’integrazione di pari importo dello stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo per i medesimi anni, degli accantonamenti sul fondo di riserva previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondo di riserva), titolo 1 (spese correnti).
  2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).
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