News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A: LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Scritto da
15.51 - martedì 3 ottobre 2017

(Fonte: Lega Calcio Serie A) – Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

 

 

[pdf-embedder url=”https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/10/Cu61.pdf”]

 

 

 

SERIE A TIM

 

Gare del 30 settembre e 1 ottobre 2017 – Settima giornata andata

 

Atalanta-Juventus 2-2

Benevento-Internazionale 1-2

Chievo Verona-Fiorentina 2-1

Genoa-Bologna 0-1

Lazio-Sassuolo 6-1

Milan-Roma 0-2

Napoli-Cagliari 3-0

Spal 2013-Crotone 1-1

Torino-Hellas Verona 2-2

Udinese-Sampdoria 4-0

 

  1. B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 ottobre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

 

” ” ” N. 10

 

SERIE A TIM

 

Gare del 30 settembre e 1 ottobre 2017 – Settima giornata andata

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

 

61/127

 

 

 

 

 

Gara Soc. LAZIO – Soc. SASSUOLO

 

Il Giudice sportivo,

 

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce  che i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore “Curva Nord”, nel numero di circa 2000 (rispetto a n. 5449 occupanti), si rendevano responsabili, al 31° del primo tempo ed al 33° del secondo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati alcuni secondi, nei confronti, rispettivamente, dei calciatori del Sassuolo Adjapong Claud e Duncan Alfred;

 

considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto;

 

considerato, altresì, che il direttore di gara nel proprio rapporto ha dato conto puntualmente dell’accaduto, seppur riferendo i cori al solo calciatore Adjapong Claud, con relativa richiesta al Responsabile del servizio d’ordine, per il tramite del IV Ufficiale, di effettuare l’annuncio di rito ai fini anche dell’eventuale sospensione della gara (annuncio effettuato al 38° del primo  tempo);

 

ritenuto che gli episodi sopradescritti integrano, in termini di dimensione e percezione reale, i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità delle condotte dei sostenitori, ex art. 11, n. 3 CGS, delle quali è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva la soc. SS Lazio;

 

considerato, altresì, che per identica violazione era stata disposta la sospensione condizionale dell’esecuzione della relativa sanzione (gara Roma-Lazio del 30 aprile 2017 – CU LNPA  n. 197 del 2 maggio 2017);

 

visti gli artt. 11 nn. 1 e 3, 16, n.2-bis  e 18 n.1 lett. e)  CGS;

 

P.Q.M.

 

delibera di sanzionare la Soc. SS Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, altresì, la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Roma-Lazio del 30 aprile 2017 (CU LNPA n. 197 del 2 maggio 2017), per mancata decorrenza dell’annuale “periodo di prova”.

 

  1. a) SOCIETA’

 

Il Giudice sportivo,

 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta e Juventus hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

 

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

 

delibera

 

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

 

************

 

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato, nel recinto e sul terreno di giuoco, un accendino e tre bottigliette semi-piene in direzione dei calciatori della squadra avversaria, senza colpirli, nonché, al 1° del secondo tempo, un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti.

 

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. ROMA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

 

  1. b) CALCIATORI

 

CALCIATORI ESPULSI

 

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

 

BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

 

CALHANOGLU Hakan (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

 

ZUCULINI Bruno (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

 

CALCIATORI NON ESPULSI

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

 

AMMONIZIONE

 

TERZA SANZIONE

 

KEAN Bioty Moise (Hellas Verona)

 

SECONDA SANZIONE

 

IMMOBILE Ciro (Lazio)

PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa)

 

PRIMA SANZIONE

 

DZEKO Edin (Roma)

 

 

 

 

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

 

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

VALOTI Mattia (Hellas Verona)

 

AMMONIZIONE

 

TERZA SANZIONE

 

ADJAPONG Claud (Sassuolo)

BARAK Antonin (Udinese)

HELANDER Filip Viktor (Bologna)

LICHTSTEINER Stephan (Juventus)

SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013)

TOMOVIC Nenad (Chievo Verona)

 

SECONDA SANZIONE

 

DE VRIJ Stefan (Lazio)

MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale)

PELLEGRI Pietro (Genoa)

ROSSETTINI Luca (Genoa)

 

PRIMA SANZIONE

 

BALIC Andrija (Udinese)

BERARDI Domenico (Sassuolo)

BIGLIA Lucas Rodrigo (Milan)

COSTA Andrea (Benevento)

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal 2013)

DE PAUL Rodrigo Javier (Udinese)

GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta)

KRAFTH Emil Henry (Bologna)

LOMBARDI Cristiano (Benevento)

PALLADINO Raffaele (Genoa)

PALOMINO Jose Luis (Atalanta)

PETAGNA Andrea (Atalanta)

RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)

ROHDEN Marcus Christer (Crotone)

SENSI Stefano (Sassuolo)

VALERO IGLESIAS Borja (Internazionale)

VECINO FALERO Matias (Internazionale)

VERETOUT Jordan Marcel G (Fiorentina)

 

 

 

 

 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

 

AMMONIZIONE

 

PRIMA SANZIONE

 

FOFANA Seko Mohamed (Udinese)

 

  1. c) DIRIGENTI

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 OTTOBRE 2017 ED AMMENDA DI € 20.000,00

 

PARATICI Fabio (Juventus): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, proferito espressioni gravemente ingiuriose e insultanti nei confronti del VAR.

 

 

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea

 

 

” ” ”

 

_________________________________________

 

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

 

 

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 OTTOBRE 2017

 

 

 

 

IL COMMISSARIO

                             Carlo Tavecchio

 

 

 

 

 

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.